testo integrale con note e bibliografia

Nelle procedure interne di uno studio paghe non può mancare la predisposizione di schede informative in merito alle diverse dichiarazioni di responsabilità che il lavoratore dipendente è tenuto a sottoscrivere all’atto dell’assunzione.
In particolare, viene richiesto al lavoratore di dichiarare la data di prima iscrizione ad una delle gestioni di contribuzione obbligatoria, tracciando la decorrenza della sua anzianità contributiva.
Le dichiarazioni spesso sono carenti e il lavoratore indica con approssimazione le date richieste, non consapevole dell’impatto di dichiarazioni non corrispondenti al vero.
Per tale ragione occorre informare il lavoratore, con questionari esaustivi che lo guidino punto per punto nella compilazione invitandolo alla verifica dei dati richiesti, con prove documentali.
Spesso alcuni eventi, scelte o errori di valutazione, comportano una mutazione dell’anzianità contributiva, che non viene quasi mai comunicata al datore di lavoro.
Ci si riferisce in particolare agli accrediti figurativi su domanda, al riscatto di percorsi di studio, alla richiesta di accredito di periodi di lavoro svolti all’estero.
Le conseguenze possono essere molto significative sia per il datore di lavoro che per il lavoratore.
L’’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha introdotto un massimale annuo della base contributiva e pensionabile. Questo massimale si applica ai lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivono a fare data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l’opzione al sistema contributivo.
Per questi lavoratori, la retribuzione eccedente il massimale, non deve essere assoggettata a prelievo di contribuzione previdenziale (aliquota 33% Ivs), ad eccezione delle contribuzioni c.d. minori.
Per la corretta applicazione del massimale contributivo occorre quindi che il datore di lavoro abbia contezza dell’anzianità assicurativa del lavoratore, che dovrà rilasciare una dichiarazione attestante l’esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini assicurativi anteriori al 1° gennaio 1996.
Diversamente i soggetti con anzianità ante 1996 dovranno versare la contribuzione piena sull’intera retribuzione percepita anche oltre il massimale, che per l’anno 2024 è pari a 119.650,00.
La corretta applicazione del massimale contributivo ha conseguenze durante il rapporto di lavoro, assicurando la correttezza della contribuzione calcolata e versata, evitando sanzioni in capo al datore di lavoro, nel caso in cui un lavoratore con anzianità ante 1996 abbia dichiarato erroneamente di esserne privo.
Nel caso opposto, versando oltre il massimale contribuzione non dovuta, il datore nei limiti decennale di prescrizione, potrebbe ripresentare le denunce UniEmens, generando partite a credito.
Nel caso non ne venga a conoscenza, l’errore permane e l’istituto tratterrà la contribuzione versata, mentre all’atto del pensionamento del lavoratore la sua pensione sarà calcolata tenuto conto della sola contribuzione versata fino al massimale di ogni singolo anno.
Si pensi inoltre al danno di valutazione nel caso in cui sia stata pattuita una retribuzione annua lorda sulla base di un budget complessivo, contribuzione inclusa, ove solo successivamente, dopo anni di servizio il lavoratore comunichi di aver maturato anzianità ante 1996.
Nel caso ciò avvenga in conseguenza di domande di accredito figurativo o riscatto di periodi che si collochino ante 1996, l’effetto di tali modifiche decorre dal periodo di paga successivo alla domanda, a prescindere dal versamento o meno dell’onere per il riscatto. Se successivamente il lavoratore dovesse non ottemperare al pagamento rinunciando all’accredito, il datore dovrebbe operare le rettifiche chiedendo a rimborso la maggiore contribuzione versata, entro i termini prescrizionali.
Si evidenzia che la domanda di riscatto di laurea agevolato, (articolo 20, comma 6 del decreto-legge n. 4/2019, convertito nella Legge 28 marzo 2019, n. 26), comporta per i soggetti con anzianità ante 1996, l’opzione per il sistema contributivo. Anche in tal caso l’effetto è dal mese successivo alla domanda, informazione indispensabile da comunicare al datore di lavoro. Chi esercita l’opzione avrà quindi l’applicazione del massimale contributivo, per scelta.
L’opzione implicita nella domanda di riscatto agevolato purtroppo spesso, viene sottovalutata e comporta conseguenze irreversibili.
Da qui l’importanza non solo di una corretta informazione ma anche di una valida consulenza previdenziale, che assume maggiore rilevanza strategica proprio in costanza di rapporto, più che a ridosso della maturazione dei requisiti per l’accesso a pensione.
Altro scenario incerto è costituito dalla contribuzione versata o anzianità maturata all’estero, anche solo in funzione di periodi di studi svolti all’estero. La normativa e le diverse convenzioni tra gli stati determinano la necessità di un’attenta e approfondita trattazione.
Ci limitiamo a sottolineare l’opportunità di monitorare la propria posizione, chiedendo estratti conto assicurativi presso gli enti esteri, prima di valutare la convenienza o meno di avvalersi dell’istituto del cumulo. La prassi Inps sul punto, afferma che la contribuzione in stati convenzionati (Paesi dell’Unione europea o convenzionati con l’Italia) è utile per considerare il lavoratore privo o meno di anzianità ante 1996.
Data la criticità conseguenti l’errata comunicazione, si suggerisce di far sottoscrivere annualmente la dichiarazione di responsabilità ai lavoratori con retribuzioni eccedenti il massimale.
Si ricorda che nel flusso UniEmens va tracciato per tutti i lavoratori l’anzianità ante o post 1996, a prescindere dalla retribuzione imponibile.
L’Inps con Circolare n. 48 del 25/03/2024, rende noto il rilascio dell’applicazione PRISMA, che
offre ai datori di lavoro uno strumento efficace per verificare l’anzianità assicurativa dei propri dipendenti, pur non avendo valore certificativo. Non è infatti esaustiva in quanto alcune gestioni non sono tracciabili da Inps, così come alcune domande pregresse non telematizzate che Inps non ha ancora registrato sull’estratto dell’assicurato.
L’applicativo fornisce la possibilità di interrogazione per codice fiscale del lavoratore, nell’azienda presso la quale è in atto il rapporto di lavoro e restituisce un prospetto di sintesi delle informazioni presenti negli archivi, verificando l’anzianità assicurativa presso le diverse gestioni pensionistiche obbligatorie.
Trattandosi di informazioni dinamiche occorre ripetere la consultazione, per un controllo incrociato delle dichiarazioni rese dai lavoratori.
Segnaliamo che anche il flusso di controllo UniEmens emetterà alert sul punto.
Pur non trattandosi di un’informazione esaustiva è sicuramente utile, specie in caso di contenzioso con i lavoratori a fronte di dichiarazioni mendaci.
E’ onere esclusivo del datore il versamento della contribuzione omessa. Intraprendere azioni di rivalsa sul lavoratore comporta azioni opportune e conciliazioni in sede protetta ove vengono pattuite le somme da trattenere al lavoratore.
Sotto il profilo fiscale, tali trattenute sono nette, a titolo di penale, non deducibili dal reddito in quanto perdono la natura di contribuzione obbligatoria.

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