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Contributi previdenziali
Sentenza della Corte (Decima Sezione), 23 gennaio 2019, C 272/17, K.M. Zyla contro Staatssecretaris van Financiën
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi)
Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei lavoratori – Parità di trattamento – Imposte sul reddito – Contributi previdenziali – Lavoratore che ha lasciato lo Stato membro d’occupazione nel corso dell’anno civile – Applicazione della regola prorata temporis alla riduzione del prelievo dei contributi
L’articolo 45 TFUE va interpretato nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro che, al fine di stabilire l’importo dei contributi previdenziali dovuti da un lavoratore, prevede che la riduzione del prelievo relativa a detti contributi, alla quale il lavoratore ha diritto per un anno civile, sia proporzionale al periodo durante il quale tale lavoratore è assicurato presso il sistema previdenziale di detto Stato membro, escludendo in tal modo dalla riduzione annuale una sua frazione, proporzionale ad ogni periodo nel corso del quale detto lavoratore non sia stato assicurato presso il sistema medesimo e sia stato residente in un altro Stato membro senza ivi esercitare un’attività professionale.
Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=210171&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3807002#ctx1

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Lavoro a tempo determinato
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’11 aprile 2019, Cause riunite C-29/18, C-30/18 e C-44/18, Cobra Servicios Auxiliares SA contro FOGASA e a.
Domande di pronuncia pregiudiziale proposte da Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Corte superiore di giustizia della Galizia, Spagna)
Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Nozione di “condizioni di impiego” – Comparabilità delle situazioni – Giustificazione – Nozione di “ragioni oggettive” – Indennità in caso di cessazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato per una ragione oggettiva – Indennità inferiore versata alla scadenza di un contratto di lavoro “per la realizzazione di un’opera o un servizio”
La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale secondo la quale, in una situazione, come quella di cui al procedimento principale in cui la risoluzione del contratto di appalto concluso tra il datore di lavoro e uno dei suoi clienti, da un lato, ha avuto la conseguenza di porre fine a contratti di lavoro per la realizzazione di un’opera o un servizio, intercorrenti tra il medesimo datore di lavoro e taluni lavoratori, e, dall’altro, ha comportato il licenziamento collettivo, basato su un motivo oggettivo, di lavoratori a tempo indeterminato assunti dal datore di lavoro in questione – l’indennità per cessazione del rapporto di lavoro versata ai primi lavoratori è inferiore a quella concessa ai lavoratori a tempo indeterminato.
Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=212907&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8511255#ctx1

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Organizzazione dell’orario di lavoro
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’11 aprile 2019, C-254/18, Syndicat des cadres de la sécurité intérieure contro Premier ministre e a.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia)
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/88/CE – Organizzazione dell’orario di lavoro – Protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori – Durata massima settimanale del lavoro – Periodo di riferimento – Carattere mobile o fisso – Deroga – Funzionari di polizia
L’articolo 6, lettera b), l’articolo 16, lettera b), e l’articolo 19, primo comma, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede, ai fini del calcolo della durata media settimanale del lavoro, periodi di riferimento che inizino e terminino in date di calendario fisse, purché tale normativa contenga meccanismi atti a garantire che la durata media massima settimanale del lavoro di 48 ore sia rispettata nel corso di ogni periodo di sei mesi a cavallo di due periodi di riferimento fissi successivi.
Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=212910&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8511255#ctx1
Conclusioni dell’Avvocato generale Giovanni Pitruzzella presentate il 28 febbraio 2019:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=211195&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8511255#ctx1

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Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro
Sentenza della Corte (Grande Sezione), 15 gennaio 2019, C 258/17, E.B. contro Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter BVA
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria)
Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Articolo 2 – Tentate molestie sessuali da parte di un dipendente pubblico su minori di sesso maschile – Sanzione disciplinare adottata nel 1975 – Collocamento a riposo anticipato accompagnato da una decurtazione della pensione – Discriminazione fondata sull’orientamento sessuale – Effetti dell’applicazione della direttiva 2000/78/CE sulla sanzione disciplinare – Modalità di calcolo della pensione di vecchiaia corrisposta
1) L’articolo 2 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, dev’essere interpretato nel senso che esso s’applica, successivamente alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva de qua, vale a dire a decorrere dal 3 dicembre 2003, agli effetti futuri di un provvedimento disciplinare definitivo, adottato anteriormente all’entrata in vigore della direttiva medesima, con cui sia stato disposto il collocamento a riposo anticipato di un pubblico dipendente, unitamente alla decurtazione del relativo importo della pensione.
2) La direttiva 2000/78 dev’essere interpretata nel senso che, in una fattispecie come quella descritta supra al punto 1 del presente dispositivo, essa impone al giudice nazionale di riesaminare, per il periodo decorrente dal 3 dicembre 2003, non la sanzione disciplinare definitiva con cui è stato disposto il collocamento a riposo anticipato del dipendente pubblico interessato, bensì la decurtazione dell’importo della pensione, al fine di determinare il quantum che sarebbe spettato al medesimo in assenza di qualsiasi discriminazione fondata sull’orientamento sessuale.
Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=209782&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3807002#ctx1
Conclusioni dell’Avvocato generale Michal Bobek presentate il 5 settembre 2018:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=205379&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3807002#ctx1

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 22 gennaio 2019, C 193/17, Cresco Investigation GmbH contro Markus Achatzi
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria)
Rinvio pregiudiziale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 21 – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) – Discriminazione diretta fondata sulla religione – Normativa nazionale che concede a taluni lavoratori un giorno di ferie il Venerdì santo – Giustificazione – Articolo 2, paragrafo 5 – Articolo 7, paragrafo 1 – Obblighi dei datori di lavoro privati e del giudice nazionale derivanti da una incompatibilità del diritto nazionale con la direttiva 2000/78
1) Gli articoli 1 e 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che una normativa nazionale in virtù della quale, da un lato, il Venerdì santo è un giorno festivo solo per i lavoratori appartenenti a talune chiese cristiane e, dall’altro, solo tali lavoratori hanno diritto, se chiamati a lavorare in tale giorno festivo, ad un’indennità complementare alla retribuzione percepita per le prestazioni svolte in tale giorno costituisce una discriminazione diretta fondata sulla religione.
Le misure previste da tale normativa nazionale non possono essere considerate né misure necessarie alla preservazione dei diritti e delle libertà altrui, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, di detta direttiva, né misure specifiche destinate a compensare svantaggi correlati alla religione, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva.
2) L’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che, finché lo Stato membro interessato non abbia modificato, al fine di ripristinare la parità di trattamento, la propria normativa che concede il diritto a un giorno festivo il Venerdì santo solo ai lavoratori membri di talune chiese cristiane, un datore di lavoro privato soggetto a detta normativa ha l’obbligo di accordare anche agli altri suoi lavoratori il diritto ad un giorno festivo il Venerdì santo, purché questi ultimi abbiano chiesto in anticipo a detto datore di lavoro di non dover lavorare quel giorno e, di conseguenza, di riconoscere a tali lavoratori il diritto ad un’indennità complementare alla retribuzione percepita per le prestazioni svolte in tale giorno, quando detto datore di lavoro non abbia accolto siffatta richiesta.
Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=210073&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3807002#ctx1
Conclusioni dell’Avvocato generale Michal Bobek presentate il 25 luglio 2018:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=204414&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3807002#ctx1

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 febbraio 2019, C-154/18, Tomás Horgan e Claire Keegan contro Minister for Education & Skills e altri
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla The Labour Court, Ireland (Tribunale del lavoro, Irlanda)
Rinvio pregiudiziale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 2, paragrafo 2, lettera b) – Discriminazione indiretta fondata sull’età – Insegnanti neoassunti – Data di assunzione – Tabella salariale e inquadramenti retributivi, al momento dell’assunzione, meno favorevoli di quelli applicabili nel caso di insegnanti già in servizio
L’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, dev’essere interpretato nel senso che una misura quale quella controversa nel procedimento principale che, a partire da una determinata data, prevede l’applicazione, al momento dell’assunzione di nuovi insegnanti, di una tabella salariale e di un inquadramento retributivo meno favorevoli di quelli applicati, ai sensi di una normativa precedente alla misura in questione, nel caso di insegnanti assunti prima di tale data non costituisce una discriminazione indiretta fondata sull’età, ai sensi di tale disposizione.
Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=210764&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8511255#ctx1

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 febbraio 2019, C-49/18, Carlos Escribano Vindel contro Ministerio de Justicia
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Corte superiore di giustizia della Catalogna, Spagna)
Rinvio pregiudiziale – Misure di austerità di bilancio – Riduzione delle retribuzioni nel pubblico impiego nazionale – Modalità – Impatto differenziato – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b) – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 21 – Indipendenza dei giudici – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
1) L’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché l’articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, essi non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, nell’ambito di misure generali di riduzione salariale associate ad esigenze di eliminazione di un disavanzo eccessivo di bilancio, abbia fissato percentuali di riduzione salariale differenti per le retribuzioni di base e le retribuzioni integrative dei membri della magistratura giudicante, il che, secondo il giudice del rinvio, ha comportato riduzioni salariali maggiori in percentuale per gli appartenenti a due gruppi retributivi delle categorie inferiori di tale magistratura rispetto ai membri rientranti in un gruppo retributivo di una categoria superiore della magistratura medesima, sebbene i primi ricevano una retribuzione inferiore, siano generalmente più giovani e abbiano di norma una minore anzianità rispetto ai secondi.
2) L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE deve essere interpretato nel senso che il principio dell’indipendenza dei giudici non osta all’applicazione al ricorrente nel procedimento principale di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, nell’ambito di misure generali di riduzione salariale associate ad esigenze di eliminazione di un disavanzo eccessivo di bilancio, abbia fissato, senza riguardo alla natura delle funzioni esercitate, all’anzianità o all’importanza degli incarichi svolti, percentuali di riduzione salariale differenti per le retribuzioni di base e le retribuzioni integrative dei membri della magistratura giudicante, il che, secondo il giudice del rinvio, ha comportato riduzioni salariali maggiori in percentuale per gli appartenenti a due gruppi retributivi delle categorie inferiori di tale magistratura rispetto ai membri rientranti in un gruppo retributivo di una categoria superiore della magistratura medesima, sebbene i primi ricevano una retribuzione inferiore rispetto ai secondi, purché il livello di retribuzione che, in applicazione della riduzione salariale oggetto del procedimento principale, il ricorrente nel procedimento principale percepisce sia adeguato all’importanza delle funzioni che egli esercita e garantisca, pertanto, la sua indipendenza di giudizio, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare.
Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=210561&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8511255#ctx1

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 4 aprile 2019, C-699/17, Causa promossa da Allianz Vorsorgekasse AG
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria)
Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Stipulazione di convenzioni di adesione ad una cassa previdenziale professionale incaricata della gestione di contributi di solidarietà professionale – Stipulazione che richiede l’accordo dei dipendenti o della loro rappresentanza – Direttiva 2014/24/UE – Articoli 49 e 56 TFUE – Principi di parità di trattamento e di non discriminazione – Obbligo di trasparenza
Gli articoli 49 e 56 TFUE, i principi di parità di trattamento e di non discriminazione e l’obbligo di trasparenza, devono essere interpretati nel senso che essi sono applicabili alla stipulazione di una convenzione di adesione tra un datore di lavoro, ente di diritto pubblico, e una cassa previdenziale professionale, per la gestione e l’investimento di contributi per il finanziamento dei trattamenti di fine rapporto versati ai dipendenti di detto datore di lavoro, anche se la stipulazione di una siffatta convenzione non deriva solo dalla volontà di detto datore di lavoro, ma richiede l’approvazione vuoi del personale, vuoi del comitato aziendale.
Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=212661&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8511255#ctx1

 

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Previdenza sociale
Sentenza della Corte (Prima Sezione), 24 gennaio 2019, C 477/17, Raad van bestuur van de Sociale Verzekeringsbank contro D. Balandin, I. Lukachenko, Holiday on Ice Services BV
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Corte d’appello per le questioni in materia di sicurezza sociale e di funzione pubblica, Paesi Bassi)
Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Regolamento (UE) n. 1231/2010 – Normativa da applicare – Attestato A 1 – Articolo 1 – Estensione del beneficio dell’attestato A 1 ai cittadini di paesi terzi che risiedano legalmente nel territorio di uno Stato membro – Residenza legale – Nozione
L’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità, deve essere interpretato nel senso che cittadini di paesi terzi, quali quelli di cui trattasi nel procedimento principale, che soggiornino e lavorino temporaneamente in diversi Stati membri alle dipendenze di un datore di lavoro stabilito in uno Stato membro, possono invocare il beneficio delle norme di coordinamento previste dai regolamenti (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004, al fine di determinare a quale legislazione in materia di sicurezza sociale sono soggetti, purché risiedano e lavorino legalmente nel territorio degli Stati membri.
Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=210185&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=360506#ctx1
Conclusioni dell’Avvocato generale Nils Wahl presentate il 27 settembre 2018:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=206187&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=360506#ctx1

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 febbraio 2019, C-179/18, Ronny Rohart contro Federale Pensioendienst
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeidsrechtbank Gent (Tribunale del lavoro di Gand, Belgio)
Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Diritti pensionistici in base al regime pensionistico nazionale dei lavoratori dipendenti – Rifiuto di prendere in considerazione il periodo di durata del servizio militare obbligatorio prestato da un funzionario dell’Unione europea dopo la sua entrata in servizio – Principio di leale cooperazione
L’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea, stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione, come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in conformità della quale, al momento della determinazione dei suoi diritti pensionistici, a un lavoratore che era impiegato come lavoratore dipendente in tale Stato membro prima di divenire funzionario dell’Unione europea e che ha compiuto, una volta divenuto funzionario, il suo servizio militare obbligatorio in detto Stato membro è negato il beneficio dell’assimilazione del periodo passato sotto le armi ad un periodo di lavoro effettivo come lavoratore dipendente, beneficio al quale avrebbe diritto se avesse svolto, nel momento in cui è stato chiamato a prestare tale servizio o durante almeno un anno nel corso dei tre anni successivi al congedo dal servizio militare, un lavoro rientrante nel regime pensionistico nazionale.
Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=210746&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8511255#ctx1

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 febbraio 2019, C-322/17, Eugen Bogatu contro Minister for Social Protection
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Ireland) (Alta Corte, Irlanda)
Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 67 – Domanda di prestazioni familiari presentata da una persona che ha cessato di esercitare un’attività professionale subordinata nello Stato membro competente ma che continua a risiedervi – Diritto a prestazioni familiari per i familiari residenti in un altro Stato membro – Requisiti di ammissibilità
Il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e in particolare il suo articolo 67, letto in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 2, dello stesso, dev’essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, l’ammissibilità di una persona a prestazioni familiari nello Stato membro competente non richiede che tale persona eserciti un’attività professionale subordinata in tale Stato membro né che quest’ultimo le versi una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di tale attività.
Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=210563&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8511255#ctx1
Contratti di lavoro a tempo determinato
Sentenza della Corte (Prima Sezione), 8 maggio 2019, C-494/17, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR contro Fabio Rossato, Conservatorio di Musica F.A. Bonporti
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d’appello di Trento
Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Lavoro a tempo determinato – Contratti conclusi con un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico – Misure dirette a sanzionare il ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato – Trasformazione del rapporto di lavoro in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato – Limitazione dell’effetto retroattivo della trasformazione – Assenza di risarcimento pecuniario
La clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale che, così come applicata dagli organi giurisdizionali supremi, esclude – per docenti del settore pubblico che hanno beneficiato della trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un effetto retroattivo limitato – qualsiasi diritto al risarcimento pecuniario in ragione dell’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato, allorché una siffatta trasformazione non è né incerta, né imprevedibile, né aleatoria e la limitazione del riconoscimento dell’anzianità maturata in forza della suddetta successione di contratti di lavoro a tempo determinato costituisce una misura proporzionata per sanzionare tale abuso, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.
Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=213857&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2331182#ctx1
Conclusioni dell’Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 6 dicembre 2018:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=208561&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2331182#ctx1

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Divieto di discriminazione
Sentenza della Corte (Prima Sezione), 8 maggio 2019, C-396/17, Martin Leitner contro Landespolizeidirektion Tirol
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Austria)
Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Divieto di qualsiasi discriminazione fondata sull’età – Direttiva 2000/78/CE – Esclusione dell’esperienza professionale acquisita prima del compimento del diciottesimo anno di età – Nuovo regime retributivo e di avanzamento di carriera – Mantenimento della disparità di trattamento – Diritto a un ricorso effettivo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Giustificazioni
1) Gli articoli 1, 2 e 6 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, letti in combinato disposto con l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, entrante in vigore in maniera retroattiva, la quale, al fine di porre termine ad una discriminazione fondata sull’età, preveda un trasferimento dei funzionari in servizio verso un nuovo regime retributivo e di avanzamento di carriera nell’ambito del quale il primo inquadramento di tali funzionari viene determinato in base all’ultima retribuzione da essi percepita a titolo del regime precedente.
2) L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 9 della direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, la quale, in una situazione come quella in discussione nel procedimento principale, riduca la portata del controllo che i giudici nazionali sono in grado di esercitare, escludendo le questioni correlate al fondamento dell’importo di riferimento per il reinquadramento calcolato secondo le regole del vecchio regime retributivo e di avanzamento.
3) Nell’ipotesi in cui delle disposizioni nazionali non possano essere interpretate in una maniera conforme alla direttiva 2000/78, il giudice nazionale è tenuto ad assicurare, nel quadro delle sue competenze, la tutela giuridica scaturente per i singoli da tale direttiva e a garantire la piena efficacia di quest’ultima, disapplicando, ove occorra, qualsiasi contraria disposizione nazionale. Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che, qualora sia stata constatata una discriminazione, contraria al diritto dell’Unione, e fintanto che non siano state adottate delle misure idonee a ristabilire la parità di trattamento, il ripristino di tale parità di trattamento, in un caso quale quello in discussione nel procedimento principale, implica la concessione ai funzionari penalizzati dal vecchio regime retributivo e di avanzamento degli stessi vantaggi di cui hanno potuto beneficiare i funzionari favoriti da tale regime, per quanto riguarda sia la presa in considerazione di periodi di servizio svolti prima del compimento del diciottesimo anno di età, sia l’avanzamento nella scala delle retribuzioni, e comporta, di conseguenza, la concessione di una compensazione finanziaria ai funzionari discriminati in misura pari alla differenza tra l’importo della retribuzione che il funzionario interessato avrebbe dovuto percepire se non fosse stato trattato in maniera discriminatoria e l’importo della retribuzione che egli ha effettivamente percepito.
Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=213854&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2367913#ctx1
Conclusioni dell’Avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe presentate il 6 dicembre 2018:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=208557&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2367913#ctx1

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 8 maggio 2019, C-24/17, Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft Öffentlicher Dienst contro Repubblica d’Austria
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria)
Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Divieto di qualsiasi discriminazione fondata sull’età – Direttiva 2000/78/CE – Esclusione dell’esperienza professionale acquisita prima del compimento del diciottesimo anno di età – Nuovo regime di retribuzione e di avanzamento – Mantenimento della differenza di trattamento – Libera circolazione dei lavoratori – Articolo 45 TFUE – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 7, paragrafo 1 – Normativa nazionale che prevede un computo parziale dei pregressi periodi di servizio
1) Gli articoli 1, 2 e 6 della direttiva 2000/78 del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, in combinato disposto con l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, che entra in vigore retroattivamente, la quale, per porre fine a una discriminazione fondata sull’età, prevede un reinquadramento degli agenti a contratto in servizio in un nuovo regime di retribuzione e di avanzamento nell’ambito del quale il primo inquadramento di tali agenti a contratto è determinato in funzione dell’ultima retribuzione percepita a titolo del precedente regime.
2) Nell’ipotesi in cui disposizioni nazionali non possano essere interpretate conformemente alla direttiva 2000/78, il giudice nazionale è tenuto ad assicurare, nell’ambito delle sue competenze, la tutela giuridica che tale direttiva attribuisce ai soggetti dell’ordinamento garantendone la piena efficacia e disapplicando ove necessario ogni disposizione nazionale contraria. Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che, quando è stata constatata una discriminazione contraria al diritto dell’Unione, e finché misure dirette a ripristinare la parità di trattamento non sono state adottate, il ripristino della parità di trattamento, in un caso come quello di cui si tratta nel procedimento principale, comporta la concessione, agli agenti a contratto sfavoriti dal precedente regime di retribuzione e di avanzamento, degli stessi vantaggi di cui hanno potuto beneficiare gli agenti a contratto favoriti da tale regime, per quanto riguarda sia la presa in considerazione dei periodi di servizio maturati prima del compimento del diciottesimo anno di età sia l’avanzamento nella scala retributiva e, di conseguenza, la concessione di un’indennità finanziaria agli agenti a contratto discriminati per un importo pari alla differenza tra l’importo della retribuzione che l’agente a contratto interessato avrebbe dovuto percepire se non fosse stato trattato in modo discriminatorio e l’importo della retribuzione effettivamente percepita.
3) L’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale, nel determinare l’anzianità retributiva di un agente a contratto, sono presi integralmente in considerazione i pregressi periodi di servizio compiuti nell’ambito di un rapporto di lavoro con un ente locale o un comune di uno Stato membro dello Spazio economico europeo, della Repubblica di Turchia o della Confederazione svizzera, con un organismo dell’Unione europea o, inoltre, con un’organizzazione intergovernativa cui la Repubblica d’Austria appartiene o con altri organismi analoghi, mentre qualsiasi altro pregresso periodo di servizio è preso in considerazione solo fino ad un massimo di dieci anni e nei limiti in cui sia pertinente.
Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=213867&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2367913#ctx1
Conclusioni dell’Avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe presentate il 6 dicembre 2018:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=208560&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2367913#ctx1

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Organizzazione dell’orario di lavoro
Sentenza della Corte (Grande Sezione), 14 maggio 2019, C-55/18, Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) contro Deutsche Bank SAE, con l’intervento di: Federación Estatal de Servicios de la Unión General de Trabajadores (FES-UGT), Confederación General del Trabajo (CGT), Confederación Solidaridad de Trabajadores Vascos (ELA), Confederación Intersindical Galega (CIG)
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Nacional (Corte centrale, Spagna)
Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Direttiva 2003/88/CE – Articoli 3 e 5 – Riposo giornaliero e settimanale – Articolo 6 – Durata massima dell’orario settimanale di lavoro – Direttiva 89/391/CEE – Sicurezza e salute dei lavoratori sul lavoro – Obbligo di istituire un sistema che consenta la misurazione della durata dell’orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore
Gli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, letti alla luce dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’articolo 11, paragrafo 3, e dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro che, secondo l’interpretazione che ne è data dalla giurisprudenza nazionale, non impone ai datori di lavoro l’obbligo di istituire un sistema che consenta la misurazione della durata dell’orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore.
Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=214043&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2081077#ctx1
Conclusioni dell’Avvocato generale Giovanni Pitruzzella presentate il 31 gennaio 2019:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=210334&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2081077#ctx1

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Parità di trattamento
Sentenza della Corte (Terza Sezione), 8 maggio 2019, C-161/18, Violeta Villar Láiz contro Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Corte superiore di giustizia di Castiglia e León, Spagna)
Rinvio pregiudiziale – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale – Direttiva 79/7/CEE – Articolo 4 – Divieto di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso – Discriminazione indiretta – Lavoro a tempo parziale – Calcolo della pensione di vecchiaia
L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, secondo la quale l’importo della pensione di vecchiaia di tipo contributivo di un lavoratore a tempo parziale è calcolato moltiplicando un importo di base, stabilito a partire dalle retribuzioni effettivamente percepite e dai contributi effettivamente versati, per una percentuale che dipende dalla durata del periodo contributivo, periodo che è a sua volta soggetto a un coefficiente di riduzione pari al rapporto tra l’orario di lavoro a tempo parziale effettivamente prestato e l’orario di lavoro prestato da un paragonabile lavoratore a tempo pieno e maggiorato mediante l’applicazione di un coefficiente pari a 1,5, nei limiti in cui detta normativa pone in una situazione di particolare svantaggio i lavoratori di sesso femminile rispetto ai lavoratori di sesso maschile.
Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=213852&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1055309#ctx1

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 giugno 2019, C-404/18, Jamina Hakelbracht, Tine Vandenbon, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, contro WTG Retail BVBA
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeidsrechtbank Antwerpen (Tribunale del lavoro di Anversa, Belgio)
Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2006/54/CE – Parità di trattamento fra uomini e donne – Accesso al lavoro e condizioni di lavoro – Articolo 24 – Vittimizzazione – Rigetto della candidatura a un impiego a causa della gravidanza della candidata – Lavoratore intervenuto a favore di detta candidata – Licenziamento del lavoratore
L’articolo 24 della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale, in una situazione in cui una persona che si ritiene vittima di una discriminazione fondata sul sesso ha presentato un reclamo, un lavoratore che l’abbia sostenuta in tale contesto è tutelato contro le misure di ritorsione adottate dal datore di lavoro soltanto se è intervenuto in qualità di testimone nell’ambito dell’istruttoria di tale reclamo e se la sua testimonianza risponde ai requisiti formali previsti da detta normativa.
Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=215248&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1392981#ctx1
Conclusioni dell’Avvocato generale Nils Wahl presentate il 24 gennaio 2019:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=210194&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1392981#ctx1

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Politica sociale
Sentenza della Corte (Prima Sezione), 8 maggio 2019, C-486/18, RE contro Praxair MRC SAS
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia)
Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 96/34/CE – Accordo quadro sul congedo parentale – Clausola 2, punto 6 – Lavoratore assunto a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno in situazione di congedo parentale a tempo parziale – Licenziamento – Indennità di licenziamento e indennità per congedo di riqualificazione – Modalità di calcolo – Articolo 157 TFUE – Parità di retribuzione tra lavoratori di sesso femminile e lavoratori di sesso maschile – Congedo parentale a tempo parziale preso essenzialmente da lavoratrici di sesso femminile – Discriminazione indiretta – Fattori oggettivamente giustificati estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso – Insussistenza
1) La clausola 2, punto 6, dell’accordo quadro sul congedo parentale concluso il 14 dicembre 1995, contenuto nell’allegato alla direttiva 96/34/CE del Consiglio del 3 giugno 1996 concernente l’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva 97/75/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, deve essere interpretata nel senso che osta a che, quando un lavoratore assunto a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno è licenziato nel momento in cui beneficia di un congedo parentale a tempo parziale, l’indennità di licenziamento e l’indennità per congedo di riqualificazione da versare a detto lavoratore siano determinate, quantomeno in parte, sulla base della retribuzione ridotta che questi percepisce al momento del licenziamento.
2) L’articolo 157 TFUE va interpretato nel senso che osta a una normativa come quella oggetto del procedimento principale che prevede che, quando un lavoratore assunto a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno è licenziato nel momento in cui beneficia di un congedo parentale a tempo parziale, detto lavoratore riceva una indennità di licenziamento e una indennità per congedo di riqualificazione determinate, quantomeno in parte, sulla base della retribuzione ridotta che questi percepisce al momento del licenziamento, nella situazione in cui un numero considerevolmente più elevato di donne che di uomini sceglie di beneficiare di un congedo parentale a tempo parziale e ove la differenza di trattamento che ne risulta non possa spiegarsi in base a fattori obiettivamente giustificati ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso.
Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=213859&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1055309#ctx1

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 giugno 2019, C-33/18, V contro Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI), Securex Integrity ASBL
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Liège (Corte del lavoro di Liegi, Belgio)
Rinvio pregiudiziale – Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale – Lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Disposizioni transitorie – Articolo 87, paragrafo 8 – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Articolo 14 quater, lettera b) – Lavoratore che esercita un’attività subordinata e un’attività autonoma in diversi Stati membri – Deroghe al principio di unicità della legislazione nazionale applicabile – Doppia affiliazione – Presentazione di una domanda ai fini dell’assoggettamento alla legislazione applicabile in forza del regolamento n. 883/2004
L’articolo 87, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, quale modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, deve essere interpretato nel senso che una persona la quale, alla data di applicazione del regolamento n. 883/2004, esercitasse un’attività subordinata in uno Stato membro e un’attività autonoma in un altro Stato membro, essendo quindi simultaneamente assoggettata alle legislazioni applicabili in materia di sicurezza sociale di tali due Stati membri, non doveva, per essere soggetta alla legislazione applicabile in forza del regolamento n. 883/2004, quale modificato dal regolamento n. 988/2009, presentare una domanda espressa in tal senso.
Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=214764&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1379802#ctx1
Conclusioni dell’Avvocato generale Giovanni Pitruzzella presentate il 26 febbraio 2019:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=211052&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1379802#ctx1

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 13 giugno 2019, C-664/17, Ellinika Nafpigeia AE contro Panagiotis Anagnostopoulos e altri
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dall’Areios Pagos (Corte di cassazione, Grecia)
Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2001/23/CE – Ambito di applicazione – Trasferimento di una parte di impresa – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Nozione di “trasferimento” – Nozione di “entità economica” – Cessione di una parte dell’attività economica di una società controllante a una controllata di nuova costituzione – Identità – Autonomia – Prosecuzione di un’attività economica – Criterio di stabilità della prosecuzione di un’attività economica – Ricorso a fattori di produzione di terzi – Intenzione di liquidare l’entità trasferita
La direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, in particolare il suo articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), deve essere interpretata nel senso che essa si applica al trasferimento di un’unità di produzione allorché, da un lato, il cedente, il cessionario o entrambi congiuntamente agiscano ai fini della prosecuzione da parte del cessionario dell’attività economica esercitata dal cedente, ma anche in vista della successiva estinzione del cessionario medesimo, nell’ambito di una liquidazione, e, dall’altro, l’unità di cui trattasi, non essendo in grado di raggiungere il proprio scopo economico senza doversi procurare fattori di produzione provenienti da terzi, non sia totalmente autosufficiente, alla condizione, di cui spetta al giudice del rinvioverificare l’adempimento, da un lato, che sia rispettato il principio generale del diritto dell’Unione che impone al cedente e al cessionario di non cercare di beneficiare fraudolentemente e abusivamente dei vantaggi che potrebbero trarre dalla direttiva 2001/23 e, dall’altro, che l’unità di produzione di cui trattasi disponga di garanzie sufficienti che le assicurino l’accesso ai fattori di produzione di un terzo, al fine di non dipendere dalle scelte economiche effettuate da quest’ultimo unilateralmente.
Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=210581&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1387765#ctx1
Conclusioni dell’Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 7 febbraio 2019:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=210581&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1387765#ctx1

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Previdenza sociale dei lavoratori migranti
Sentenza della Corte (Prima Sezione), 15 maggio 2019, C-677/17, M. Çoban contro Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Corte d’appello in materia di previdenza sociale e di funzione pubblica, Paesi Bassi)
Rinvio pregiudiziale – Accordo di associazione CEE Turchia – Protocollo addizionale – Articolo 59 – Decisione n. 3/80 – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Revoca delle clausole di residenza – Articolo 6 – Prestazione di invalidità – Soppressione – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo – Requisito di residenza – Direttiva 2003/109/CE – Status di soggiornante di lungo periodo
L’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della decisione n. 3/80, del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari, in combinato disposto con l’articolo 59 del protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità dal regolamento (CEE) n. 2760/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, deve essere interpretato nel senso che non osta a una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che sopprime l’erogazione di una prestazione integrativa nei confronti di un cittadino turco che rientri nel suo paese di origine e che sia titolare, alla data della sua partenza dallo Stato membro ospitante, dello status di soggiornante di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.
Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=214115&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2081077#ctx1
Conclusioni dell’Avvocato generale Eleanor Sharpston presentate il 28 febbraio 2019:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=211200&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2081077#ctx1

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 8 maggio 2019, C-631/17, SF contro Inspecteur van de Belastingdienst
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi)
Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 11, paragrafo 3, lettera e) – Cittadino di uno Stato membro assunto come lavoratore marittimo a bordo di nave battente bandiera di uno Stato terzo – Datore di lavoro stabilito in un Stato membro diverso da quello di residenza del lavoratore – Determinazione della normativa applicabile
L’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, dev’essere interpretato nel senso che una fattispecie, come quella oggetto del procedimento principale, in cui una persona, pur svolgendo attività lavorativa come marittimo alle dipendenze di un datore di lavoro stabilito in uno Stato membro, su una nave battente bandiera di uno Stato terzo che navighi al di fuori del territorio dell’Unione europea, abbia conservato la residenza nel proprio Stato membro d’origine, ricade nella sfera d’applicazione di tale disposizione, ragion per cui la normativa nazionale applicabile è quella dello Stato membro di residenza della persona medesima.
Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=213862&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2081077#ctx1
Conclusioni dell'Avvocato generale Giovanni Pitruzzella presentate il 10 gennaio 2019:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=209687&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2081077#ctx1

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Trasferimento di imprese
Sentenza della Corte (Nona Sezione), 8 maggio 2019, C-194/18, Jadran Dodič contro Banka Koper, Alta Invest
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče (Corte suprema, Slovenia)
Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Trasferimento di imprese – Direttiva 2001/23/CE – Articolo 1, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Criteri di valutazione del trasferimento – Trasferimento di clientela – Trasferimento dell’insieme dei servizi finanziari da una banca a una società di borsa che esclude il trasferimento del personale
L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che l’acquisizione, da parte di una seconda impresa, degli strumenti finanziari e delle altre attività patrimoniali dei clienti di una prima impresa, in seguito alla cessazione dell’attività da parte di quest’ultima, in forza di un contratto la cui conclusione è imposta dalla legislazione nazionale, può costituire un trasferimento di impresa o di parte di impresa, anche qualora i clienti della prima impresa restino liberi di non affidare la gestione dei loro titoli di borsa alla seconda impresa, ove si accerti l’esistenza di un trasferimento di clientela, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. In tale contesto, il numero, anche molto elevato, di clienti effettivamente trasferiti non è, di per sé, determinante per quanto riguarda la qualificazione come trasferimento e la circostanza che la prima impresa collabori, in qualità di società di intermediazione di borsa non indipendente, con la seconda impresa, non ha, in linea di principio, alcuna incidenza.
Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=213868&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1055309#ctx1

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 16 maggio 2019, C-509/17, Christa Plessers contro Prefaco NV, Belgische Staat
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeidshof te Antwerpen, Afdeling Hasselt (Corte del lavoro di Anversa, sezione di Hasselt, Belgio)
Rinvio pregiudiziale – Trasferimenti di imprese – Direttiva 2001/23/CE – Articoli da 3 a 5 – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Eccezioni – Procedura di insolvenza – Procedura di riorganizzazione giudiziale mediante trasferimento soggetto a controllo giudiziario – Salvaguardia totale o parziale dell’impresa – Legislazione nazionale che autorizza il cessionario, dopo il trasferimento, a riassumere i lavoratori di sua scelta
La direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, e segnatamente gli articoli da 3 a 5, deve essere interpretata nel senso che osta ad una legislazione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, in caso di trasferimento di un’impresa intervenuto nell’ambito di una procedura di riorganizzazione giudiziale mediante trasferimento soggetto a controllo giudiziario, applicata al fine di conservare in tutto o in parte l’impresa cedente o le sue attività, prevede, per il cessionario, il diritto di scegliere i lavoratori che intende riassumere.
Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=214149&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2331182#ctx1
Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 23 gennaio 2019:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=210179&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2331182#ctx1

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 13 giugno 2019, C-317/18, Cátia Correia Moreira contro Município de Portimão
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca de Faro (Tribunale circondariale di Faro, Portogallo)
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2001/23/CE – Trasferimenti d’imprese – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Nozione di “lavoratore” – Modifica sostanziale delle condizioni di lavoro a scapito del lavoratore
1) La direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, e in particolare il suo articolo 2, paragrafo 1, lettera d), deve essere interpretata nel senso che una persona che ha stipulato, con il cedente, un contratto di collaborazione, ai sensi della normativa nazionale di cui al procedimento principale, può essere considerata come lavoratore e quindi beneficiare della protezione che tale direttiva concede, a condizione, tuttavia, che essa sia tutelata in quanto lavoratore da detta normativa e che benefici di un contratto di lavoro alla data del trasferimento, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
2) La direttiva 2001/23, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 2, TUE, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale la quale preveda che, in caso di trasferimento ai sensi di tale direttiva, e per il fatto che il cessionario è un comune, i lavoratori interessati debbano, da un lato, partecipare ad una procedura di concorso pubblico e, dall’altro, costituire un nuovo rapporto contrattuale con il cessionario.
Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=214945&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1387765#ctx1

 

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