Testo integrale con note e bibliografia

1. Il riparto tra giudice statale e organi di giustizia sportiva.

Nell’ottica di fornire uno spunto descrittivo del rapporto di lavoro nell’ambito delle pro-fessionalità sportive e segnatamente in quella propria dell’atleta professionista, si è cerca-to di illustrare, nell’economia illustrativa di qualche spunto essenziale, una panoramica sul sistema di giustizia sportiva, sugli organi e sulle principali funzioni attribuite. Si è quindi cercato di rappresentare il quadro sommario del regime lavorativo dello sportivo professionista, limitando i tratti essenziali dell’analisi alle vicende endofederali che si traggono con maggiore frequenza nei rapporti discendenti dal tesseramento dell’atleta (pe-raltro, con l’esposizione anche di dati forniti dalla Procura federale nell’ambito della FIGC).
Le grandi linee con cui si tratteggia il quadro, pare completarsi con un altrettanto rapido riferimento, qui di seguito ricostruito, sui criteri discretivi nel riparto tra giudice statale e quello sportivo.
Con il D.L. n. 220/2003 convertito nella legge n. 280/2003, si è proceduto ad indicare una tripartizione delle materie distribuite tra la cognizione del giudice sportivo e del giu-dice statale: i criteri individuati dalla legge prevedono che i rapporti di carattere patrimo-niale tra persone giuridiche sportive e atleti siano demandati al giudice ordinario; le con-troversie sulle norme tecnico-sportive e sulle sanzioni disciplinari vengano riservate agli organi di giustizia sportiva; mentre un terzo ambito viene individuato, in termini tenden-zialmente residuali, all’interno della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo re-lativa ad «ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2» (art. 3, comma 1, D.L. n. 220/2003) .
Tale assetto recepisce invero i postulati del “primato” del diritto sportivo espressi all’art. 1 a mente del quale si riconosce ‘‘l’autonomia dell’ordinamento sportivo, quale articola-zione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Inter-nazionale’’, e si afferma che ‘‘i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia’’, fatto ‘‘salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo” .
Con riferimento all’ordinamento sportivo si riserva specificatamente: ‘‘a) l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare l’irrogazione ed appli-cazione delle relative sanzioni disciplinari sportive’’ (art. 2) .

 

2. Inquadramento del sistema di giustizia sportiva.

L’evoluzione del sistema della giustizia sportiva nazionale ha registrato negli ultimi anni importanti rivolgimenti.
Segnatamente, tra le maggiori innovazioni si ricorda la stesura dello Statuto del CONI (con la eliminazione degli organi di giustizia TNAS (Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport) e Alta Corte di giustizia sportiva e l’insediamento del Collegio di Garanzia dello Sport) nonché l’introduzione di un nuovo Codice della Giustizia Sportiva (CGS).
Tra i principi fondamentali che ispirano il modello di giustizia sportiva (tra istanze uni-formanti raccolte sotto il profilo processuale del Codice ed il rispetto dell’autonomia so-stanziale delle discipline federali) è previsto che gli Statuti e i regolamenti federali debba-no assicurare il rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico sportivo, cui lo Stato rico-nosce autonomia, quale articolazione dell’ordinamento internazionale facente capo al CIO, fatti salvi i casi di effettiva rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo (“Scopi della Giusti-zia sportiva”) .
Inoltre, tutti i procedimenti di giustizia sportiva sono chiamati ad assicurare l’effettiva os-servanza delle norme dell’ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dallo stesso riconosciuti, conformemente ai principi della parità delle parti, del contraddittorio o gli altri principi del “giusto proces-so”; come espresso dall’art. 1 CGS, ogni procedimento (da quello celebrato davanti agli organi di giustizia endofederale fino a quello innanzi al Collegio di garanzia dello sport presso il CONI), deve assicurare una piena conformità del Codice al principio del “giusto processo” .
La decisione del giudice deve sempre essere motivata e pubblica, mentre risulta irrilevan-te la presenza di vizi formali che non comportano la violazione dei suddetti principi.
Quale clausola di chiusura, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere dell’informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.
Da ultimo, si ricorda il principio di organizzazione giustiziale, il quale elenca tutti gli or-gani di giustizia che devono obbligatoriamente essere previsti nell’ambito dei singoli ordi-namenti federali e definisce sinteticamente gli obblighi cui sono tenuti i componenti degli organi stessi (“Organi di giustizia e altri soggetti dei procedimenti”).

 

2.1. L’ambito federale e sportivo delle procedure contenziose.

Sempre per brevi tratti, si può ricordare che il nuovo Codice ha inteso uniformare le nor-me procedurali preordinate allo svolgimento dei procedimenti federali prevedendo per le Federazioni, un comune modello procedurale.
All’art. 3 del Codice sono poi disciplinati gli organi di giustizia che dovranno essere inde-rogabilmente previsti da tutte le Federazioni: il Giudice sportivo nazionale, i Giudici sportivi territoriali, la Corte sportiva d’appello nonché il Tribunale federale e la Corte fe-derale d’appello .
Quanto infine allo svolgimento delle singole procedure, esse si informano a criteri di in-formalità, concentrazione e massima speditezza.
In riferimento al procedimento sportivo, il giudice nazionale ed i giudici territoriali pro-nunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza, in composizione monocra-tica, rispettivamente per i campionati nazionali e per le competizioni ed i campionati di ambito locale (art. 14).
Il Giudice sportivo, poi, in base all’art. 22 del CGS, pronuncia la propria decisione in tempi brevi e prefissati e senza tenere udienza; è, tuttavia, obbligatoriamente tenuto a comunicare alle parti e a pubblicare senza indugio la decisione assunta, eventualmente impugnabile con reclamo alla Corte sportiva d’appello.
Per quanto concerne lo svolgimento delle procedure federali, è rimessa alla volontà del giudice la modalità di svolgimento dell’udienza, anche disponendo l’eventuale integrazio-ne del contraddittorio; non può rinviare la pronuncia né l’udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente dispo-nendo le misure all’uopo necessarie; può sempre rimettere in termini la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa a lei non imputabile nonché in fase di trattazio-ne, in ossequio al principio acquisitivo, indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione (art. 9).
Ai giudici federali è demandata la cognizione afferente alle controversie insorte per effet-to di atto di deferimento del Procuratore federale (comma 1, lett. a, art. 27) .
È questo, per inciso, il ruolo inquirente che viene assegnato al Procuratore federale, al quale spetta -breviter - l’esercizio in via esclusiva dell’azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme di ciascuna Federazio-ne, nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l’archiviazione. In tale ultima ipotesi, l’archiviazione è disposta se la notizia di illecito sportivo è infondata ovvero se nel termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio . Nell’ipotesi di dif-ferimento, invece, il Procuratore generale esercita l’azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo statuto o dalle norme federali, l’incolpazione attraverso atto di deferi-mento a giudizio comunicato all’incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventual-mente indicati dal regolamento di ciascuna Federazione .
Infine, il Tribunale Federale giudica, in primo grado, su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali.

 

2.2. La Procura Generale dello Sport ed il Collegio di Garanzia.

Il rapido excursus sugli organi di giustizia sportiva si conclude con qualche cenno dedicato alla Procura Generale dello Sport ed al Collegio di Garanzia dello Sport.
In relazione alla prima, essa gode di piena autonomia e indipendenza rispetto ad ogni or-gano del CONI. La Procura generale è composta dal Procuratore Generale, eletto dal Consiglio Nazionale del CONI con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al vo-to, su proposta della Giunta, e dai procuratori nazionali dello sport, nominati dal Presi-dente del CONI su proposta del Procuratore Generale, in numero non superiore a trenta.
Alla stessa è affidato il compito prevalente di “coordinare e vigilare le attività inquirenti svolte dalle Procure federali”, allo “scopo di tutelare la legalità dell’ordinamento sporti-vo” (art. 51) .
Il Collegio di Garanzia dello Sport, invece, costituisce l’organo di ultimo grado della giu-stizia sportiva, al quale è demandata la cognizione delle controversie decise in via defini-tiva in ambito federale, suddiviso in sezioni, in relazione alla materia da trattare .
Contro le decisioni degli organi di giustizia federale non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento sportivo esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti è possibile ricorrere al Collegio.
Quest’ultimo, qualora riformi la decisione gravata, può decidere la controversia oppure rinviarla all’organo di giustizia federale competente che, in diversa composizione, dovrà pronunciarsi definitivamente entro sessanta giorni, applicando il principio di diritto di-chiarato dalla Corte (sicché sulla decisione è ammesso nuovo ricorso, limitatamente alla violazione del predetto principio di diritto).
Non è ammissibile ricorrere alla Corte se non siano stati esperiti precedentemente tutti i gradi interni alla Federazione, mentre qualora debba sindacare gli atti ed i provvedimenti adottati dal CONI, si riunisce e delibera a Sezioni Unite.

 

3. Il lavoro subordinato sportivo ex L. n. 91/1981.

Come noto, con la legge n. 91/1981 si è introdotta un’inedita ed organica disciplina da parte dell’ordinamento statale, del fenomeno contrattuale concernente l’attività sportiva professionistica, identificandolo nelle sue specificità, per un verso, e sottraendolo dai trat-ti indifferenziati del modello comune rappresentato dal regime del lavoro subordinato, per altro verso .
La fonte legislativa del 1981, dopo aver indicato come professionisti sportivi gli atleti, gli allenatori, i preparatori atletici ed i direttori tecnico-sportivi, che esercitano l’attività spor-tiva a titolo oneroso con carattere di continuità, nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI, precisa che la prestazione resa dall’atleta a titolo oneroso vada regolata solo mediante un contratto di lavoro subordinato, mentre lascia alla disciplina generale la rego-lazione delle prestazione degli altri prestatori .
La prestazione dell’atleta può anche essere oggetto di un contratto di lavoro autonomo, purché ricorra almeno uno dei requisiti stabiliti dall’art. 3 della legge 91/1981 .
Tali requisiti consistono nel fatto che l’attività sia svolta nell’ambito di una singola mani-festazione sportiva o di più manifestazioni sportive tra loro collegate in un breve periodo di tempo (lett. a) dell’art. 3); che l’atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione ed allenamento (lett. b); che la prestazione oggetto del contratto, nonostante abbia carattere continuativo, non superi otto ore setti-manali, o cinque giorni mensili, oppure trenta giorni per ciascun anno (lett. c).
La stipula del contratto di lavoro è riservata alle sole società per azioni o a responsabilità limitata (art. 10) .
Con specifico riferimento all’atleta, il contratto prevede l’obbligo del medesimo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici , al quale obbligo corrisponde l’impegno della società a curare l’efficienza psi-co-fisica dell’atleta, fornendo le attrezzature idonee alla preparazione e consentendo la partecipazione agli allenamenti .
Nel corso del rapporto, il giocatore deve conformarsi al principio di fedeltà e può svolgere la propria attività unicamente a favore della società dalla quale dipende, ad esclusione pe-rò degli impegni con la squadra nazionale.

 

3.1. Il Tesseramento.

Come anticipato, l’analisi del rapporto professionistico sportivo viene focalizzata, dopo aver ricordato sommariamente il regime normativo del rapporto di lavoro, dalle dinamiche principali che discendono dalla cornice regolata dalla Federazione di appartenenza.
L’origine del rapporto si attua con il tesseramento, in conseguenza del quale, come noto, l’atleta entra a far parte dell’ordinamento sportivo.
Le modalità di ingresso possono variare a seconda che ci si occupi della categoria degli atleti, dei dirigenti federali, dei dirigenti sportivi, dei tecnici o degli ufficiali di gara.
La modalità d’ingresso nell’organizzazione federale dell’atleta professionista, in particola-re, è legata alla stipula di un contratto di prestazione sportiva con una società sportiva.
Per l’atleta dilettante l’ammissione all’organizzazione federale avviene mediante la mani-festazione di volontà contenuta nel modulo di tesseramento, indipendentemente dal rap-porto che quest’ultimo intrattiene con l’associazione di appartenenza.
Dal perfezionamento del tesseramento discendono una serie di posizioni giuridiche sog-gettive, sia attive che passive, disciplinate dalle norme di ogni singola Federazione, espresse a livello endoassociativo negli Statuti e nelle fonti organizzative interne (quali ad esempio i Codici di giustizia sportiva o i regolamenti di attuazione dello Statuto).
Quanto alle pretese associative riconosciute al tesserato, si annovera a titolo esemplifica-tivo il diritto di partecipare all’attività federale o di concorrere alle cariche federali.
Quanto alla sfera giuridica soggettiva, il tesserato ha diritto ad essere trattato in modo pa-ritario rispetto agli altri soggetti dell’ordinamento sportivo discende dal più generale prin-cipio della par condicio, che orienta lo svolgimento di ogni competizione .
Tra i principali doveri, invece, il tesserato è chiamato a rispettare i principi sportivi, con-tenuti negli Statuti e nelle norme organizzative interne, nonché è soggetto ad esercitare l’attività sportiva con lealtà (secondo parametri non codificati ma che rappresentano clau-sole generali dell’attività sportiva, esemplificate nel dovere generale di correttezza, retti-tudine ed onestà) .
Come di seguito spiegato, vi è, infine, l’obbligo – sanzionato disciplinarmente in caso di inosservanza con la radiazione per i tesserati e con la possibile revoca dell’affiliazione per le società – di rivolgersi esclusivamente agli organi di giustizia federali per la risoluzione delle controversie attinenti all’attività sportiva (c.d. vincolo di giustizia).

 

3.2. Responsabilità disciplinare sportiva del tesserato.

Ogni violazione commessa da un tesserato può dare luogo a responsabilità sportiva uni-tamente a quelle civili e penali previste dall’ordinamento statale.
Il primo ambito di responsabilità non esclude il secondo, mentre possono essere tenuti comunemente comportamenti che imputano responsabilità di natura sportiva, senza che essi abbiano rilevanza direttamente nell’ambito statale.
Occorre ricordare, come presumibile, che solamente la violazione di obblighi e divieti contemplati da regolamenti federali, per i quali sia prevista la comminazione di sanzioni amministrative sportive costituisce fonte di responsabilità disciplinare.
Senza poter entrare in un’analisi dettagliata e sinottica dei regolamenti federali, è possibile estrarre da essi una serie di principi comuni che orientano le singole discipline sportive. Sicché, i tesserati debbono mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine, nonché di correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonisti-ca, economica e sociale .
Più in dettaglio, è previsto che i tesserati che compiano direttamente o mediante una sor-ta di rappresentante, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento od il risul-tato di una gara, o ad assicurare a chiunque un vantaggio agonistico, rispondono di illecito sportivo (nonché del reato di frode in competizioni sportive), prevista dalla legge n. 401 del 1989 ).
Da ultimo, si ricorda sempre in riferimento al fondamentale principio volto ad assicurare la regolarità di ogni competizione, che qualora un tesserato venga a conoscenza del com-pimento da parte di altri tesserati di fatti che possano costituire un illecito sportivo, ha il dovere di informare immediatamente il Procuratore Federale.

 

4. L’attività della Procura nell’ambito della Federazione italiana giuoco calcio.

A conclusione di questi rapidi tratti descrittivi del sistema giustiziale sportivo e delle con-troversie che vengono sollevate dinnanzi agli organi di giustizia interni, pare utile riporta-re una sintesi delle attività svolte dalla Procura federale attraverso i principali dati raccolti presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio.
Nell’anno solare 2018, la Procura federale ha instaurato 1409 procedimenti (mentre la stagione sportiva 2018/19 si è conclusa con 1587 procedimenti avviati).
Quanto all’esito delle iniziative, circa 1000 procedimento hanno seguito la strada dell’azione disciplinare attraverso il deferimento, mentre gli altri si concludono con l’archiviazione (nel numero di 85 casi di “non luogo a procedere) od il patteggiamento prima del deferimento. L’accoglimento dell’azione disciplinare della Procura, anche par-ziale, da parte degli Organi giudicanti, si attesta all’incirca con il 90% dei casi discussi.
Inoltre, pare utile menzionare, in termini di indagini e ispezioni, l’effettuazione di n. 1949 controlli gara (Serie A, B, Tim Cup, Lega Pro e Dilettanti) e 3241 designazioni per i con-trolli gara.
Nell’attuale stagione sportiva (2019/2020) – attese anche le recenti disposizioni federali (art. 62 delle NOIF), relative alla prevenzione di fatti violenti ed alla responsabilità per i comportamenti discriminatori – le designazioni sono notevolmente aumentate (in proie-zione l’anno 2019 ne contemplerà molte di più sino a sfiorare le 4000). Queste ultime, inoltre, recepiscono le disposizioni dell’Osservatorio Antiviolenza del Ministero dell’Interno in ordine al dato di alta criticità, con cui di contraddistinguono molte gare nei vari tornei.

 

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