Testo Integrale con note e bibliografia

Testo della sentenza

Sommario : - 1. Premessa : la certezza del diritto condizione necessaria per una civile convivenza che consenta a ciascuno di vivere da uomo libero. -2 (segue) … e l’incertezza del c.d. eurodiritto per la perdurante ed ancora non esaurita ricerca di tutte le sue fonti normative e di una gerarchia tra le stesse. – 3. Le critiche in dottrina dell’ordinanza del Tribunale di Roma del 26 luglio 2017. – 4. La sentenza n. 194 del 2018 e le conseguenziali riserve sull’applicazione dello ius superveniens e sulla regolamentazione del bilanciamento tra diritto alla libertà di impresa e diritto al lavoro. - 5. Considerazioni minime sulle norme della Carta dal contenuto generico e sul labile, sottile e mai tracciato confine tra sentenze manipolative ed additive e sentenze di fatto creative della Corte Costituzionale – 6. La sentenza n. 194 del 2018 ed il giudice sovrano: verso un diritto del lavoro sempre più incerto?.

 

1. Con sentenza n. 194 del 2018 la Corte Costituzionale a seguito di ordinanza del Tribunale ordinario di Roma, terza Sezione lavoro, del 26 luglio 2017, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, del d. lgs. 4 marzo 2015 n. 23(Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n. 183) sia nel testo originario sia nel testo modificato dall’art. 3, comma 1, del d. lgs 12 luglio 2018 n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese convertito, con modificazioni nella legge 9 agosto 2018 n. 96) .
E’ certo opera impossibile esaminare nello spazio di un saggio tutte i numerosi passaggi argomentativi della suddetta sentenza, sorretta da una ampia ed articolata motivazione arricchita, su punti nodali del diritto del lavoro, da riferimenti ai principi dell’ordinamento sovranazionale nonché a numerosi precedenti giurisprudenziali della stessa Corte e dei giudici di legittimità.
Ma l’intento del presente scritto è comune a quello di quanti, considerando il diritto una scienza pratica, ritengono di avere, per l’esperienza e la professionalità acquisite nel tempo, la capacità di avanzare riserve anche sulle sentenze dei giudici delle leggi , pure per quanto attiene alla funzione garantistica di tali sentenze sul versante del principio della certezza delle norme e, attraverso di queste, della certezza del diritto, sempre sentita come presupposto ineliminabile per una ordinata convivenza civile, che consenta ad ognuno di vivere da uomo libero . Finalità questa che corre il pericolo però di essere vanificata ad opera di una pluralità di fonti normative e di un rapporto tra le stesse regolato sulla base della c.d. interpretazione conforme. Ed infatti non è ancora risultato chiarito se il relativo percorso ermeneutico debba svilupparsi in modo collaborativo o invece nel rigido rispetto di una gerarchia tra plessi normativi che possa spingersi sinanche al riconoscimento della vincolatività, per tutte le Corti dei Paesi aderenti all’Unione, delle sentenze della CEDU con riferimento alla “sostanza” delle stesse, e cioè in presenza di “indirizzi consolidati” delle suddette sentenze .
Ma effetti negativi possono scaturire più in generale anche dalla difficile compatibilità tra norme interne e norme di diritto europeo nonché dalla differente disponibilità dei diversi Stati a rinunziare a parti della propria sovranità , con consequenziali ricadute avvertibili in misura accentuata soprattutto allorquando risultino coinvolti interessi economici e sociali come accade nella disciplina dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali che necessitano di norme chiare e affidabili anche per la loro tenuta temporale .
Per di più, come è stato da molti osservato, le stesse Corti Costituzionali spesso finiscono per essere in tensione con la politica e con la stessa legislazione sovranazionale con il risultato che il loro operato muta a seconda della volontà e forza di garantire quei margini di sovranità statale a cui ciascuna di esse reputa di non potere rinunziare. Il che porta immancabilmente a zone di oscurità ed ambiguità nell’ambito del diritto dell’Unione Europea ed ad una maggiore difficoltà nella formazione di un “diritto vivente” e di una “nomofilachia europea” .
A tale riguardo appare utile il riferimento ad uno studio di diritto comparato sulle Corti Supreme statunitense, canadese e israeliana, nel quale - a seguito di riflessioni da ritenersi estensibili anche all’ Occidente - sono stati denunziati i rischi che lo Stato di diritto corre attualmente per la traslazione del potere legislativo verso organismi non eletti dal popolo, e quindi non rappresentativi e politicamente irresponsabili, oltre che non sottoposti a controlli istituzionali. A tale fine è stato precisato che una tale patologia si manifesta “non appena i giudici si trovino in condizioni tali da ricevere o da attribuirsi il potere di calpestare le decisioni prese dagli altri organi dello Stato”, e cioè “il potere di controllo giurisdizionale di costituzionalità”, sicchè - è stato puntualmente aggiunto – risulta chiaro per tali ragioni che .
In questa direzione è stato anche aggiunto che .
Ed al fine di evidenziare come sia sempre più difficile per l’interprete trovare punti affidabili di riferimento va sotto distinti versanti anche evidenziato : come le Carte del convenzionalismo internazionale ed europeo reclamino di essere tradotte localmente in concrete misure per rendere effettivi i valori fondamentali ivi riconosciuti e protetti ; e come ancora il mondo del diritto è un mondo non pacificato, ma interamente percorso da conflitti e contraddizioni, da negazioni spesso assai più forti dei riconoscimenti .
Né può trascurarsi - ad ulteriore esplicitazione delle argomentazioni svolte - la considerazione che costituiscono minacce alla certezza del diritto altri elementi fattuali quali : l’ambiguità, l’oscurità , la mancanza di semplicità della norma, la sua instabilità, la pluralità delle leggi e la difficoltà e la lunghezza dei processi, anche se a a tali elementi non si accompagna una dichiarazione programmatica . Questa è riscontrabile invece in correnti di pensiero, in opzioni politiche, in radicati pregiudizi culturali, ed in , tanto .

2. Quello che è stato definito eurodiritto, articolato in una pluralità di fonti normative, spesso di difficile lettura e di non facile identificazione del rispettivo ambito applicativo, ha nel corso degli anni mostrato una fragilità ed una scarsa efficienza nella realtà fattuale tanto da rappresentare, a ben vedere, la causa prima della incertezza giuridica di cui soffrono, seppure in diversa misura, tutti i Paesi aderenti alla Unione Europea.
Non può al riguardo negarsi che la contestuale mancanza nell’ordinamento dell’Unione di una Costituzione e di codici comuni , con la conseguenziale assenza di riferimenti affidabili anche per la loro tenuta temporale, hanno finito per avere nei singoli Stati ricadute negative sul versante socio-economico con una accentuata incidenza anche nella regolamentazione dei rapporti di lavoro e nella ricerca di un equo equilibrio tra libertà di impresa da una parte e tutela del lavoro dall’altra. Obbiettivo questo che interessa trasversalmente tutti i più rilevanti istituti giuslavoristici .
Per esigenze di ordine argomentativo è utile partire dalla lettura del dispositivo della suddetta sentenza che – è bene ripeterlo - attenzionando l’art. 3, comma 1, d.lgs. n.23 del 2015 ha dichiarato la illegittimità costituzionale sia nel suo testo originario che in quello successivo del d. lgs n. 87 del 2018, limitatamente alle parole < di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio> (cfr. n. 1 del dispositivo), per poi dichiarare l’inammissibilità di molte delle questioni devolute dall’ ordinanza romana al giudice delle leggi (cfr. n. 2, 3 e 4 del dispositivo).
La finalità di questo scritto è rivolta soprattutto a motivare i dubbi che la sentenza sulla declaratoria di incostituzionalità del già citato 3, comma 1, nelle due diverse formulazioni, fa sorgere soprattutto con riferimento al principio della certezza del diritto in una duplice direzione : quella riguardante l’iter procedurale che ha portato alla suddetta declaratoria e quella relativa alle sue ricadute sull’intero apparato sanzionatorio che ha sinora disciplinato gli effetti dei licenziamenti privi di giusta causa o di giustificato motivo oggettivo .
3. A fronte della denunziata irrisorietà ed incongruità del risarcimento del danno previsto dal d. lgs n. 23 del 2015 per gli assunti dopo il 7 marzo 2015 - rispetto a quelli assunti in epoca precedente garantiti da una più favorevole tutela quale quella dell’art. 18 Stat. lav. – è stato puntualmente osservato in senso critico all’ordinanza del Tribunale di Roma, che mal si comprendeva in particolare quale sentenza avrebbe potuto essere emessa dal giudice delle leggi dal momento che la predeterminazione del valore del “bene lavoro” in tutte le sue forme non può che spettare al legislatore all’esito di un sempre mutevole bilanciamento tra i diversi principi costituzionali .
Su di un distinto piano è stato inoltre evidenziato che se l’intento del giudice a quo era stato quello di fare rivivere nel caso di licenziamenti illegittimi il precedente apparato sanzionatorio anche per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, il Tribunale avrebbe dovuto a sostegno della sua richiesta denunziare di incostituzionalità anche l’art. 1 del d. lgs. n. 23 del 2015. Norma quest’ultima in base alla quale < per i lavoratori (operai, impiegati o quadri) assunti a tempo indeterminato, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo , il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo è disciplinato (solo) dal decreto stesso (e non da altre fonti)>, con l’effetto consequenziale che la disciplina precedente non può non conservare la sua efficacia se non per i soli rapporti di lavoro già stabiliti .
Ed ancora. e sempre in sede di valutazione dell’ordinanza di rimessione. è stato evidenziato come la Corte Costituzionale sia stata chiamata a giudicare sulla legittimità del rigido e automatico criterio della sanzione risarcitoria di cui al d. lgs. n. 23 del 2015 ed a dare conto in sede decisionale, da un lato, delle ragioni dell’ impresa e, dall’altra, di quelle dei lavoratori, al fine di statuire a seguito del bilanciamento tra diritti confliggenti se debba prevalere quello all’esercizio libero di una attività economica privata o quello alla tutela del lavoratore .
I commenti innanzi succintamente riportati, pur divergenti in alcuni passaggi argomentativi, sembrano trovare il loro momento unificante nel contenuto delle ragioni poste a loro fondamento. Da queste infatti si evince una comune condivisione sulla infondatezza delle ragioni tutte che hanno poi portato la sentenza n. 194 del 2018 alla declaratoria della illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, del d. lgs n. 23 del 2015 anche nel testo novellato nel 2018 .
I contributi in materia forniscono spunti di riflessione certamente utili per la valutazione di una sentenza, la cui natura non è facilmente definibile secondo i tradizionali criteri classificatori della dottrina , perché legittimano il dubbio che con essa si sia superata l’asticella, già di per se stessa flessibile, delle c.d. sentenze “additive” o “manipolative” , per configurare una sentenza obiettivamente “creativa”, capace di incidere sul potere legislativo e di divenire nel tempo nella realtà fattuale “diritto vivente” o “fonte normativa” .

4. Per alimentare il dubbio sopra indicato è sufficiente fare riferimento ai punti nodali della decisione in commento che approda alla declaratoria di illegittimità dell’automatismo risarcitorio nei casi di licenziamenti illegittimi ( per mancanza di giusta causa o di giustificato motivo oggettivo) attraverso :passaggi motivazionali non esaustivi e non di rado inconferenti , che sollevano riserve a livello procedurale, costituzionale, civilistico e non da ultimo anche a livello di eurodiritto.
In particolare è stato evidenziato come - dalla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza - emerga il vizio di ultrapetizione dal momento che mentre nell’ordinanza di rimessione non vi è traccia di riferimenti all’art. 1 del suddetto decreto n. 23 (norma intertemporale volta a definire l’intero suo ambito applicativo), invece l’interpretazione del dispositivo - alla stregua delle ragioni che lo sorreggono (Considerando in diritto n. 15) – induce ad un’ applicazione dell’apparato sanzionatorio di cui alla legge n. 92 del 2012 anche ai lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 .
Ed il superamento della risposta della Corte Costituzionale dei limiti entro i quali devono essere esaminate le domande di cui alla pregiudiziale risulta ancora più marcato nella declaratoria di incostituzionalità dell’art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 87 del 2018. Ed infatti non ha fondamento la tesi che davanti alla Corte Costituzionale sia consentito l’esame di domande nuove (rispetto a quelle rinvenibili nella stessa pregiudiziale) in applicazione del generale principio dello ius superveniens. A tale estensione ostano la specialità della procedura davanti ai giudici delle leggi e le loro istituzionali competenze diverse da quelle devolute ai giudici ordinari, davanti ai quali ha invece trovato applicazione il suddetto principio seppure limitato da regole rigide e severe dettate dal codice di rito e dai dicta della giurisprudenza di legittimità .
Sul punto va pure considerato che pronunzie della Corte su questioni mai in precedenza decise dai giudici ordinari finiscono per sottrarre di fatto a questi ultimi gli spazi interpretativi di compatibilità con i principi della nostra Carta, ribaltando un tradizionale ordine temporale utile per saggiare attraverso una compiuta attività ermeneutica la tenuta di ogni legge prima di definitive e vincolanti decisioni dei “giudici delle leggi” .
Ma al di là di questa pur assorbente considerazione, la sentenza in esame si dimostra di scarsa, se non di nulla o pericolosa, efficacia a livello applicativo, non solo per quanto attiene alle sanzioni indennitarie in tema di licenziamenti illegittimi per mancanza di giusta causa o di giustificato motivo, ma pure per gli effetti indiretti che essa è destinata a produrre, in termini di coerenza, sull’apparato sanzionatorio di tutte le restanti tipologie di licenziamenti “accrescendo in tal modo le incertezze in una materia che, per essere da sempre caratterizzata da un copioso contenzioso, necessiterebbe per la sua rilevanza di risposte chiare, certe e quindi affidabili” .
E riserve vanno mosse pure in relazione a molti passaggi argomentativi contenuti nei quindici ed articolati punti del “Considerato in diritto “ per la vaghezza ed indeterminatezza dei principi enunciati.
E’ sufficiente sul punto rimarcare come la Corte dopo avere puntualmente ricordato che a fronte dei licenziamenti illegittimi il criterio risarcitorio deve essere “dissuasivo” per il datore di lavoro ed “adeguato” ai fini compensativi del danno subito dal lavoratore, e dopo avere più volte fatto riferimento alla regola del bilanciamento dei diritti come equa regolamentazione tra interessi ontologicamente confliggenti, non fornisce poi alcuna precisa e chiara indicazione sui parametri di riferimento per declinare detta regola sia sul versante della “adeguatezza” che su quello della “dissuasività”.
In altri termini, la Corte dopo avere richiamato numerose volte il principio del bilanciamento dei contrapposti interessi non ha tenuto in nessun conto il quadro complessivo volto a disciplinare i licenziamenti individuali. Questo si è assestato gradualmente nell’accreditamento dell’indirizzo secondo cui allorquando in un mercato aperto alla concorrenza si configuri una contrapposizione tra libertà di impresa e diritto al lavoro , al fine di una “equa regolamentazione del conflitto”, il primo diritto deve prevalere sul secondo nei casi in cui una diversa scelta finirebbe per incidere negativamente sulle esigenze della produzione con effetti negativi in termini occupazionali . Indirizzo questo che accredita la copiosa giurisprudenza di legittimità sul licenziamento per motivi economici secondo cui tra le ragioni che legittimano il recesso del datore rientrano anche quelle volte ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività dell’impresa. Ragioni queste che, ad esempio, giustificano un effettivo mutamento nell’assetto organizzativo dell’impresa : con la soppressione di una singola posizione lavorativa; con la ripartizione delle mansioni svolte dal lavoratore licenziato tra più dipendenti già in forza nell’impresa; o con la riduzione degli occupati per effetto di innovazioni tecnologiche che rendono superfluo l’apporto di manodopera .
In tale direzione vanno pertanto interpretati sia il combinato disposto del primo e secondo comma dell’art. 41 della Carta Costituzionale, nella parte in cui individua nell’utilità sociale un limite alla libertà di impresa , e sia le statuizioni della giurisprudenza costituzionale e di quella dell’Unione europea .

5. Per chi pratica con non celate difficoltà un ordinamento complesso quale quello dell’Unione Europea, che alle incertezze del nostro diritto del lavoro aggiunge in maniera esponenziale incertezze a livello planetario, non può che limitarsi soltanto ad esprimere oltre alle riserve già avanzate anche qualche ulteriore dubbio sulla giurisprudenza costituzionale.
In primo luogo sul piano generale suscitano perplessità i frequenti richiami da parte della Corte Costituzionale specificamente in materia di lavoro - e da cui non è certo esente la sentenza in esame - a principi della nostra Carta. Tali principi, pur avendo un contenuto indeterminato, generico e di mero indirizzo programmatico (come gli artt. 1, 4, 41 Cost.) , e pur non avendo acquisito attraverso concordi indirizzi dottrinari e giurisprudenziali la necessaria specificazione e l’efficacia propria delle norme positive, vengono attualizzate ugualmente da sentenze che, connotate di sovente da superiori valori trascendenti rispetto alla positività del diritto, finiscono per tradursi in “sentenze creative”, non di rado patrocinate da un giusnaturalismo “accattivante” e talvolta anche “gratificante”, supportato non di rado da un cattolicesimo pauperista .
Riserve diffuse sollevano inoltre sia il riconoscimento dell’efficacia de iure dell’art. 24 della Carta sociale europea per opera dell’art.117, comma 1, Cost. ai fini della declaratoria della illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, dei d. lgs n. 23/2015 e n. 87 del 2018 , e sia il rilievo assegnato a tali fini alle decisioni del Comitato europeo dei diritti sociali .
E perplessità sorgono pure sulle conseguenze da ricollegare all’affermazione che nella liquidazione dell’indennità risarcitoria si dovrà tenere conto innanzitutto dell’indennità di servizio ma anche di altri criteri quale il numero dei dipendenti occupati, la dimensione dell’attività economica nonché le condizioni delle parti. Criterio quest’ultimo che però, contrariamente alla tesi scaturente dal silenzio eloquente della motivazione della Corte , rende necessario in sede giudiziaria – e nel rispetto del principio di ragionevolezza e di un equo bilanciamento dei diritti - l’esame della specificità e variabilità della particolare posizione del lavoratore nonché della peculiarità della singola fattispecie, relativizzando in tal modo l’assolutezza e la generale portata della declaratoria di incostituzionalità .
Da ultimo non risulta rispondente al principio della ragionevolezza estendere tout court - ancora una volta senza adeguata motivazione - la declaratoria di illegittimità della norma sull’indennità risarcitoria ex d. lgs. n. 23 del 2015 a quella successiva ex d. lgs n. 87 del 2017, in ragione della netta diversità di disciplina tra le suddette disposizioni in ordine alla entità della sanzione risarcitoria ed altresì in ragione della naturale evoluzione dell’ordinamento dell’Unione Europea. Evoluzione che, nel ricercare un equo equilibrio tra diritti confliggenti, ha – è bene ribadirlo - individuato di volta in volta il diritto da privilegiare sulla base della singola fattispecie scrutinata alla stregua di un principio che può, seppure approssimativamente, definirsi di “gerarchia mobile” .
La piena tenuta delle precedenti considerazioni è confortata dalla ulteriore e finale considerazione che è assistito da valide ragioni l’assunto che la dichiarazione di illegittimità da parte della Corte Costituzionale di una norma (nel caso di specie : art. 3, comma 1, del d. lgs n. 23 del 2015) non può avere effetti abrogativi (espressi o taciti) alla stregua dell’art. 15 delle preleggi con conseguente automatica reviviscenza, con effetti per di più estensivi, di una norma precedente regolante la stessa materia allorquando si sia in presenza di una specifica disposizione intertemporale volta a regolare in termini chiari ed esaustivi il passaggio dall’una all’altra disciplina (nel caso di specie : art. 1 dello stesso decreto n. 23 del 2015) .
Corollario del complessivo iter argomentativo svolto è dunque l’assunto che la sentenza della Corte, da classificarsi come interpretativa di accoglimento fortemente manipolativa, non potrà invece nella realtà fattuale raggiungere gli effetti innovativi, sperati da alcuni e temuti da altri, stante la perdurante vincolatività - in relazione ai licenziamenti individuali - delle regole dell’Unione europea in materia di bilanciamento tra diritto ad esercitare liberamente una attività economica e diritto al lavoro. Nè può al riguardo sottacersi che in tema di liquidazione della indennità risarcitoria una equa e ragionevole quantificazione deve essere incentrata e calibrata sulla personalizzazione dei danni subiti dal lavoratore, da determinarsi sulla base non solo del criterio rigido ed automatico dell’anzianità di servizio ma anche della specificità delle singole fattispecie e delle peculiarietà delle diverse situazioni in esame .

6. Chi oggi si approccia con il diritto del lavoro, dopo averne seguito per motivi professionali il suo evolvere, non può che constatare con rammarico e nello stesso tempo con disincanto, come vi sia stato un suo costante e graduale deterioramento valoriale, accentuatosi soprattutto negli ultimi anni per effetto di interventi normativi tradottisi in scelte compromissorie al ribasso volte unicamente all’acquisizione di maggior consenso, e che hanno portato alla stesura di leggi articolatesi in disposizioni fluviali e nello stesso tempo lacunose e poco chiare a causa di una tecnica spesso approssimativa e priva di qualsiasi progettualità.
Il denunziato da più parti degrado del diritto del lavoro, che se diviene un “diritto avaloriale” è destinato a sfociare nel “nichilismo giuridico”, ha portato poi ad un parziale smantellamento delle tutele delle organizzazioni sindacali e degli stessi lavoratori anche a seguito di nuove tipologie negoziali connotate da una “spersonalizzazione” dei rapporti negoziali , con un consequenziale loro riavvicinamento ai comuni contratti di scambio a contenuto patrimoniale .
Tutte le precedenti considerazioni inducono il giuslavorista a più generali riflessioni.
La tutela dell’uomo che lavora all’interno della organizzazione produttiva va rinvenuta in chiari interventi legislativi che definiscano i limiti dei poteri esercitati dall’imprenditore come capo della impresa nel corso della intera durata del rapporto lavorativo.
Alla giurisprudenza di legittimità ed a quella costituzionale in conformità del diritto dell’Unione Europea, è affidato il difficile compito di ridurre - attraverso i loro ripetuti pronunziati - l’indeterminatezza del linguaggio legislativo in standars valutativi affidabili e resistenti nel tempo in ragione di dicta dal contenuto chiaro e di agevole lettura .
In un recente scritto è stato opportunamente ricordato che l’intervento correttivo del d. lgs. 23/2015 traeva origine dal bisogno, esplicitamente dichiarato, di limitare la discrezionalità del magistrato nella determinazione anche della misura del risarcimento previsto in caso di licenziamento illegittimo e allo stesso tempo garantire alle imprese la possibilità di calcolare preventivamente, in termini di ragionevole certezza, l’ipotetico “costo” da sostenere per il caso in cui un licenziamento operato fosse stato impugnato in giudizio.
La sentenza n. 194 della Corte per risultare di non agevole lettura e di difficile classificazione come sentenza “meramente interpretativa” o “manipolativa” o tout court “creativa” è destinata a moltiplicare le incertezze che si intendevano invece ridurre con il d. lgs n. 23 del 2015. Il che fa sorgere il dubbio che si sia inteso seguire una ben precisa linea di “politica del diritto” rivolta : a destrutturare con sospettabile immediatezza il d. lgs. 87/2018, convertito in l. 9 agosto 2018 n. 96; ad incidere sui poteri del legislatore del 2015 nel criterio di determinazione del quantum dell’indennità risarcitoria; e per l’effetto a limitare anche la discrezionalità valutativa del giudice .
Non è questa la sede per interrogarsi se o come si sia gradualmente ampliato il potere della Corte Costituzionale e se abbia fondamento alcuno l’opinione che denunzia il pericolo di una appropriazione da parte della stessa Corte di competenze improprie attraverso le c.d. sentenze manipolative o additive autocertificate come tali , i cui effetti possono arrivare sinanche a confermare l’ordine esistente o, viceversa, a proporre un nuovo ordine economico o politico .
Per concludere , e nel lasciare ai cultori del diritto costituzionale la risposta agli interrogativi proposti, è doveroso però ed auspicabile per i giuristi tutti - ed in particolare per i giuslavoristi deputati a confrontarsi con complesse problematiche di rilevante impatto economico - continuare a fare pieno affidamento sui pronunziati dei “giudici delle leggi”, che come e più degli altri giudici devono -nello svolgimento delle loro funzioni e nel rispetto del disposto del comma 2 dell’art. 111 Cost. – essere ma anche apparire “terzi” ed “indipendenti”, con il rifuggire quindi da pregiudizi, da rigide posizioni culturali e soprattutto da opzioni socio-politiche .

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