testo integrale con note e bibliografia

1. Premessa
La previdenza complementare in Italia ha avuto uno sviluppo si-gnificativo a decorrere dalla metà degli anni ’90 . In precedenza non se ne avvertiva il bisogno in quanto la previdenza pubblica (il cd. primo pilastro) garantiva di gran lunga non solo una esistenza libera e dignitosa ma anche il tenore di vita raggiunto dall’assicurato duran-te la vita lavorativa. Infatti, con il sistema cd “retributivo” e cioè con il calcolo della pensione basato esclusivamente sulla media delle re-tribuzioni degli ultimi anni di lavoro, la rendita pensionistica, sulla quale non gravava - come non grava ancora oggi - alcuna forma di contribuzione previdenziale, raggiungeva tassi di sostituzione , dopo 40 anni di lavoro, di ben oltre il 90 per cento dell’ultima retribuzione, con casi in cui si andava addirittura oltre il 100 per cento se negli ul-timi anni di lavoro si percepivano somme aggiuntive alla retribuzione corrente che facevano crescere la media retributiva del periodo di ri-ferimento per il calcolo della pensione.
Con le prime riforme del sistema pensionistico pubblico che han-no iniziato ad erodere i rendimenti delle rendite pensionistiche, si è sentito fortemente il bisogno di intervenire legislativamente in mate-ria di previdenza complementare per rendere maggiormente attrattiva l’adesione a questa forma di previdenza integrativa, cd. “secondo pi-lastro”.
Con la riforma Fornero , infine, l’adesione alla previdenza com-plementare è diventata una necessità per far crescere il tasso di sosti-tuzione che, soprattutto per i lavoratori la cui contribuzione pensio-nistica obbligatoria inizia dal 1° gennaio 1996, dai livelli precedente-mente indicati scende di almeno 25/30 punti percentuali.

2. Brevi cenni sul sistema previdenziale italiano
Il sistema previdenziale italiano si basa sull’art. 38 della Costitu-zione italiana che è considerato la base del nostro sistema di welfare state.
Tale norma prevede che ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvi-sto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. Ed inoltre che i lavoratori hanno diritto che siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vi-ta in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazio-ne involontaria. Ed ancora, che gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione ed all’avviamento professionale. E che a tutti questi compiti provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato (Inps, Inail, Province o regioni). L’articolo 38 conclude affer-mando che l’assistenza privata è libera. Su quest’ultima previsione si muove la previdenza complementare italiana. Sul concetto di “liber-tà” della previdenza privata e soprattutto sulla libertà di adesione, ri-tornerò più avanti.
Senza dubbio il faro del sistema di welfare pubblico italiano è il ci-tato art. 38 che, in materia di previdenza, prevede un sistema ad al-meno tre livelli che funzionano come cerchi concentrici. Il primo ser-ve a soddisfare i bisogni essenziali dei cittadini rapportati al minimo vitale. Questo bisogno, per coloro i quali hanno un reddito basso o inesistente, viene soddisfatto con il riconoscimento dell’assegno so-ciale (valore 2025 pari ad € 538,60 mensili per 13 mensilità). Il secon-do livello serve a garantire un’esistenza libera e dignitosa a coloro i quali abbiano versato contribuzione pensionistica in relazione alla propria attività lavorativa o imprenditoriale. Oggi infatti, dopo la ri-forma del 1996 , chiunque eserciti un’attività lavorativa o professio-nale ha l’obbligo di versare la contribuzione pensionistica all’Inps o a un Fondo o Cassa sostitutivo ma pur sempre obbligatorio. La con-tribuzione versata dovrebbe garantire al lavoratore una esistenza libe-ra e dignitosa mediante la percezione della pensione pubblica matura-ta durante l’intera vita lavorativa. Il terzo livello, infine - in aggiunta al secondo -, dovrebbe garantire il mantenimento del tenore di vita raggiunto durante la vita lavorativa e questo compito è affidato alla previdenza complementare.
L’assegno sociale, ad onor del vero, dovrebbe rientrare nella pura politica assistenziale più che previdenziale, essendo una provvidenza e non una previdenza, che lo Stato garantisce ai cittadini privi di ri-sorse economiche. La pensione pubblica, invece, è una vera forma di previdenza, obbligatoria, gestita dall’Inps, nella maggior parte dei ca-si, attraverso numerose gestioni (Fondo Pensione Lavoratori Dipen-denti, Artigiani e Commercianti, Lavoratori Autonomi, Agricoltura, Spettacolo, Lavoratori dello Stato e degli Enti Pubblici, e così via). Questo sistema pensionistico è attuato con la metodologia della ri-partizione, ovvero attraverso un patto intergenerazionale in base al quale la contribuzione incassata in un determinato periodo serve a finanziare le pensioni in pagamento nello stesso periodo ai lavoratori già pensionati. Al contrario, la previdenza complementare, almeno quella dei lavoratori dipendenti, può essere attuata esclusivamente at-traverso il metodo della capitalizzazione. In questo modo il capitale versato dal (e per) il lavoratore resta suo e non può mai essere utiliz-zato per corrispondere le pensioni in pagamento ad altri lavoratori.
La pensione pubblica, come precedentemente ricordato, è stata oggetto di numerosi interventi legislativi perché il sistema previden-ziale italiano non era in equilibrio in considerazione, principalmente, dei seguenti aspetti: i) la denatalità registrata in Italia negli ultimi de-cenni che ha portato al progressivo decremento dei lavoratori occu-pati e la progressiva crescita dei pensionati; ii) le crisi economiche che hanno ridotto il volume delle attività economiche e produttive; iii) il sistema di calcolo delle pensioni basate sul “costoso” metodo retributivo; iv) l’età media di pensionamento molto bassa e non lega-ta all’allungamento della vita media degli italiani. Tali interventi han-no di fatto portato ad un progressivo innalzamento dei requisiti di pensionamento: 67 anni per il pensionamento di vecchiaia con alme-no 20 anni di contribuzione; 42 anni e 10 mesi per gli uomini e un anno in meno per le donne, per la pensione di vecchiaia anticipata. Con qualche differenza per le pensioni derivante da contribuzione versata esclusivamente dal 1° gennaio 1996 in poi. Limiti che dal 2027 saranno oggetto di revisione in relazione agli incrementi delle aspettative di vita degli italiani (fino all’anno 2026 non sono previsti incremento). Ci sono, tuttavia, una serie di possibilità di anticipare l’accesso alla pensione in funzione della faticosità delle attività, della precocità nell’accesso al lavoro, della disabilità o inabilità ad un profi-cuo lavoro, ed altre possibilità che di fatto hanno portato il pensio-namento all’età media intorno ai 64 anni. Oggi in Europa, almeno sotto questo aspetto, quello italiano è il sistema pensionistico pubbli-co più rigoroso. Inoltre, si è passati al calcolo della pensione con il metodo contributivo abbandonando gradualmente il sistema di calco-lo retributivo. Metodo di calcolo, quello contributivo, che garantisce tassi di sostituzione ben più bassi rispetto al metodo di calcolo retri-butivo.
L’abbandono del metodo di calcolo retributivo delle pensioni è stato fortemente criticato da coloro i quali vedono nelle pensioni un sistema di redistribuzione reddituale e non di risparmio forzoso da restituire durante gli anni della quiescenza.
Il “cantiere” della previdenza, dai primi anni ’90, è ancora aperto in cerca di stabilità per il futuro ma si registrano forti divergenze di vedute tra le forze politiche e sindacali del Paese.
3. La previdenza complementare
La previdenza complementare in Italia è stata totalmente ridise-gnata nel 2005 e rappresenta il secondo pilastro del sistema pensio-nistico italiano il cui scopo è quello di integrare la previdenza di base obbligatoria o di primo pilastro. Essa ha come obiettivo quello di concorrere ad assicurare al lavoratore un livello adeguato di tutela pensionistica, insieme alle prestazioni garantite dal sistema pubblico di base.
La previdenza complementare è basata su un sistema di forme pensionistiche incaricate di raccogliere il risparmio previdenziale me-diante il quale, al termine della vita lavorativa, si potrà beneficiare di una pensione integrativa.
La posizione individuale risulta costituita dai contributi versati e dai rendimenti ottenuti, al netto dei costi, attraverso l'investimento sui mercati finanziari dei contributi stessi. Essa è ovviamente collega-ta, oltre che all'ammontare dei contributi versati e dei rendimenti ot-tenuti, alla durata del periodo di versamento.
Sono previste, inoltre, una serie di agevolazioni fiscali, riconosciute anche a favore dei familiari fiscalmente a carico, che rappresentano una ulteriore opportunità di risparmio.
I destinatari dei fondi pensione.
I destinatari sono:
- i lavoratori dipendenti, privati e pubblici;
- i soci lavoratori e i lavoratori dipendenti di società cooperative di produzione e lavoro;
- i lavoratori autonomi e i liberi professionisti;
- persone che svolgono lavori non retribuiti in relazione a re-sponsabilità familiari;
- lavoratori con un'altra tipologia di contratto (ad es. un lavora-tore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o occasionale).
Le tipologie dei fondi.
Sono forme pensionistiche complementari: i fondi pensione nego-ziali, i fondi pensione aperti, i piani individuali pensionistici e i fondi pensione preesistenti.
I fondi chiusi di origine "negoziale", sono forme pensionistiche complementari istituite dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nell'ambito della contrattazione nazionale, di settore o aziendale.
I fondi aperti sono forme pensionistiche complementari istituite da banche, imprese di assicurazioni, società di gestione del risparmio (SGR) e società di intermediazione mobiliare (SIM).
I Piani pensionistici individuali (PIP), rappresentano i contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale. Le regole che li di-sciplinano non dipendono solo dalla polizza assicurativa ma anche da un regolamento basato sulle direttive della COVIP. Lo scopo è ga-rantire all'utente gli stessi diritti e prerogative analoghi alle forme pensionistiche complementari.
La gestione degli investimenti.
Le forme pensionistiche complementari, nella gestione degli inve-stimenti, sono tenute al rigoroso rispetto di regole di prudenza, defi-nite per legge. Tali regole devono tener conto della finalità previden-ziale e non speculativa dell'investimento stesso. Inoltre tutti gli inve-stimenti devono essere adeguatamente diversificati ed effettuati te-nendo conto dei limiti indicati dalla normativa in vigore.
Finanziamento
Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari è a ca-rico del lavoratore destinatario della prestazione e, in caso di rappor-to di lavoro dipendente, in parte anche a carico del datore di lavoro. Inoltre, i lavoratori dipendenti devono integrare i versamenti contri-butivi anche mediante il conferimento al Fondo del trattamento di fi-ne rapporto (TFR).
Modalità di conferimento del TFR ai Fondi pensione.
Il lavoratore dipendente che non aderisce, entro sei mesi dall’assunzione, alla previdenza complementare deve comunque de-cidere sulla destinazione del proprio TFR in maturazione. Queste le alternative:
- destinare le quote di TFR ancora da maturare ad una forma pensionistica complementare;
- lasciare il TFR presso il datore di lavoro;
- non decidere nulla. In questo caso il datore di lavoro trasferi-sce il TFR maturando alla forma pensionistica collettiva previ-sta dagli accordi o contratti collettivi, salvo accordi aziendali diversi. Nel caso di presenza di più forme pensionistiche, il TFR è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, al fondo pensione al quale ha aderito il maggior numero di dipendenti. Questi lavoratori sono chiamati “silenti” e a loro il Fondo ha l’obbligo di garantire almeno il TFR trasferito compreso la ri-valutazione prevista per legge;
- destinare il TFR futuro alla previdenza complementare anche in un secondo momento. Il TFR maturato, salvo diversa previ-sione delle fonti costitutive, resta accantonato presso il datore di lavoro e sarà liquidato al momento della risoluzione del rap-porto di lavoro.

Prestazioni
Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di par-tecipazione alle forme pensionistiche complementari.
Le fonti costitutive possono prevedere la facoltà da parte dell'assi-curato di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica in capitale entro il limite del 50% del montante finale accumulato.
Agli iscritti al fondo è data la possibilità di chiedere, nei limiti pre-visti dalle fonti costitutive , una anticipazione delle prestazioni per eventuali spese sanitarie, per l'acquisto della prima casa per sé o per i figli e per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente .
L'anticipazione può, inoltre, essere richiesta per altre cause nel li-mite del 30% della posizione maturata.
Portabilità
Dopo due anni di adesione ad un fondo è possibile chiedere il tra-sferimento della posizione maturata presso altro fondo pensionistico complementare.
4. I vantaggi fiscali della previdenza complementare
La previdenza complementare è fortemente agevolata da un punto di vista fiscale. Infatti, sia la contribuzione che le rendite godono di forti agevolazioni. La contribuzione versata ad una qualsiasi forma di previdenza complementare è integralmente deducibile dal reddito delle persone fisiche fino al limite annuo di € 5.164,57. Inoltre, per i primi cinque anni di adesione, il mancato raggiungimento del limite di esenzione costituisce un surplus di deducibilità negli ulteriori suc-cessivi venti anni di contribuzione. Il capitale e la rendita, invece, go-dono di una tassazione sostitutiva agevolata pari al 15% (una sorta di cedolare secca) che diminuisce dello 0,30% per ogni anno di adesione alla previdenza complementare successivo ai primi quindi anni e fino ad un massimo del 6%. In sostanza, per una anzianità di iscrizione pari a 35 anni, l’imposta a titolo definitivo è pari al 9% dell’intero montante accumulato. Se si considera che la tassazione minima del TFR è pari al 23%, con punte che raggiungono l’aliquota massima del 43%, si comprende bene che il risparmio fiscale è davvero note-vole. Pertanto si ha un doppio vantaggio, sia in fase di accumulo che successivamente nella percezione della rendita o del capitale. Si tenga presente, infine, che le somme che non hanno beneficiato dell’esenzione fiscale durante gli anni di accumulo, sono liquidate dal Fondo (per la parte della rendita o del capitale che hanno contribuito a formare) in totale esenzione d’imposta.
5. Lo stato della previdenza complementare oggi
Sebbene la previdenza complementare esista da diversi anni, la partecipazione non è ancora capillare.
A fine 2024, circa il 38% dei lavoratori italiani risulta iscritto a un fondo pensione, ma ci sono ancora significative disparità. I lavoratori dipendenti del settore privato sono i più coinvolti, soprattutto grazie al contributo del datore di lavoro e alla possibilità di destinare il trat-tamento di fine rapporto (TFR) ai fondi pensione. Tuttavia, tra i la-voratori autonomi e del settore pubblico la partecipazione è meno diffusa.
La previdenza complementare in Italia ha registrato un numero complessivo di circa 9,95 milioni di iscritti alla fine del 2024, con una crescita del 4,2% rispetto alla fine del 2023. In termini di posizioni aperte, si contano circa 11,1 milioni, considerando che alcuni indivi-dui possono avere più adesioni contemporaneamente. Le risorse de-stinate alla previdenza complementare alla fine del 2024 risultano es-sere di 243 miliardi di euro con un incremento dell’8,2% rispetto all’anno 2023.
Negli ultimi anni, la crescita delle adesioni è stata costante, ma non esponenziale.
Nonostante la crisi economica e le turbolenze finanziarie, i fondi pensione hanno mostrato rendimenti medi positivi a lungo termine, superiori a quelli offerti dal semplice accumulo del TFR lasciato in azienda.
Si registra, tuttavia, una bassa adesione tra i lavoratori giovani e gli autonomi e, nonostante l’importanza di accumulare un capitale pre-videnziale fin da subito, sono proprio loro spesso restii ad aderire alla previdenza complementare complice anche l’incertezza economica e l’instabilità lavorativa.
Con l’aumento dell’età media e la crescita dell’aspettativa di vita, il peso della previdenza complementare sarà sempre più rilevante per garantire un livello adeguato di reddito pensionistico.
6. Perché non è decollata la previdenza complementare in Italia
Le cause della scarsa adesione alla previdenza complementare so-no molteplici e proverò ad elencarne alcune senza alcuna pretesa di esaustività.
 Intanto va registrata una scarsa conoscenza da parte dei citta-dini del sistema pensionistico italiano e delle sue vicende che hanno penalizzato i rendimenti e le “vie di uscita”, ma ancor di più la scarsa conoscenza della previdenza complementare e dei vantaggi che offre. Molti giovani non hanno fiducia, sba-gliando, nel sistema previdenziale italiano e non intendono in-vestire oltre quanto già versano obbligatoriamente alla previ-denza pubblica. Bisognerebbe investire risorse economiche, a partire dallo Stato, in una massiccia campagna di comunica-zione per informare e sensibilizzare i cittadini ad una corretta pianificazione previdenziale. Risulterebbe un buon investimen-to perché diversamente tra 25/30 anni ci ritroveremo una enormità di pensionati poveri che necessariamente avranno bisogno di sussidi statali.
 Vi è poi una scarsa sensibilizzazione dei dipendenti all’adesione alla previdenza complementare da parte di molte imprese al fine di evitare ulteriori incrementi del costo del la-voro, anzi, alcune tendono addirittura a scoraggiarne l’adesione. E questo è un grave errore se si considera che in molti rinnovi dei contratti collettivi il valore della contribuzio-ne alla previdenza complementare è stato sottratto all’incremento della retribuzione corrente.
 La mancata previsione di una rivalutazione minima del TFR destinato al Fondo pensione, così come la mancata garanzia dello stesso TFR, scoraggia l’adesione dei lavoratori.
 L’assenza di garanzie nel caso di insolvenza del Fondo è fonte di preoccupazione.
 Non poter rendere obbligatoria l’adesione dei dipendenti alla previdenza complementare è sicuramente un danno che si ar-reca agli stessi lavoratori. Come accennato in precedenza, l’adesione alla previdenza complementare, previsto dalle Fonti Istitutive (CCNL nella stragrande maggioranza dei casi) in tutti i settori produttivi ed economici, è volontario. In altri termini non è possibile obbligare il lavoratore all’adesione ad una forma di previdenza complementare perché diversamente, così sostengono i costituzionalisti, si andrebbe in contrasto proprio con il quinto comma dell’art. 38 Cost. laddove preve-de che la “previdenza privata è libera”. A mio parere con uno sforzo interpretativo si potrebbe anche sostenere il contrario e cioè la possibilità di rendere obbligatoria l’adesione alla previ-denza complementare in via negoziale soprattutto nei casi in cui la contribuzione prevista dai CCNL è una parte della re-tribuzione che diversamente andrebbe persa. Se si lega il quin-to comma al quarto comma dell’articolo 38 si potrebbe soste-nere che è vero che “l’assistenza privata è libera” ma questo non significa che non si possa obbligarne l’adesione ma sol-tanto che mentre per la previdenza e assistenza pubblica il quarto comma stabilisce che “ai compiti previsti in questo ar-ticolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dal-lo Stato”, per l’assistenza privata c’è libertà di organizzazione anche da parte di enti o fondi privati. Quindi libertà di orga-nizzazione delle forme di assistenza e non solo libertà di ade-sione. So perfettamente di forzare la mano, ma in qualche modo un aiuto alla previdenza complementare bisogna pur darlo.
 Per attenuare i costi in capo al datore di lavoro bisognerebbe eliminare la contribuzione di solidarietà dovuta all’Inps, pari al 10% della contribuzione che lo stesso datore di lavoro destina alla previdenza commentare.
 Bisognerebbe intervenire anche sulla cd portability e cioè la possibilità che ha il lavoratore, dopo due anni di permanenza nel fondo, di trasferire la propria posizione ad altro fondo di sua scelta. È una previsione di fatto impraticabile pena la per-dita della contribuzione a carico dell’azienda che resta dovuta esclusivamente se il lavoratore mantiene la propria iscrizione alla previdenza complementare di categoria. Così è previsto da quasi tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro.
 C’è infine il problema dei bassi salari italiani che non consen-tono ulteriori risparmi per destinarli alla previdenza comple-mentare. A questo si potrebbe ovviare eliminando l’obbligatorietà di versamento della quota di contribuzione a carico del lavoratore.
7. Il ruolo dei Consulenti del lavoro
Noi Consulenti del Lavoro siamo fortemente impegnati nel sensi-bilizzare i datori di lavoro e i lavoratori delle micro e piccole imprese sulle potenzialità oltre che sulla necessità, di adesione alla previdenza complementare. L’impegno è sia nel fornire informazione che nella formazione specifica di datori di lavoro e lavoratori, oltre, natural-mente, che gestire le complessità amministrative. A tal proposito so-no fin troppi i fondi istituiti e troppe le diversità di comunicazione. I Fondi svolgono poca (o addirittura nessuna) attività formativa verso i loro iscritti e manca una loro assistenza nelle scelte di investimento che il dipendente è tenuto ad effettuare.
Un ruolo importante lo “giochiamo” consigliando l’utilizzo della contrattazione di prossimità o accordi aziendali, per mettere a dispo-sizione dei lavoratori ulteriori fondi negoziali al fine di favorire l’iscrizione di coloro che hanno poca fiducia nei fondi negoziali previ-sti dalla contrattazione collettiva nazionale.
Inoltre possiamo intervenite nel favorire la stipula di accordi sui premi di risultato prevedendo la possibilità di conversione dei premi stessi in contribuzione da destinare alla previdenza complementare. Tra l’altro ciò consentirebbe anche il superamento dei limiti di esen-zione fiscale perché questa contribuzione andrebbe in eccedenza ai predetti limiti annui.

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