testo integrale con note e bibliografia
La recente opera monografica di Stefano Giubboni evidenzia con maestria la tendenza del diritto del lavoro a espandere i propri confini oltre la subordinazione, ma senza per questo scalfire il valore classificatorio della fattispecie lavoro subordinato e sempre con attenzione verso la parte contrattuale che conferisce l’essere contro l’avere .
Si tratta di una ricerca che riporta alla memoria l’indagine, ancora attuale, di Giuseppe Santoro-Passarelli e la prima e fortuna edizione del suo manuale intitolato “Diritto dei lavori” , sulla scia dei quali, ma con piena autonomia, ritengo si collochi a pieno titolo l’odierno studio, arricchito da un attento e proficuo confronto con il diritto euro-unitario , destinato ad arricchirsi ulteriormente all’esito della recente pubblicazione (11 novembre 2024) della Direttiva 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché della sua attuazione negli ordinamenti nazionali.
Tale confronto restituisce al lettore, tra i molteplici, due dati importanti:
- una nozione di lavoro subordinato, sebbene non unitaria, ancorata al criterio della dipendenza organizzativa , non diverso nella sostanza da quello introdotto dal legislatore nazionale del 2015 con la formula dell’etero-organizzazione , e dotata di una vis expansiva tale da incidere anche nell’ordinamento interno (si pensi al caso dei giudici di pace onorari) ;
- il secondo dato consiste nel riconoscimento che il diritto antidiscriminatorio, specie di nuova generazione e, almeno in parte, il diritto alla salute e alla sicurezza hanno vocazione universalistica e pertanto si applicano al rapporto di lavoro a prescindere dalla natura subordinata o autonoma nonché, sembra possibile aggiungere, ai rapporti non di lavoro (si pensi agli stage ).
Si tratta di tendenze inarrestabili, che evidenziano la costante capacità di adattamento della fattispecie del lavoro subordinato, rispetto alle quali è nondimeno possibile riscontrare che, stando agli ultimi dati forniti da Istat , la c.d. povertà lavorativa appare diffusa più nel lavoro autonomo che nel lavoro dipendente.
Viene da chiedersi, pertanto, se possa ritenersi pienamente soddisfacente per il menzionato “diritto dei lavori” la scelta di espandere le tutele del lavoro subordinato solo nei confronti di rapporti etero-organizzati, o di prevedere un nocciolo duro o essenziale di tutele applicabili solo per alcuni rapporti di lavoro autonomo, connotati da specifiche caratteristiche nell’esecuzione, come per i ciclofattorini occasionali di cui agli artt. 47-bis ss. d. lgs. n. 81/2015 , o tutelati solo a fronte di determinate dimensioni dell’impresa, come per le misure sull’equo compenso , o ancora nel riconoscimento di tutele minime per alcune forme di lavoro occasionale, a prescindere dalla natura della sottesa prestazione .
L’alternativa ancora valida, forse oggi rimasta priva di adeguate risposte dopo le abrogazioni operate dal d. lgs. n. 81/2015 (art. 52), risiede nell’introduzione di tutele specifiche a favore di tutti i lavoratori autonomi genuini ma bisognevoli di protezione perché, ad esempio, dipendenti sul piano contrattuale da un committente unico o prevalente .
Si tratta di tutele evidentemente ulteriori rispetto a quelle introdotte dallo Statuto del lavoro autonomo non imprenditoriale , da un lato, e dalle tutele eminentemente previdenziali sulle collaborazioni coordinate e continuative, dall’altro.
Dette nuove tutele potrebbero essere rappresentate innanzitutto dalla previsione del diritto ad un compenso minimo (sulla falsa riga di quanto accaduto con il lavoro a progetto o delle menzionate norme speciali sul compenso ) o di un obbligo di giustificazione del recesso, corredato da relativa indennità in caso di violazione, sul modello invero assai embrionale e certo perfettibile dell’art. 67 d. lgs. n. 276/2003, nel testo conseguente alle modifiche del 2012.
Si tratta di un riconoscimento che, del resto, avverrebbe, se non in attuazione, almeno in armonia con gli artt. 35 e 36 della Costituzione , ergo con le esigenze di tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.