TESTO INTEGRALE CON NOTE E BIBLIOGRAFIA

Gazzetta Uff. del 30 apr 2024 con la Legge di conversione  del D.L. n.19/2024

1. Tragedie e invocazioni
L’ennesima tragedia collettiva sul lavoro si è consumata la mattina del 16 febbraio scorso a Firenze, con i suoi cinque morti e i suoi feriti, sepolti da un crollo terrificante in un cantiere costellato di appalti e subappalti e, probabilmente, anche di lavoro irregolare o sommerso.
Insieme alle tante manifestazioni di sdegno, è subito emersa la stessa domanda di sempre: che fare per porre fine a tutto questo?
A fronte della crescente e devastante destrutturazione delle filiere produttive, con imprese sempre più disarticolate e con la ovvia conseguenza che, più si scende nella filiera, più il lavoro è precario e insicuro, c’è chi propone di estendere agli appalti privati, quale era quello fiorentino, alcune garanzie del pur tanto criticato codice dei contratti pubblici , giacché nel settore privato le tutele sono ancora più labili, specie per quanto riguarda l’applicazione dei contratti collettivi e delle loro tutele, non dovendosi trascurare che l’insicurezza del lavoro, dovuta a contratti precari e a bassi salari, va di pari passo con l’insicurezza sul lavoro.
C’è chi invoca nuove sanzioni penali, forse però dimenticando che le norme prevenzionistiche italiane, riconosciute tra le migliori al mondo, sono sempre state presidiate da sanzioni penali e sono tuttora prevalentemente penali le sanzioni per le violazioni delle regole di condotta contravvenzionali , come del resto quelle che emergono nei casi degli infortuni più gravi che integrano i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime . Senza dover trascurare le sanzioni riconducibili alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al d.lgs. n. 231/2001: una responsabilità formalmente amministrativa – perché secondo la Costituzione la responsabilità penale è solo personale – che tuttavia dipende dalla commissione dei cosiddetti delitti “presupposto” ed è valutata dal giudice penale. Fermo restando che, in merito all’introduzione di nuove fattispecie di reato, come l’omicidio sul lavoro, ci si dovrebbe chiedere se possa davvero trattarsi di un efficace deterrente, come non pare essere stato finora il reato di omicidio stradale.
C’è chi invoca giustamente più controlli e quindi l’aumento dei contingenti del personale ispettivo, che tuttavia dovrebbe riguardare non solo quello dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), ma anche dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali (ASL), ugualmente competenti a vigilare in materia di salute e sicurezza sul lavoro e pesantemente penalizzati dalla crisi che attanaglia il Sistema sanitario nazionale.
C’è chi invoca strumenti di specializzazione delle strutture investigative anche per colmare alcune lacune sul versante della magistratura inquirente, ipotizzandosi l’istituzione di una procura nazionale ad hoc sebbene in questo caso non vi sia ovviamente alcuna forma di criminalità organizzata. Se una simile richiesta si giustifica con l’esigenza di creare un coordinamento degli indirizzi investigativi, a ciò potrebbe contribuire anche una maggiore attenzione sul tema nei programmi della Scuola superiore della magistratura, specialmente per quanto riguarda gli strumenti che meglio di tutti garantiscono gli standard di prevenzione, vale a dire i modelli di organizzazione e di gestione evocati anche dal legislatore del 2008 e che, oltre alla loro funzione esimente rispetto alla responsabilità di cui al d.lgs. n. 231/2001, indicano la giusta strada per la costruzione di un credibile ed efficace sistema aziendale di prevenzione (v. infra § 8).

2. Al cuore del problema
Senonché, al di là di tutti gli strumenti che si possono mettere in campo, occorrerebbe finalmente prendere consapevolezza che la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro costituisce il primo problema che deve affrontare chi si avvale del lavoro altrui nell’organizzazione della propria attività produttiva, sia essa privata o pubblica, imprenditoriale e non.
Infatti, in un’attività organizzata in cui sia dedotto lavoro umano la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro non è, né può essere, qualcosa di marginale o secondario rispetto all’organizzazione dell’attività produttiva. La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è invece consustanziale all’organizzazione dell’attività produttiva nel senso che quest’ultima non può non essere salubre e sicura fin dal suo stesso concepimento, richiedendosi di considerare la tutela della salute e della sicurezza di chi lavora non certamente meno di quanto sia attentamente considerato l’obiettivo economico-produttivo dell’organizzazione.
A pretenderlo non sono soltanto le previsioni normative internazionali e sovranazionali, ma anche l’art. 41 Cost. quando, prevedendo che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o «in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana», evidenzia che il “non recare danno” non è che la conseguenza del «modo» in cui si svolge l’attività organizzata, la quale pertanto deve essere concepita ed esercitata «in modo» da evitare tale conseguenza .
E a pretenderlo è la stessa gerarchia dei valori di cui, piaccia o meno, è difficile negare l’esistenza nella Costituzione, nella quale il valore del lavoro è inscindibilmente connesso con il valore della persona umana e dei suoi diritti fondamentali e inalienabili .

3. Difficili traduzioni
È peraltro evidente come posizionare “al centro” l’obbligo di sicurezza costituisca spesso oggetto di una traduzione difficile, non dovendosi trascurare che la malintesa concezione del ruolo e del significato della prevenzione dei rischi lavorativi che le impedisce in molti casi di assumere la centralità che merita nelle strategie imprenditoriali è non solo il frutto di un’immaturità organizzativa e gestionale, quando non di colpevole incoscienza, ma è spesso condizionata anche da fattori economici, tanto più rilevanti quanto più sia fragile la dimensione delle strutture organizzative: un problema che non può essere affrontato solo in termini di sgravi e incentivi, ma che esige adeguate politiche industriali ed idonei strumenti di supporto e di crescita per le realtà di minori dimensioni.
D’altro canto, la solidità dei sistemi di prevenzione aziendale oggi è messa a repentaglio anche dalle metamorfosi del mercato e delle regole del lavoro, a causa della progressiva riduzione delle tutele e della diffusione di contratti di lavoro flessibili o temporanei, i quali, indebolendo la posizione contrattuale dei lavoratori, spesso li inducono ad esporsi maggiormente ai rischi. E altrettanto dicasi per la rilevanza delle crescenti trasformazioni degli assetti produttivi, interessati non solo da processi di disarticolazione e frammentazione dell’organizzazione del lavoro, ma anche dal crescente impatto dell’innovazione tecnologica, cui si connette anche l’incremento dei rischi psico-sociali.
In realtà, se non si affrontano seriamente anche le cause “a monte” dell’insicurezza sul lavoro (mercato del lavoro e assetti produttivi), il pur necessario rafforzamento dei sistemi di prevenzione “a valle” (a livello aziendale) rischia di rivelarsi insufficiente, non dovendosi peraltro trascurare che oggi occorre anche ripensare le stesse tecniche di tutela che, lungi dal cristallizzarsi sulla sicurezza nel luogo di lavoro, debbono proiettarsi a garantire una sicurezza della persona che lavora al di là di dove e quando lo faccia.

4. Risposte emergenziali: le disposizioni “prevenzionistiche” del d.l. n. 19/2024
La risposta del Governo ai fatti fiorentini ed alla continua emergenza infortunistica si è concretizzata in alcune disposizioni contenute nel d.l. n. 19/2024, ora convertito con modificazioni dalla l. n. 56/2024 e, in particolare negli artt. 29, commi 19 e 20, e 31: il primo dedicato alla patente nel settore edile, il secondo al rafforzamento dei contingenti dell’INL.
In questa sede ci si soffermerà brevemente soltanto sulla ratio del primo dei due articoli (art. 29), dopo averne sommariamente ricordato i principali contenuti .

5. Una sintetica ricognizione dei contenuti dell’art. 29, comma 19, del d.l. n. 19/2024: il nuovo art. 27 del d.lgs. n. 81/2008
Al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, l’art. 29, comma 19, del d.l. n. 19/2024 ha introdotto un nuovo testo dell’art. 27 del d.lgs. n. 81/2008, il quale sostituisce integralmente quello precedentemente vigente.
In base al comma 1 del nuovo art. 27 del d.lgs. n. 81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 81/2008 saranno tenuti al possesso della patente disciplinata dallo stesso art. 29 , la quale verrà rilasciata in formato digitale dall’INL in presenza di alcuni requisiti il cui possesso deve essere autocertificato , fermo restando che nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle predette attività salva diversa comunicazione notificata dall’INL .
La patente, dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti, consente ai soggetti autorizzati di operare nei suddetti cantieri purché dispongano di almeno 15 crediti . Ove la patente abbia un punteggio inferiore è tuttavia consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 .
Il punteggio della patente subisce decurtazioni correlate ai provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi nei casi e nelle misure indicati nel- l’allegato I-bis al d.l. n. 19/2024 , fermo restando che, ove nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo siano contestate più violazioni tra quelle indicate nello stesso allegato, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave .
Ove poi nei cantieri si verifichino infortuni da cui derivi la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, il comma 8 dell’art. 27 prevede che l’INL possa sospendere, in via cautelare, la patente fino a dodici mesi, potendosi ricorrere contro tale provvedimento ex art. 14, comma 14, del d.lgs. n. 81/2008 .
Fatta salva la possibilità di svolgere le attività nelle more del rilascio della patente, il comma 11 dell’art. 27 punisce le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri senza la patente o con una patente con meno di 15 crediti con una sanzione amministrativa e con l’esclusione per sei mesi dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023 .
L’applicazione dello strumento della patente può essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative .

6. Il sistema di qualificazione delle imprese nell’art. 27 del d.lgs. n. 81/2008 prima del d.l. n. 19/2024
Per la verità, una certa curiosità potrebbe destare il fatto che, sebbene sia contenuta in un provvedimento che richiede i presupposti di necessità e di urgenza ai sensi dell’art. 77 Cost., la previsione di cui all’art. 29, comma 19, del d.l. n. 19/2024 in materia di patente nel settore edile produrrà effetti nei confronti delle imprese e dei lavoratori autonomi di tale settore non prima del prossimo autunno: evidentemente, poiché l’allestimento del nuovo strumento richiederà un certo tempo, il Governo ha ben pensato intanto di introdurlo.
Ben altra considerazione merita invece la ricaduta sistematica dell’art. 29, comma 19, del d.l. n. 19/2024 sulla disciplina della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro se si considera che, come anticipato, tale articolo sostituisce integralmente l’art. 27 del d.lgs. n. 81/2008 , il quale, come emergeva nella sua rubrica, era dedicato al “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi” non solo in relazione al settore edile.
Infatti, se è vero che l’introduzione della patente nel settore edile era già “annunciata” nel comma 1-bis del precedente testo dell’art. 27 del d.lgs. n. 81/2008, cui l’art. 29, comma 19, del d.l. n. 19/2024 non fa che dare attuazione, va tuttavia ricordato che il precedente testo dell’art. 27, nel suo comma 1, prevedeva che: «Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), sono individuati i settori, ivi compresi i settori della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e i criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all’articolo 21, comma 2, nonché sull’applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni».
Il decreto del Presidente della Repubblica evocato in tale disposizione è appunto quello di cui parla l’art. 6, comma 8, lett. g), del d.lgs. n. 81/2008, il quale, nel primo periodo, affida alla Commissione consultiva permanente il compito di «elaborare i criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 27», prevedendo, nel secondo periodo, che il sistema di qualificazione delle imprese sia «disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».
Al di là di quest’ultimo termine, da intendersi evidentemente come ordinatorio e non perentorio, è peraltro evidente l’importanza che il legislatore aveva assegnato alla qualificazione delle imprese, affidandone l’elaborazione dei criteri all’organismo istituzionale – la Commissione consultiva permanente – rappresentativo di tutti gli attori pubblici e privati del sistema. Una volta elaborati tali criteri, sarebbe poi intervenuto il decreto presidenziale, acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni, a disciplinare formalmente il sistema di qualificazione delle imprese finalizzato alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, che doveva essere peraltro fondato sulla valorizzazione di elementi come la specifica esperienza, la competenza e la conoscenza acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, nonché sull’applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile.
Ne emergeva pertanto un quadro nel quale, da un lato, il sistema della qualificazione delle imprese sarebbe stato definito grazie al contributo di tutti gli attori del sistema e, dall’altro lato, si sarebbe dovuto fondare su elementi realmente qualificanti, vale a dire non limitati solo al possesso dei requisiti di base previsti dalla legge, bensì ulteriori, come in particolare una formazione mirata (aggettivo che pare alludere ad un quid pluris rispetto a quella di base), oltre all’applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, essendo evidente come un uso irregolare o distorto della stessa favorisca un’organizzazione opaca e maggiormente esposta a rischi (come confermano le recenti tragiche vicende).
Per la verità, questa disciplina – risultante dal combinato disposto dell’art. 6, comma 8, lett. g), e dell’art. 27, comma 1 – si era sovrapposta, in virtù di successive modifiche legislative , a quella originariamente prevista dal d.lgs. n. 81/2008, che era tutta incentrata sul ruolo della Commissione consultiva permanente, la quale aveva il compito di definire (e non elaborare) i criteri , e nel cui ambito, «anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici», venivano individuati i settori e i criteri «finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati» .
Nonostante le modifiche legislative, prima dell’avvento del d.l. n 19/2024 nell’art. 27 del d.lgs. n. 81/2008 restava comunque fermo il riferimento alla rilevanza dei percorsi formativi mirati.

7. La ratio del nuovo art. 27 del d.lgs. n. 81/2008
È evidente che l’integrale sostituzione, ad opera dell’art. 29, comma 19, del d.l. n. 19/2024, del precedente testo dell’art. 27 del d.lgs. n. 81/2008, nonché della sua rubrica – nella quale ora campeggia significativamente l’espressione «tramite crediti» – fa venir meno tutti i riferimenti del precedente testo ad un sistema di qualificazione fondato anche su altri criteri e proiettato anche al di là dell’ambito cantieristico, oltre a cancellare quella specifica funzione della Commissione consultiva permanente.
Né in tal senso può sopperire il fatto che il nuovo art. 27, comma 14, preveda che le previsioni relative al sistema della patente possano essere estese ad altri ambiti di attività individuati con decreto ministeriale. Infatti, tale previsione non fa che confermare ulteriormente come l’attuale legislatore identifichi il sistema di qualificazione delle imprese esclusivamente con lo strumento della patente, trascurando quanto era previsto nelle precedenti versioni della norma.
Un’altra conferma che quanto ora è previsto non coincide esattamente con quanto il legislatore precedente aveva inteso con l’espressione “sistema di qualificazione delle imprese” (che solo in parte riguardava il sistema dei crediti ) si ricava agevolmente dall’incipit dello stesso art. 29, comma 19, del d.l. n. 19/2024, che, come già premesso, riconduce il nuovo art. 27 del d.lgs. n. 81/2008 (ed il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi ivi previsti) «al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro», vale a dire ad un obiettivo indubbiamente nobile e condivisibile, ma che non esaurisce in sé il significato che dovrebbe avere la qualificazione delle imprese.
Infatti, fermo restando che un’impresa “di qualità” non può ovviamente avvalersi di lavoro sommerso o irregolare, la sua qualificazione non sembrerebbe dover corrispondere soltanto ad un dato negativo – il non utilizzo di lavoro sommerso o irregolare, che altro non è, a ben guardare, che il “minimo sindacale” che qualunque impresa deve rispettare per dirsi tale ai sensi dell’art. 41 Cost. – ma parrebbe poter presupporre che oltre a ciò vi sia dell’altro, vale a dire che l’impresa abbia effettuato scelte organizzative “di qualità” che la collochino su di un piano indubbiamente superiore al mero rispetto delle prescrizioni di legge.
D’altro canto, lo scopo minimalista della nuova disposizione e la sua incerta attinenza ad un vero concetto di “qualificazione” potrebbe desumersi anche a causa della scomparsa di qualunque riferimento a quei “percorsi formativi mirati” che il vecchio testo dell’art. 27 aveva pur sempre conservato nonostante le sue modificazioni. Percorsi formativi mirati non necessariamente coincidenti solo con gli obblighi formativi ex d. lgs. n. 81/2008 il cui adempimento è ora incluso nel testo definitivo del nuovo art. 27, comma 1, lett. b), fra i requisiti necessari per il rilascio della patente .

8. La mancata considerazione dei sistemi di gestione e dei MOG
In relazione a quanto appena osservato, colpisce inoltre non poco che, nel testo definitivo del nuovo art. 27 del d.lgs. n. 81/2008 emerso dopo la conversione in legge del d.l. n. 19/2024, non compaia più alcun riferimento ai modelli di organizzazione e di gestione (MOG) di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 81/2008, laddove, prima di tale conversione in legge, la versione del comma 7 dell’art. 27 proposta dal d.l. n. 19/2024 almeno prevedeva un incremento di 5 crediti del punteggio della patente che fosse stato decurtato ove l’impresa, non incorrendo più in violazioni, adottasse i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’art. 30.
Occorre infatti osservare che, fermo restando il rispetto dei vari requisiti legali lavoristici, contributivi e prevenzionistici che valgono per ogni impresa, proprio l’adozione e l’efficace attuazione dei MOG e dei connessi sistemi di gestione (come l’UNI ISO 45001) dovrebbe costituire il vero elemento che contraddistingue in senso virtuoso un’impresa “di qualità”, dato che l’adozione e l’efficace attuazione di tali modelli costituisce il frutto di una opzione volontaria (e non imposta, al di là dell’onere connesso alla scriminante di cui al d.lgs. n. 231/2001) che si estrinseca innanzitutto in una scelta “etica” mediante la definizione della “politica” della sicurezza sul lavoro dell’impresa . Non a caso, d’altronde, l’Inail prevede stanziamenti e agevolazioni per le imprese che adottino i predetti modelli organizzativi.
Si potrebbe tuttavia ipotizzare che la mancata considerazione nel testo definitivo del nuovo art. 27 del d.lgs. n. 81/2008 dei MOG possa essere ascrivibile al fatto che nella legge di conversione non è più prevista quella specifica disposizione sul recupero dei crediti decurtati che era invece contenuta nel citato comma 7 dell’originaria versione del nuovo art. 27. Tematica, questa, che riaffiora ora nel comma 5 del testo definitivo del nuovo art. 27 là dove, come anticipato, esso affida ad un decreto ministeriale il compito di individuare i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.
A ben guardare, quest’ultima previsione potrebbe consentire di valorizzare i MOG e, peraltro, non più solo in relazione ad un incremento di crediti rispetto ad una precedente decurtazione, bensì – come espressamente dispone la norma – anche rispetto al punteggio iniziale di 30 crediti, il che appunto consentirebbe di proiettare lo strumento della patente oltre la semplice dimensione della pur necessaria regolarità dell’impresa.

9. Conclusione
Come anticipato, il limitato scopo di questo scritto era essenzialmente quello di comprendere la ratio e la finalità della nuova disposizione e non certo quello di analizzarne il dettaglio tecnico, sul quale peraltro occorrerà cimentarsi con attenzione in una prossima occasione.
La complessiva impressione che traspare dalla nuova norma è che essa, più che inscriversi nel solco di un’effettiva qualificazione delle imprese, costituisca un ulteriore strumento di controllo della loro regolarità, come d’altronde paiono confermare, oltre all’incipit già richiamato del comma 19 dell’art. 29 del d.l. n. 19/2024, sia la stessa rubrica dello stesso articolo – “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare” – sia il ruolo centrale assegnato all’INL, senza che siano peraltro mai coinvolti gli organismi ispettivi delle Aziende sanitarie locali, titolari anch’essi della stessa competenza in materia di vigilanza sulla sicurezza sul lavoro.
Sia chiaro. Un rafforzamento delle funzioni ispettive (cui concorre anche l’art. 31 dello stesso d.l. n. 19/2024) è certamente necessario e salutare, così come l’introduzione di strumenti che consentano di rendere più effettivo tale controllo, che, del resto, non lo si deve dimenticare, era pur sempre previsto nel citato comma 1-bs del vecchio testo dell’art. 27 del d.lgs. n. 81/2008: e ciò tanto più in un paese come l’Italia in cui la regolarità spesso appare come un miraggio.
Tutto ciò però non può esaurire quell’obiettivo di qualificare le imprese che il legislatore del 2008 aveva giustamente introdotto come uno dei passaggi più innovativi del suo provvedimento. Infatti, quando si parla di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro non si parla solo, come pure è ovvio, di diritti fondamentali delle persone che lavorano, ma anche, e neppure troppo indirettamente, della qualità dell’organizzazione nella quale esse prestano la propria opera a favore del datore di lavoro.
Ben avrebbe potuto quindi prima l’Esecutivo e poi il Parlamento introdurre il nuovo strumento della patente nell’ambito dei cantieri senza tuttavia sostituire integralmente, come invece è accaduto, il precedente testo dell’art. 27 del d.lgs. n. 81/2008, il quale ben poteva – e doveva – essere conservato fatta ovviamente eccezione per il suo comma 1-bis e la parte del suo comma 2 ad esso collegato, che non sarebbero stati più necessari alla luce della nuova disciplina della patente.

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