Testo integrale con note e bibliografia
Mi siano consentite alcune brevissime note in apertura, utili all’inquadramento del Focus all’interno delle iniziative del nostro gruppo di studio.
La proposta di direttiva relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme rientra fuor di dubbio all’interno della più ampia discussione sul decent work, che, come sapete, costituisce l’oggetto dell’approfondimento dell’unità milanese nell’ambito del Prin 2017 sul tema dei working poors, anzi, più precisamente dei "Working Poor N.E.E.D.S.” (letteralmente, dei bisogni o delle necessità dei lavoratori poveri). Sembra essere proprio questo il punto chiave delle iniziative europee che sono seguite all’approvazione del Pilastro del 2017 e che hanno segnato un netto cambio di marcia nelle politiche sociali europee.
Nel corso del webinar da noi organizzato, nell’ambito della medesima ricerca, la primavera scorsa, si era guardato al decent work in una dimensione sovranazionale, europea e nazionale, senza focalizzarsi, come quest’anno, su una specifica proposta, ma mettendo già allora in luce la chiara vocazione rimediale che segnava le politiche ispirate all’idea o, come è stato scritto, alla prospettiva di policy di un lavoro dignitoso per tutti.
Se si guarda, ad esempio, alla Direttiva 2019/1152/UE, relativa a “condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’UE”, emerge come vengano contemplate una serie di tutele nel rapporto (durata minima del periodo di prova: art. 8; possibilità di pluralità di rapporti con diversi soggetti: art. 9; prevedibilità dell’impiego a chiamata: artt. 10 e 11) che non per nulla esulano dalla sola dimensione degli obblighi informativi circa le condizioni di impiego,, finendo per collocarsi nella prospettiva olistica in discussione.
Lo stesso si può dire con riguardo all’attuale proposta di direttiva sulle condizioni dei lavoratori su piattaforma.
Due sono gli aspetti che mi paiono maggiormente salienti e che saranno oggetto dei singoli approfondimenti racchiusi nel presente Focus.
Da un lato, la dimensione olistica, che risulta coerente con l’imperativo sovranazionale del decent work for all e, come evidenziato da Tiziana Vettor , con il più recente corso delle politiche europee in materia sociale . L’iniziativa si rivolge, infatti, a tutti i lavoratori (per quanto, ovviamente, delle sole piattaforme), dettando una serie di diritti valevoli trasversalmente, ossia a prescindere dalla qualificazione: si pensi, in particolare, all’interno del Capo III (significativamente dedicato alla “gestione algoritmica”), agli artt. 6, 7 e 8, relativi alla trasparenza nell’uso dei sistemi decisionali ed al monitoraggio umano dei sistemi automatizzati. Si tratta di tematiche tanto centrali quanto complesse, nella cui analisi si addentra Carla Spinelli nel suo scritto .
Dall’altro lato, il problema della qualificazione – che inizialmente ha attratto tutta la discussione sul lavoro tramite piattaforma, successivamente traslata, a mio parere condivibilmente, verso la dimensione delle tutele – rimane di rilievo, anche considerato che alcuni diritti “ad hoc” contemplati dalla proposta per i lavoratori delle piattaforme restano riservati ai soli subordinati, a partire dal diritto all’informazione ed alla consultazione sindacale “per quanto riguarda le decisioni che possono comportare l'introduzione o modifiche sostanziali nell'uso dei sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati” (così art. 9 della proposta). Anche per questo, assume un’indubbia rilevanza il meccanismo presuntivo previsto agli artt. 4-5 della proposta, sul quale si incentrano le osservazioni, di carattere comparativo, di Antonello Olivieri e di Marco Biasi . Se il modello spagnolo ha, ad opinione di molti, notevolmente influenzato la proposta europea, è interessante comprendere se e fino a che punto vi sia un’affinità, oltre al solo fatto che si tratti di un sistema presuntivo, con il modello statunitense del c.d. ABC-Test, anche perché sappiamo (si pensi al lavoro a progetto) che tra i meccanismi presuntivi ci possono essere molteplici differenze, a seconda dei criteri individuati per la relativa operatività (art. 4 della proposta) e, soprattutto, del riparto degli oneri probatori (art. 5 ed ivi lo spazio per la prova contraria da parte delle piattaforme) . Si tratta, a tutta evidenza, di temi assai spinosi anche sul piano processuale, come correttamente messo in rilievo nello scritto di Marco Peruzzi .
In ultima analisi, le riflessioni di oggi assumono un rilievo generale, nell’offrire uno sguardo alle tecniche regolative impiegate, o comunque pensate, per una regolazione del lavoro “oltre la subordinazione” e, al contempo, “dentro la subordinazione”, o, in altri termini, che vede la combinazione di universalismo e selettività, come evidenziato da Anna Alaimo nella relazione introduttiva.
Con l’occasione, ringrazio tutte e tutti i partecipanti al webinar dello scorso 20 maggio 2022, del quale il presente Focus si pone a corredo e complemento.