Testo integrale con note e bibliografia
Dal palco di un evento tenutosi lo scorso 13 giugno al Castello Sforzesco di Milano, l’Amministratore Delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, esprimeva una preoccupazione comune a molti datori di lavoro, non solo del mondo del calcio: “Non possiamo arginare Instagram e Twitter…I social sono strumenti che non possiamo fermare perché fanno parte della sfera privata dei giocatori o dei loro parenti…Non ci sono gli strumenti adatti per porre un freno” .
Proprio dalle caute parole del noto dirigente sportivo, che hanno trovato successivamente una conferma nel contributo dallo stesso destinato a Lavoro, Diritti, Europa , sembra potersi cogliere l’essenza della problematica qui in esame, che si radica nella necessità di preservare lo spazio di libera espressione del giocatore (al pari di ogni lavoratore subordinato e, più in generale, di ogni individuo) e, al tempo stesso, di porre un freno alle condotte o alle espressioni social dei calciatori le quali possano incidere sull’immagine aziendale, sull’andamento e sul clima all’interno della squadra, oltre che, ovviamente, sulle posizioni soggettive di terzi (avversari, arbitri, tifosi, ecc.).
Invero, il nodo del complesso bilanciamento (recte, contemperamento) tra la libertà di espressione e la salvaguardia dei diritti dei terzi non è certamente una novità legata all’avvento dei social network , che, però, nel tradurre le comunicazioni da una confinata piazza “reale” ad un’illimitata dimensione “virtuale” , ne hanno certamente amplificato le potenzialità lesive.
Non per nulla, il ricorrente utilizzo – non sempre consapevolmente – improprio da parte degli utenti dei social network è giunto negli ultimi anni, con frequenza crescente, all’attenzione della giurisprudenza, civile e penale .
Gli stessi Giudici del Lavoro sono stati più volte chiamati a pronunciarsi sulla rilevanza – in particolare, a fini disciplinari – delle dichiarazioni o, più in generale, dai comportamenti (sui) social dei prestatori di lavoro, divenuti destinatari di sanzioni di varia gravità da parte dei rispettivi datori di lavoro, privati e pubblici .
Di un tanto si darà conto nella prima parte del contributo, mentre la seconda parte dello scritto muoverà dalla valutazione dei contorni e degli effetti ex post di un’illecita condotta social da parte del calciatore (al pari di qualunque altro lavoratore) verso la dimensione della prevenzione, mediante l’auspicata introduzione di una Social Media Policy – ossia di un complesso di istruzioni sul corretto uso dei social – da parte della contrattazione collettiva del calcio professionistico (e non solo).
2. La rilevanza disciplinare delle condotte social dei calciatori.
Come è stato di recente rilevato in dottrina, i comportamenti degli individui sui social possono venire in rilievo tanto nella fase pre-assuntiva quanto nel corso del rapporto di lavoro .
Avendo riguardo al primo momento, è risaputo che i social vengono sempre più di frequente utilizzati dalle imprese, così come dalle agenzie incaricate della selezione del personale, per un preliminare screening delle candidature .
Sotto tale aspetto, non sembra revocabile in dubbio l’applicabilità al lavoro calcistico, oltre che della normativa antidiscriminatoria , dell’art. 8 dello Statuto dei Lavoratori , che vieta l’effettuazione di indagini – evidentemente, anche mediante lo strumento degli odierni social – su opinioni e fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del (potenziale) dipendente .
Tuttavia, alla luce delle peculiari modalità di “selezione del personale” proprie del settore qui in discussione, riveste ai presenti fini un maggiore interesse il profilo legato alla rilevanza, ai fini del rapporto di lavoro (i.e. non del complesso di regole di condotta e di sanzioni c.d. “sportive”) , dei post e delle comunicazioni rese dai calciatori professionisti nel corso del rapporto di lavoro, specie al di fuori dell’orario e del contesto lavorativo, essendo implausibile – anche se non materialmente impossibile – che il calciatore si intrattenga sui social durante l’orario di lavoro .
Come già rilevato in apertura, la tematica interessa in apicibus il diritto di manifestare il pensiero ed i relativi limiti, nel prisma degli obblighi che assistono il rapporto di lavoro subordinato .
L’obbligo di fedeltà, in particolare, impone al prestatore di lavoro di tenere un comportamento leale verso il datore di lavoro e di astenersi dal compiere qualunque atto idoneo a nuocere a quest’ultimo , oltre che dal “porre in essere, fuori dall’ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali o compromettere il rapporto di fiducia intercorrente tra le parti” .
Invero, nel rimandare alle clausole generali di correttezza e buona fede (1175 e 1375 c.c.) , l’obbligo di fedeltà si presenta come una frontiera mobile e tutt’altro che insensibile alle specificità del contesto di riferimento .
Traducendo nello spazio “virtuale” le consolidate acquisizioni in punto di condotte c.d. “extra-lavorative” , si può affermare che affinché un comportamento social – a seconda dei casi, un “post”, un “tweet”, un “like”: v. infra – venga in rilievo, non basta che questo mini genericamente la fiducia della società sulla persona del calciatore , né, ovviamente, che costituisca il pretesto per allontanare un giocatore sgradito, per motivi di carattere tecnico/agonistico o, addirittura, per ragioni legate all’identità della persona dell’atleta .
Per assumere una rilevanza disciplinare, infatti, la condotta deve risultare idonea a provocare un’immediata lesione dell’immagine aziendale , ovvero assumere un valore sintomatico circa il (non) corretto adempimento della prestazione da parte del lavoratore .
Lo scrutinio delle condotte social non può perciò sfociare in un giudizio morale o nel sindacato delle idee, anche bizzarre, dei singoli , le quali fanno infatti parte dell’ineliminabile bagaglio di libertà della persona .
Anche con riguardo alle critiche espresse via social , si dovrà fare riferimento ai limiti della continenza formale e sostanziale, mutuati dalle regole vigenti in materia di (diritto di cronaca giornalistica e) diffamazione a mezzo stampa e giunti ad integrare quello che in dottrina è stato efficacemente definito il “decalogo del buon lavoratore” .
Di conseguenza, laddove la censura venga espressa con modalità espressive denigratorie o contrastanti con le regole del vivere civile (continenza formale) o rechi informazioni non veritiere (continenza sostanziale) , il calciatore non potrà eccepire la natura privata della comunicazione , specie laddove il social sia “aperto” , ossia accessibile da parte di chiunque in qualunque momento.
Avuto riguardo alla modalità espressiva utilizzata, si dovrà senz’altro tenere conto del contesto. Un “like”, ad esempio, può, a seconda delle circostanze, assumere i contorni i) di un cordiale messaggio di saluto a terzi (colleghi o tifosi), ovviamente irrilevante sul piano disciplinare, ii) di un mezzo – dalla dubbia correttezza – per la conduzione di una trattativa con il datore di lavoro , o iii) di (condivisione e, perciò, di) adesione personale ad un giudizio critico, se non offensivo, espresso da altri nei riguardi di un collega, della dirigenza o dell’allenatore .
A questo proposito, sembra potersi affermare che, se in generale ogni lavoratore si deve astenere dal divulgare notizie che rechino un pregiudizio all’impresa , la segretezza circa quanto accaduto o proferito all’interno delle “sacre Mura dello spogliatoio” assume, alla luce della spiccata visibilità di cui lo sport si alimenta, una peculiare rilevanza in ambito calcistico, al punto da potersi ricondurre alla tutela dell’organizzazione aziendale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2105 c.c. .
Di conseguenza, restando fermo che, ai sensi dell’art. 10, comma 6, del contratto collettivo dei calciatori di Serie A, il calciatore non ha comunque diritto di interferire nelle scelte tecniche e gestionali della società, le eventuali critiche rivolte all’allenatore, alla dirigenza o ai compagni debbano essere al più espresse a porte chiuse e non sui mezzi di comunicazione o, tanto meno, sui social, pena la violazione del dovere di leale collaborazione che assiste il rapporto di lavoro subordinato del calciatore .
3. Dalla sanzione alla prevenzione: il possibile ruolo di una Social Media Policy nel calcio professionistico
Dopo avere esaminato i contorni del sindacato, a fini disciplinari (ovvero ex post), di una condotta social del calciatore, ci si chiede se e in quale misura una squadra di calcio possa agire anche in via preventiva, in particolare mediante l’introduzione di una Social Media Policy.
Specialmente negli Stati Uniti, ove tale pratica è assai diffusa , anche in ambito sportivo , si discute da tempo circa la validità delle eventuali limitazioni imposte ai comportamenti dei lavoratori sui social network , sotto il profilo dell’eccessiva e, perciò, indebita compressione della libertà di espressione dei singoli , nonché sotto il diverso profilo – qui non direttamente in rilievo – delle restrizioni all’esercizio dei diritti sindacali .
In ambito nazionale, si è di recente osservato in dottrina che la policy non potrebbe che assumere un carattere meramente ricognitivo degli obblighi derivanti dai principi generali e non potrebbe perciò porre limitazioni alla libertà di espressione dell’individuo, giacché, altrimenti, risulterebbe irragionevolmente ampliata la latitudine dell’obbligazione lavorativa e dunque dell’oggetto del contratto .
In effetti, qualora invece la policy assumesse dei contorni eccessivamente dilatati, l’intera vita dello sportivo (nella sfera “privata”, oltre che in quella “pubblica” ), mutuando le parole di Federico Mancini, “passerebbe al servizio della controparte” , ma, per l’appunto, ciò risulterebbe precluso, a tacer d’altro, dal già richiamato art. 8 s.l. .
Per tale ragione, non sembra revocabile in dubbio che una social media policy non possa precludere in toto l’utilizzo dei social da parte degli atleti, mettendo così il “bavaglio” alle relative manifestazioni di pensiero, sulla scia del celebre “shut up and dribble” rivolto al cestista LeBron James a seguito delle critiche dallo stesso mosse nei riguardi di alcune scelte di politica interna della Presidenza americana .
D’altro canto, come altrove si è sostenuto , la creazione di piattaforme per consentire agli atleti di esprimere le proprie opinioni, di comunicare il proprio stato d’animo, se non, addirittura, di ammettere le proprie difficoltà personali , può essere uno strumento importante di promozione del dialogo e dei valori dello sport.
Lo stesso contratto collettivo dei calciatori di Serie A incoraggia le società a “promuovere e sostenere, in armonia con le aspirazioni dei calciatori con cui è legata da un rapporto contrattuale, iniziative e istituzioni per il miglioramento ed incremento della cultura” , evidentemente da intendersi “in senso lato”, ossia in una visione che inglobi il sostegno del valore dell’eguaglianza e la lotta alla discriminazione, nello sport e nella società .
In questo senso, se i confini dell’obbligo di fedeltà art. 2015 c.c. variano a seconda del tipo di organizzazione produttiva e di prestazione richiesta , una Social Media Policy potrebbe sortire l’effetto di specificare (ma, per le ragioni sopra esposte, non integrare) il contenuto di tale obbligo con particolare riguardo all’uso dei social da parte dei calciatori .
In sostanza, una previsione che sottolineasse e rimarcasse l’importanza per la squadra di un comportamento “virtuale” rispettoso dei valori della società di appartenenza potrebbe svolgere una funzione informativa o di awareness raising , specie laddove la policy si accompagnasse all’organizzazione di appositi corsi volti a favorire un corretto utilizzo dei social (“netiquette”) da parte dei calciatori, sulla scia di quanto già in passato previsto con riguardo ai rapporti di questi ultimi con la stampa.
Maggiori dubbi si porrebbero di fronte ad una policy che, pur non vietando in toto l’uso dei social, ponesse l’autorizzazione della società quale condizione per il caricamento di un contenuto da parte dell’atleta, al pari di quanto avviene, sulla scorta dell’art. 8 del contratto collettivo dei calciatori di Serie A, per lo svolgimento di attività extra-lavorativa.
Con la cautela che si impone quando sono coinvolti i diritti fondamentali della persona che lavora, si potrebbe infatti sostenere che il preventivo vaglio datoriale sulla compatibilità del messaggio con i valori della società si tradurrebbe in un’eccessiva restrizione della libertà di espressione e della dignità del professionista, ponendosi altresì in contrasto con il più volte richiamato art. 8 s.l. Né di certo sembrano esservi gli spazi per una paternalistica “grandmother rule”, che limiti la diffusione via social dei soli contenuti che nella vita “non virtuale” si sarebbe disposti a mostrare alla nonna , dal momento che ne verrebbe indebitamente compr(om)essa la liberty di ciascuno di scegliere cosa mostrare e a chi, nonna compresa…
4. Segue. La fonte della Policy.
Se, dunque, una Social Media Policy rispettosa della libertà di espressione del calciatore può essere una soluzione da caldeggiare pro futuro, ci si potrebbe domandare quale sia la fonte maggiormente indicata ad accogliere un simile apparato di regole o, meglio, istruzioni, nell’alternativa – non strettamente esclusiva – tra il contratto individuale ed il regolamento aziendale (o il codice etico) , eventualmente in esso incorporato .
Del resto, ai sensi dell’art. 10, comma 4, del contratto collettivo dei calciatori di Serie A, le prescrizioni attinenti al comportamento di vita del calciatore (comprensive, perciò, delle relative condotte social) sono legittime e vincolanti, se giustificate da esigenze proprie dell’attività professionistica da svolgere e previa accettazione delle stesse da parte del calciatore, la quale non potrà essere rifiutata, salvo che le limitazioni non risultino lesive della dignità del giocatore.
Tuttavia, alla luce delle esigenze di uniformità che si pongono rispetto a comunicazioni che potrebbero parimenti interessare, specie sul piano passivo (ossia dei destinatari della dichiarazione, in ipotesi, lesiva, provocatoria o dileggiante) tutti i protagonisti del campionato (tanto i giocatori, quanto le società sportive), sarebbe invero opportuno che del tema si occupasse, in prima battuta, la contrattazione collettiva .
Si potrebbe, sulla scia delle Social Media Guidelines della Football Association britannica e delle leghe sportive d’Oltreoceano , ipotizzare l’inserimento di un’apposita previsione sulle condotte social all’interno dell’art. 10 del contratto collettivo dei calciatori di Serie A (in tema di “regole di comportamento”) , ove, al momento, non si va oltre un generico richiamo all’obbligo di fedeltà che assiste il rapporto di lavoro (anche) sportivo .
Anche in presenza di una policy espressa, il contratto collettivo dovrebbe comunque rispettare il principio di proporzionalità di cui all’art. 2106 c.c. (pacificamente applicabile al lavoro sportivo ), che, come noto, impone di tenere conto, nell’individuazione dell’eventuale sanzione, anche di elementi quali la gravità dell’offesa o del danno arrecato, i rapporti tra le parti e lo stato d’animo dell’agente al momento della commissione dei fatti .
5. Conclusioni (necessariamente aperte).
Riannodando il filo del discorso, si può escludere che, de iure condendo (dunque, a prescindere dai condizionamenti ambientali), le società (di calcio e non) non abbiano alcuno strumento di difesa nei riguardi dei comportamenti social dei propri dipendenti.
Piuttosto, va rimarcato come la rete addirittura sia in grado di amplificare l’eventuale potenzialità lesiva della condotta offensiva, denigratoria o comunque impropria del dipendente, che di tale circostanza dovrebbe essere reso edotto.
Proprio per questo, si è caldeggiato l’inserimento, in sede di contrattazione collettiva, di un’apposita previsione in punto di regole di comportamento sui social network, integrabile da parte del regolamento aziendale o del codice etico di ciascuna società, nonché del contratto di lavoro individuale del calciatore.
Al tempo stesso, però, nel momento in cui le tecnologie offrono a chiunque, compresi i datori di lavoro, la possibilità di avere accesso ad una cospicua mole di informazioni , più o meno consapevolmente condivise dai lavoratori stessi mediante i social, è fondamentale restringere il campo di utilizzo delle stesse ai fini lavorativi (in primis, disciplinari) ai soli dati che attengano al rispetto degli obblighi (anche accessori) del rapporto di lavoro.
Non sembra infatti revocabile in dubbio – ed anzi pare coerente con la prospettiva del focus al cui interno il presente contributo trova spazio – che il superamento dell’idea di fiducia (inter)soggettiva che marca la cifra del rapporto di lavoro subordinato nell’impresa si estenda alla relazione di lavoro del calciatore, cui non potrà, diversamente da quanto si ritiene nella vulgata, essere imposto l’obbligo di impersonare un role model, dentro e fuori dal rettangolo di gioco.
Del resto, non sarebbe neppure agevole comprendere quali possano essere i tratti caratteristici di un simile sportivo ideale, nell’alternativa tra chi si astenga dal prendere posizioni scomode e si limiti a responsabili (?) dichiarazioni di facciata, spesso largamente ripetitive e non sempre credibili, e chi, all’opposto, scelga di esporsi, anche sui temi più complessi e controversi, risultando in tal modo inevitabilmente divisivo.
Né pare immediato distinguere tra un dialogo positivo e costruttivo (incoraggiato, al pari, ovviamente, dei festeggiamenti o della relativa condivisione social delle vittorie della squadra, così come delle attività benefiche o sociali ), un acceso attivismo sociale/politico (al più tollerato o tollerabile, se espresso a titolo strettamente personale e non riferibile o associabile alla posizione della società ) ed il vulnus immediato e diretto ad altrui interessi (ovviamente, vietato) , senza peraltro potersi né volersi occupare della vexata quaestio della – secondo taluni, necessaria – neutralità politica e religiosa nello sport .
In realtà, tanto l’imposizione dell’assoluta neutralità, quanto l’ipotetica coazione all’attivismo social(e) del calciatore non sembrano coerenti con il vincolo di matrice strettamente contrattuale (ed ormai da tempo, non più di status) che lega lo sportivo professionista al proprio datore di lavoro, che non potrà intromettersi, se non nei limiti sopra tracciati, nella sfera privata del primo.
Innanzi a simili complessità, che in larga parte travalicano la questione social, pare in conclusione arduo ipotizzare un intervento normativo specifico, imponendosi piuttosto la classica opera di contemperamento tra il diritto di ciascuno di esprimere il proprio pensiero, eventualmente anche in forma critica, e la tutela dell’immagine aziendale e della stessa organizzazione sportiva .