Testo integrale con note e bibliografia

1. Introduzione
Il presente contributo si propone di analizzare le retribuzioni contrattuali del settore edile, con lo scopo di individuare termini di paragone precisi per l’applicazione dell’art. 603-bis c.p., che punisce l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro. In particolare, il co. 3 elenca una serie di indici di sfruttamento, tra i quali figura, al punto 1), “la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato”. A fronte dell’elevato numero di contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl) astrattamente applicabili alle imprese edili , si rivela dunque fondamentale determinare le retribuzioni di riferimento, così da valutare la sussistenza in concreto dell’indice di sfruttamento citato.
In questa sede non sarà direttamente affrontata l’annosa questione relativa alla (misurazione della) rappresentatività delle organizzazioni sindacali . Del resto, al netto di eventuali vincoli associativi, il datore di lavoro è libero di applicare un contratto collettivo stipulato da organizzazioni poco rappresentative (purché, beninteso, non si tratti di sindacati di comodo, ai sensi dell’art. 17 St. Lav.) ovvero di non applicarne nessuno o, ancora, di applicare un contratto riferito a un settore diverso da quello della sua prevalente attività . E, nella misura in cui il trattamento economico previsto non scende al di sotto del cd. minimo costituzionale ex art. 36 Cost., sembra difficile che tale comportamento, civilmente lecito, possa costituire un indice di sfruttamento sul piano penale . Tant’è che lo stesso art. 603-bis, co. 3, punto 1), richiama infine la quantità e qualità del lavoro prestato, alla stessa stregua dell’art. 36, co. 1, Cost., appunto .
Nondimeno, i dati raccolti dal Cnel in collaborazione con l’Inps mostrano che alcuni Ccnl sono applicati da un numero di datori a un numero di lavoratori almeno dieci volte maggiore rispetto a tutti gli altri contratti sui quali sono state effettuate le medesime rilevazioni. Pertanto, a fini classificatori, questi contratti saranno presi come unità di misura delle diverse clausole retributive, in modo da avere un unico metro di confronto per tutta la categoria.

2. Campo d’indagine e metodologia
Nella banca dati del Cnel risultano archiviati 71 Ccnl relativi al settore “edilizia, legno e arredamento” (identificato con la lettera F) . Di questi, 49 sono ricondotti al sottosettore identificato con il codice F01, che riguarda le attività edili in senso stretto. Vi è poi il sottosettore dei laterizi e manufatti in cemento (F02), con tre contratti ; quello di cemento, calce e gesso (F03), con quattro contratti ; quello dell’escavazione e lavorazione di materiali lapidei (F04), con cinque contratti ; quello di legno, sughero e arredamento (F05), con otto contratti . Infine, è presente un contratto trasversale agli ambiti F02-F04 .
Il seguito dell’indagine sarà incentrato sui Ccnl rientranti nel sottosettore F01, che, come si evince, rappresentano l’ampia maggioranza dei contratti vigenti per l’edilizia.
Peraltro, nello stesso ambito F01, è possibile tracciare un’ulteriore suddivisione dei Ccnl in base al tipo di impresa cui si riferiscono, in modo da ottenere gruppi di contratti omogenei e procedere quindi a una più significativa comparazione. In particolare, tredici contratti riguardano l’edilizia industriale ; nove riguardano solo le piccole e medie imprese (Pmi) ; dodici riguardano solo le imprese artigiane (o le Pmi artigiane) ; due riguardano solo le cooperative ; nove disciplinano insieme Pmi artigiane e cooperative ; tre presentano combinazioni diverse tra industria, artigianato, cooperative e Pmi . Per le ragioni anzidette, l’esposizione si dipanerà, dunque, secondo questa scansione oggettiva.
In ciascuno dei campi appena citati, il contratto di gran lunga più applicato è quello stipulato dalle federazioni aderenti a Cgil, Cisl e Uil . Per avere un’idea delle proporzioni, si pensi che, su un totale di 123.389 datori di lavoro e 701.930 lavoratori operanti nel settore “edilizia, legno e arredamento” , il contratto dell’industria (F011) è applicato da 38.350 datori di lavoro a 263.977 lavoratori; quello delle Pmi (F018) è applicato da 10.175 datori a 44.318 lavoratori; quello dell’artigianato (F015) da 42.464 datori a 130.987 lavoratori . Viceversa, nessuno degli altri Ccnl di cui sono disponibili dati analoghi (dieci in totale) supera i 150 datori di lavoro o i 750 lavoratori. Inoltre, nel loro complesso, i contratti da ultimo citati raggiungono appena la cifra di 482 datori e 1.884 lavoratori interessati.

3. I Ccnl edilizia-industria
Passando a esaminare nel dettaglio le tariffe retributive del primo gruppo di contratti, il contratto di Cgil, Cisl e Uil (F011) prevede dei minimi tabellari mensili compresi tra € 895,36 per il primo livello ed € 1790,71 per il settimo livello. A queste cifre, invero piuttosto basse se isolatamente considerate, bisogna aggiungere l’indennità di contingenza (tra € 512,87 ed € 533,82) e l’elemento distinto della retribuzione, pari a € 10,33 per tutti i livelli. Per gli impiegati vanno calcolate quattordici mensilità ; mentre per gli operai la gratifica natalizia è corrisposta tramite accantonamenti periodici presso la cassa edile e non è prevista una quattordicesima. Inoltre, per ogni biennio di lavoro alle dipendenze dello stesso datore, gli impiegati hanno diritto a un aumento della retribuzione mensile, per un massimo di cinque scatti d’anzianità nel corso della carriera . Viceversa, per gli operai è istituito il meccanismo della cd. “anzianità professionale edile”, per cui il pagamento non viene effettuato direttamente dal datore (che pure versa un contributo), bensì dalle casse edili.
Per quanto riguarda gli elementi accidentali e variabili della retribuzione, il contratto contempla una lunga lista di indennità per lavori disagiati o svolti in condizioni particolari . Sono poi stabilite, ovviamente, delle maggiorazioni per il lavoro notturno, festivo e straordinario , calcolate come percentuale su praticamente tutti le voci retributive ad esclusione delle indennità. Da ultimo, i rinnovi più recenti hanno sostituito “l’elemento economico territoriale” con “l’elemento variabile della retribuzione” (Evr), ossia un premio “correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio”. La concreta determinazione dell’Evr spetta ovviamente alle articolazioni territoriali dei sindacati stipulati, sicché esso non può costituire oggetto di precisa comparazione in questa sede .
In merito agli altri contratti, le differenze principali si registrano, com’è prevedibile, con riferimento ai minimi tabellari (e all’eventuale indennità di contingenza), sebbene non manchino profili di disomogeneità anche in relazione ad altri istituti. Ad ogni modo, per tre quarti del campione considerato, i differenziali sono contenuti entro il 5-10% della retribuzione complessiva. In particolare, nessun contratto prevede minimi sensibilmente superiori a quelli stabiliti da F011; tre contratti sono sostanzialmente coincidenti con esso ; cinque si discostano di meno di € 100 mensili ; uno si discosta di oltre € 100 mensili ; tre si discostano di oltre € 300 mensili .
Un altro ambito in cui si rilevano variazioni, seppur in numero minore, è quello delle maggiorazioni. Infatti, se sette Ccnl prevedono le medesime percentuali di F011, almeno per quanto riguarda le voci più comuni , altri cinque se ne discostano, talvolta in misura piuttosto evidente. Così, F087 riconosce una maggiorazione del 20% per il lavoro notturno, del 25% per lo straordinario feriale, del 35% per lo straordinario festivo e del 50% per lo straordinario festivo notturno. Ancora più basse risultano le percentuali stabilite dal contratto F08H, che arriva al massimo a remunerare con un aumento del 36% lo straordinario festivo notturno . Gli altri tre Ccnl , invece, presentano differenze meno marcate rispetto a F011, con scostamenti che tendenzialmente non superano i cinque punti percentuali .
Il contratto di Cgil, Cisl e Uil appare tuttavia meno vantaggioso di quasi tutti gli altri per quanto riguarda gli scatti di anzianità : solo F083 e F080 contemplano sostanzialmente i medesimi aumenti. Viceversa, contratti come F087 e F08H prevedono aumenti superiori di oltre due volte rispetto a F011 . Ad ogni modo, la maggior parte dei Ccnl della categoria prevede aumenti molto più simili a F011, con trattamenti migliorativi che oscillano approssimativamente tra uno e tre euro, a seconda del contratto e del livello d’inquadramento .

4. I Ccnl per le piccole e medie imprese
Muovendo all’ambito delle Pmi, si può innanzitutto constatare che il Ccnl stipulato da Cgil, Cisl e Uil (F018) offre un trattamento economico praticamente identico a quello del contratto per l’industria. Si registrano, infatti, variazioni trascurabili circa la paga base e l’indennità di contingenza ; mentre gratifiche, maggiorazioni e scatti di anzianità sono disciplinati esattamente allo stesso modo.
Tra gli altri contratti del medesimo gruppo, quattro presentano minimi tabellari sostanzialmente sovrapponibili a quelli di F018 . Inoltre, uno se ne discosta di poco meno di € 100 per il livello d’inquadramento più basso, offrendo nondimeno un trattamento paragonabile per il livello più alto . Ancora, F01S offre minimi inferiori di quasi € 100 per il livello più basso e di circa € 190 per quello più alto . Da ultimo, computando anche l’indennità di contingenza, F08Q prevede di nuovo retribuzioni inferiori di quasi € 100 per il livello più basso e di quasi € 280 per il livello più alto .
Per quanto riguarda le altre principali voci retributive, si registra forse una minore varietà che nella prima classe di contratti. Nel caso delle maggiorazioni, ben cinque Ccnl prevedono le medesime percentuali di F018 . Invece, F01Q prevede maggiorazioni nettamente inferiori ; mentre F08Q stabilisce in molti casi percentuali superiori di 5-10 punti .
Anche in relazione agli scatti di anzianità, le oscillazioni in questa categoria risultano alquanto inferiori rispetto all’industria. Infatti, i contratti che si discostano presentano comunque variazioni di pochi euro. Peraltro, solo F08A prevede aumenti inferiori, ancorché nell’ordine di alcune decine di centesimi di euro ; mentre F08Q offre un trattamento migliorativo, con una differenza di poco meno di tre euro per il livello d’inquadramento più basso e circa quattro per quello più alto . In ogni caso, la maggior parte dei contratti prevede esattamente i medesimi scatti .

5. I Ccnl per le imprese artigiane
Nell’ambito dell’artigianato, il contratto di riferimento (F015) contempla dei minimi molto simili a quelli degli altri due contratti stipulati da Cgil, Cisl e Uil e che variano da € 895,30 a € 1804,86 , a seconda del livello d’inquadramento. Anche in questo caso, bisogna poi aggiungere l’elemento distinto della retribuzione, fisso a € 10,33, e l’indennità di contingenza, anch’essa conteggiata separatamente, per un ammontare che parte da € 512,58 fino a € 534,28.
Maggiorazioni, sistema delle gratifiche e le altre principali voci sono, ancora una volta, identiche a quelle già descritte in relazione a F011. Si registrano tuttavia scatti di anzianità leggermente più generosi, quantificati in € 9,86 per il primo livello d’inquadramento più basso e € 16,73 per il settimo. Resta comunque ferma la distinzione precedentemente ricordata tra aumenti periodici di anzianità per gli impiegati e anzianità professionale edile per gli operai.
La classe di contratti in esame è probabilmente quella che presenta la concorrenza più marcata sotto il profilo retributivo. Infatti, solo due Ccnl in questo campione offrono paghe comparabili a quelle appena esaminate con riferimento a F015 ; mentre altri quattro presentano ribassi non particolarmente significativi, ossia inferiori a € 50, a prescindere dal livello d’inquadramento considerato . Tre contratti prevedono, poi, ribassi compresi tra € 100 e € 200 e due offrono trattamenti inferiori di oltre € 200, arrivando anche a differenziali prossimi a € 500 .
In merito agli scatti di anzianità, le oscillazioni risultano invece molto ridotte, essendo contenute entro un margine di tre euro, con una sola eccezione. Diversamente dalle due precedenti classi di contratti, qui F015 si colloca in una fascia intermedia. Si registrano, infatti, altri tre contratti che prevedono esattamente gli stessi aumenti ; a fronte di quattro contratti che stabiliscono aumenti inferiori e altrettanti che ne prevedono di superiori , con oscillazioni generalmente contenute.
Ancora più omogenea appare, infine, la disciplina delle maggiorazioni. Infatti, ben nove contratti prevedono esattamente le medesime percentuali di F015 e uno se ne discosta leggermente, perlopiù in aumento . Soltanto un Ccnl stabilisce un trattamento nettamente peggiorativo, nell’ordine di 20-30 punti percentuali a seconda dei casi .

6. I Ccnl che disciplinano insieme Pmi, artigianato e cooperative
Come si evince, per questo gruppo di contratti non esiste un preciso Ccnl di Cgil, Cisl e Uil che possa essere utilizzato come termine di paragone. Del resto, le associazioni in questione hanno stipulato specifici contratti per ciascuno dei campi qui considerati, che sono stati separatamente analizzati nelle parti che precedono. Nondimeno, come si è avuto modo di sottolineare, tutti i contratti sottoscritti dalle sigle sindacali richiamate offrono trattamenti economici molto simili tra loro, sicché essi possono comunque essere presi come punto di riferimento, pur mantenendo una certa elasticità.
Utilizzando proprio tali unità di misura, ci si avvede che la classe di contratti qui considerata presenta complessivamente i minimi più bassi tra tutte quelle analizzate in questo studio. Difatti, solamente un Ccnl offre salari sovrapponibili a quelli della contrattazione Cgil, Cisl e Uil ; mentre un altro se ne discosta per difetto nella misura di qualche decina di euro . Tutti gli altri contratti prevedono trattamenti notevolmente deteriori: tolto F01I , i differenziali variano da poco più di € 200 a oltre € 700, con un’ampia varietà di situazioni intermedie .
A fronte delle constatazioni che precedono, potrebbe sorprendere la tendenziale convergenza che si registra con riferimento agli altri profili economici. Per quanto riguarda in particolare le maggiorazioni, tutti i contratti di questo gruppo stabiliscono le medesime percentuali, che, a loro volta, risultano identiche a quelle previste dalla contrattazione di Cgil, Cisl e Uil. Si segnala solo che alcuni Ccnl riconoscono, per il lavoro notturno degli operai, una maggiorazione del 25% (anziché del 28%) ; mentre resta ferma al 34% quella per gli impiegati.
Maggiormente diversificata appare, invece, la disciplina degli scatti di anzianità, anche se i differenziali rimangono comunque piuttosto contenuti. Nello specifico, cinque contratti prevedono aumenti sovrapponibili a quelli contemplati per le Pmi da F018 ; un altro risulta perfettamente allineato a F015 . Gli aumenti contemplati da F08O sono compresi tra € 10,47 e € 17,34; e, da ultimo, i due Ccnl rimanenti fissano gli scatti al 2% della paga base .

7. Osservazioni conclusive
In chiusura di questa ricognizione delle condizioni salariali del settore edile è possibile svolgere alcune considerazioni generali.
Innanzitutto, il notevole numero di contratti riconducibili a ciascun gruppo raramente si accompagna a un altrettanto elevato numero di trattamenti differenti. Al contrario, si è visto che diversi Ccnl prevedono maggiorazioni, scatti di anzianità e persino paghe base molto simili tra loro, se non del tutto identici. Ciò non toglie, comunque, che tra le retribuzioni più alte e quelle più basse si rilevano differenze anche di svariate centinaia di euro. Il che è rilevante alla luce della formulazione dell’art. 603-bis, co. 3, punto 1), c.p., che, come ricordato, richiama la “reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi…” .
Un secondo aspetto degno di nota, strettamente correlato alla prima osservazione, è che i contratti di Cgil, Cisl e Uil, oltre ad essere in assoluto i più applicati, si collocano tra i più favorevoli per i lavoratori all’interno di ognuna delle classi studiate, almeno per quanto riguarda la parte più consistente della retribuzione, vale a dire minimi e indennità di contingenza. Né, invero, i trattamenti migliorativi previsti da alcuni contratti con riguardo agli aumenti periodici di anzianità e, con minor frequenza, alle maggiorazioni appaiono idonei a compensare le differenze salariali registrate. Pertanto, qualora il giudice dovesse accertare la maggiore rappresentatività delle organizzazioni in questione negli ambiti di riferimento, la semplice applicazione da parte del datore di lavoro di alcuni dei Ccnl sopra analizzati integrerebbe, dal punto di vista oggettivo, l’indice di cui all’art. 603-bis, co. 3, punto 1).
Restano comunque ferme le riflessioni accennate in apertura in merito al fatto che un comportamento lecito sul piano civilistico (quale l’applicazione di un contratto collettivo stipulato da soggetti poco rappresentativi) non possa costituire un elemento di una fattispecie penale o, comunque, un indice di reato . A questo proposito, sebbene esuli dagli scopi del presente studio la ricostruzione del preciso significato da attribuire all’art. 603-bis, non può non rilevarsi come vi sia una certa circolarità o, se si preferisce, convergenza tra il riferimento legislativo ai contratti collettivi e il parametro più frequentemente utilizzato dalla giurisprudenza del lavoro per sindacare la validità della clausola retributiva inserita nel contratto individuale .
Ad ogni modo, occorre sottolineare, semmai ve ne fosse bisogno, che la parte economica non esaurisce la disciplina dei rapporti individuali di lavoro contenuta nei Ccnl. Del resto, lo stesso art. 603-bis, co. 3, individua almeno un altro indice di sfruttamento desumibile dal confronto con le previsioni della contrattazione collettiva (pur non espressamente richiamata), ossia “la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie” . La comparazione dei Ccnl in diversi settori potrebbe dunque essere estesa anche ai suddetti profili, sempre nell’ottica di una migliore comprensione della nozione di sfruttamento adottata dal legislatore penale.

 

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