TESTO INTEGRALE CON NOTE E BIBLIOGRAFIA
L’azione quotidiana del magistrato è mossa da due forze che spingono in direzione uguale e contraria, l’una, quella che impone il raggiungimento della decisione più giusta (si tratta della forza che spinge verso l’obiettivo di una decisione qualitativamente migliore possibile nella forma e nel contenuto), l’altra, quella che impone di addivenire alla definizione della lite nel minor tempo possibile.
Ci sono poi fattori esterni al volere (e potere) del magistrato che possono alterare tali spinte, legati al carico di lavoro.
Il magistrato virtuoso è quello che, per effetto delle due forze opposte, nel contesto dato, riesce a rimanere immobile al centro, contemperando il più possibile le due spinte.
Entrambi gli obiettivi rispondono all’esigenza dell’utente del sistema giustizia, interessato sì alla decisione “più giusta”, ma anche a che quella decisione sia adottata in un tempo ragionevole , come sancito dagli artt. 111 co. 2 Cost. e dall’art. 6 CEDU.
È poi sufficiente scorrere le pagine dei più recenti atti del Ministero della Giustizia e del Consiglio superiore della Magistratura , i report redatti dal European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) , le ultime relazioni sull’amministrazione della giustizia del Presidente della Corte di Cassazione , per rendersi conto di come la definizione del processo civile nel minor tempo possibile sia un obiettivo posto a tutela non solo dell’utente del sistema giustizia, ma più in generale dell’economia nazionale, nonché un parametro utile ai fini della valutazione sull’operato del singolo magistrato.
È poi vero che il giudice dispone del potere di dirigere l’udienza al fine di garantire che la trattazione delle cause avvenga, tra l’altro, in modo “proficuo” (art. 127 c.p.c., dovendosi includere nel concetto di proficuo, anche quello di ragionevole durata), ma è altrettanto vero che non tutti i comportamenti degli attori del processo ricadono nel potere di direzione del magistrato.
Il documento delle buone prassi è stato quindi pensato dai giudici della sezione lavoro del primo grado nel senso di provare a colmare questa lacuna.
Le regole del processo sono definite dalla legge o da decreti ministeriali, ma l’attuazione di quelle regole, in vista degli obiettivi sopra indicati, è frutto di comportamenti, posti in essere da tutti gli attori del processo .
Ecco, dunque, che lo strumento delle buone prassi interviene per colmare quegli spazi non “coperti” dalle regole processuali, in vista della realizzazione degli obiettivi poco sopra individuati.
Alcuni esempi, sempre nella prospettiva dei giudici del primo grado, possono chiarire quanto sinora esposto.
È evidente che per il magistrato la modalità di redazione dell’atto e il confezionamento dei documenti allegati da parte dei difensori rappresentano fattori importanti per una più agevole, efficace e celere consultazione degli stessi.
Un atto redatto in maniera chiara sia nei contenuti che nella forma, consentirà al giudice, ad esempio, di individuare immediatamente la parte sull’esposizione dei fatti, quella che contiene le considerazioni in diritto e le conclusioni dell’atto. La produzione ordinata dei documenti richiamati nell’atto contribuirà all’agevolazione del magistrato nella consultazione, con conseguente migliore comprensione del testo e più celere studio del fascicolo.
Il codice di rito fornisce indicazioni generali sulle modalità di redazione degli atti (particolarmente importante appare, ai fini che qui interessano, l’art. 414 n. 4, che fonda la distinzione tra l’esposizione degli elementi di fatto su cui si fonda la domanda e le considerazioni in diritto ).
Le specifiche tecniche del DGSIA 16/04/2014, previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, fornisco indicazioni per l’appunto “tecniche” sulle modalità di redazione e deposito degli atti telematici.
Il DM 110/2023 è intervenuto a indicare regole più puntuali di redazione degli atti difensivi.
Nonostante la mole di provvedimenti normativi, restano tuttavia aspetti non trattati dalle fonti che sono stati individuati nelle buone prassi come utili a migliorare la consultazione degli atti e dei documenti, tenendo conto della peculiarità del processo del lavoro.
Fra questi, si richiamano le disposizioni delle buone prassi che prevedono:
- la produzione degli atti “con numerazione progressiva in due cifre se inferiori o pari a 99 (01, 02, 10, 11, 31, ecc.), e in tre cifre quando siano pari o superiori a 100 (001, 002, 010, 150 ecc.), con l’indicazione nella prima pagina del documento telematico del numero del documento, ove possibile” (punto 2);
- l’invito rivolto agli avvocati ad evitare di inserire in unico allegato più documenti (punto 3);
- in caso di produzione di uno stralcio del CCNL, il deposito, in uno con esso, il relativo frontespizio recante i dati del CCNL applicato (parti firmatarie e data) (punto 5);
- la specificazione, nei conteggi delle differenze retributive, dei singoli titoli richiesti e il periodo a cui si riferiscono gli importi indicati (punto 15);
- l’esposizione delle conclusioni degli scritti difensivi al fondo dell’atto e l’indicazione del nome delle controparti nell’epigrafe (punto 16);
- l’invito ad evidenziare, nei procedimenti monitori, la parte delle buste paga e dei CUD ove è riportato l’importo oggetto di domanda di ingiunzione (punto 22);
- la regolamentazione dell’autorizzazione al deposito di documento cartaceo in corso di causa (punto 52);
- nei procedimenti previdenziali, il deposito, da parte dell’INPS, dell’avviso di addebito, della relata di notifica e, se possibile e rilevante (in forza di eccezioni di prescrizione sollevate dalla controparte), dell’atto interruttivo della prescrizione, in un unico file pdf o mediante compressione di più file in un unico file .zip. e l’invito a nominare le singole produzioni in modo da renderle immediatamente riconoscibili (per esempio: “avviso di addebito emesso il ….”, “notifica dell’avviso emesso il …”) (punti 74 e 75, quest’ultimo con riferimento alle produzione dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione);
- nei giudizi di opposizione a cartella/avviso di addebito la redazione negli atti introduttivi di un prospetto riepilogativo che rechi, per ogni cartella/avviso, l’indicazione dell’eventuale atto o degli eventuali atti interruttivi della prescrizione ad essa/o riferiti e le relative date di notifica (punto 76).
Un altro aspetto assai rilevante per la maggiore efficienza del servizio è rappresentato da quei comportamenti di mera cortesia, che si risolvono in comunicazioni preventive da parte degli avvocati, dell’eventuale raggiungimento di un accordo tra le parti prima della prima udienza o della volontà di richiedere all’udienza un differimento della stessa (punti 45 e 67).
Tali comunicazioni consentono al magistrato di organizzare in maniera più efficiente il tempo dedicato alla preparazione dei fascicoli, concentrando lo studio nelle cause che richiedono invece l’adozione di provvedimenti in udienza (formulazione della proposta conciliativa, decisione sulle istanze istruttorie, decisione della causa).
Particolarmente rilevanti, al fine di consentire ai giudici della sezione lavoro di contenere i tempi di celebrazione del processo, devono ritenersi quelle disposizioni finalizzate ad evitare inutili rinvii di udienza, con particolare riferimento all’esperimento del tentativo di conciliazione (punti 35, 37, 38), che talvolta si protrae per più di un’udienza in quanto o le parti non hanno mai verificato ipotesi conciliative prima dell’udienza, oppure il difensore presente in sostituzione del titolare non ha ricevuto istruzioni in tal senso, oppure perché la parte non è presente personalmente e il difensore non è munito di apposita procura ex art. 185 c.p.c.
Risponde alla medesima ottica di maggiore celerità nella definizione del processo, la previsione che esorta il magistrato a verificare, prima di disporre CTU contabile, la possibilità di acquisire conteggi dalle parti sulla base di parametri indicati dal giudice (punto 58).
Il documento delle buone prassi individua altresì adempimenti a carico dei giudici finalizzati ad agevolare il lavoro degli avvocati, sui quali si rimanda allo scritto di Giovanna Pacchiana Parravicini.
Ciò che si vuole in questa sede evidenziare è come gli impegni volti al reciproco vantaggio si tengono insieme, nel senso che gli effetti delle buone prassi potranno riverberarsi sul processo e, più in generale, sul sistema giustizia reso all’utenza, soltanto se e nella misura in cui tutti i soggetti coinvolti parteciperanno all’attuazione dei comportamenti virtuosi delineati nelle buone prassi.