testo integrale con note e bibliografia
CONCLUSIONi dell'avv. generale
Premessa
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (la “CGUE” o “Corte”) mette in discussione il sistema FIFA sui trasferimenti internazionali, sollevando interrogativi sulla libera circolazione dei calciatori e la stabilità contrattuale dei club.
Più nel dettaglio, secondo la Corte, le norme FIFA sul Regolamento in materia di Status e Trasferimento dei Calciatori (di seguito, le “RSTP”) violerebbero la disciplina sulla libera circolazione dei lavoratori, protetta dall’articolo 45 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (il “TFUE”), poiché costituirebbero un ostacolo al trasferimento internazionale dei calciatori professionisti dal momento in cui le stesse impongono particolari rischi di ordine legale e finanziario, oltre che sportivo, in capo ai calciatori che recedono dal loro rapporto di lavoro senza una giusta causa. Inoltre, la combinazione delle norme delle RSTP restringerebbe la concorrenza, limitando il gioco competitivo dei vari club ex articolo 101 TFUE. I club, infatti, non sarebbero liberi di tesserare i calciatori che sono parte di un rapporto contrattuale interrotto patologicamente - vale a dire in concomitanza di un recesso senza giusta causa. È la stessa Corte a far rilevare, poi, che le RSTP impongono una restrizione per oggetto “generalizzata drastica e permanente”, spingendosi peraltro a fornire una lettura del tutto innovativa di tali restrizioni. Come meglio illustrato nei paragrafi che seguono, le pratiche anticoncorrenziali di specie si identificherebbero in accordi di non assunzione (c.d. no-poaching agreemnts), idonei a cristallizzare artificiosamente i mercati nazionali e locali e ad impedire un avanzamento verso posizioni lavorative sempre più qualificate per i calciatori.
La sentenza Diarra (la “Sentenza”) della Corte ha avuto un impatto rilevante sul mondo del calcio, dando origine a nuovi sviluppi sul sistema dei trasferimenti internazionali dei calciatori.
1. I fatti e la normativa sportiva di riferimento
Il contenzioso nasce nel 2014, quando il calciatore Lassana Diarra recedeva dal proprio contratto di lavoro con il Lokomotiv Mosca. Il club russo richiedeva un risarcimento di 20 milioni di euro al calciatore per aver esercitato il recesso senza giusta causa. Diarra rivendicava a sua volta il mancato pagamento di stipendi arretrati e la limitazione alla sua possibilità di trasferirsi al club Charleroi a causa anche della mancata emissione del Certificato Internazionale di Trasferimento (l’“ITC”). La Dispute Resolution Chamber della FIFA accoglieva parzialmente le richieste del club russo e condannava Diarra a pagare 10,5 milioni di euro. Tuttavia, il calciatore e il club belga impugnavano la decisione avanti la Corte belga che rimetteva la questione interpretativa alla Corte di Giustizia formulando un rinvio pregiudiziale ex articolo 267 TFUE.
La Corte ha dovuto affrontare due questioni: se le RSTP costituiscano un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori e alla tutela della concorrenza protette dalle disposizioni di cui agli articoli 45 e 101 del TFUE.
La Corte ha così avuto modo di esaminare in dettaglio alcune disposizioni delle RSTP, soffermandosi in particolare sugli articoli 9, 17 e su alcuni paragrafi dell’allegato 3 articolo 8.2 (ora articolo 11, paragrafo 3
dell’allegato 3), evidenziando importanti criticità relative alla compatibilità delle disposizioni delle RSTP con alcuni principi fondamentali del diritto comunitario, quali la libertà di circolazione dei lavoratori e la tutela della concorrenza.
L’articolo 17 delle RSTP disciplina le conseguenze del recesso per giusta causa da un contratto sottoscritto tra un calciatore e un club. La ratio dell’articolo - che è stato al centro di una copiosa giurisprudenza del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), ad esempio i casi Leão, Matuzalem, Mutu e De Sanctis - è chiara: si fonda sulla tutela del principio della stabilità contrattuale, ossia il principio secondo cui i contratti sottoscritti tra calciatori – che rappresentano dei veri e propri asset - e club devono essere rispettati per tutta la loro durata, salvo che ci siano ragioni giustificate per una risoluzione anticipata. Tale disposizione stabilisce che le conseguenze del recesso senza giusta causa ricadono sulla parte contrattuale in violazione. In questo senso le sanzioni sportive e il risarcimento finanziario operano come deterrenti, incentivando il rispetto degli obblighi contrattuali.
In particolare, il comma 1 stabilisce che, nel caso in cui un contratto venga risolto senza giusta causa, la parte inadempiente è tenuta a fornire un’indennità, il cui calcolo si basa su vari parametri come la retribuzione del calciatore, la durata residua del contratto e le spese sostenute dal club. Inoltre, il comma 2 introduce la responsabilità solidale del nuovo club, che è obbligato a corrispondere l’indennità al club precedente, disincentivando così le società dal tesserare calciatori che hanno unilateralmente interrotto il loro contratto. Infine, il comma 4 prevede sanzioni per i club che violano contratti durante il periodo protetto o che inducono i calciatori a farlo, incluse sanzioni sportive come il divieto di tesserare nuovi calciatori per due finestre di mercato consecutive. Queste sanzioni si applicano in modo presuntivo, fatta salva la prova contraria, se un club tessera un calciatore che ha esercitato un recesso senza giusta causa.
La procedura di rilascio dell’ITC è disciplinata invece dall’articolo 9.1 e l’allegato 3 delle RSTP. Tali previsioni disciplinano la procedura per l’ottenimento dell’ITC. La ratio dell’articolo 9 relativo al rilascio all’ITC si basa su alcuni principi fondamentali volti a garantire il corretto funzionamento del sistema di trasferimento dei calciatori a livello internazionale.
a. La Sentenza e il quadro giurisprudenziale
La CGUE ha analizzato la compatibilità di tali norme con gli articoli 45 e 101 del TFUE, svelando diverse criticità.
Nel dettaglio, gli aspetti problematici delle RSTP possono essere sintetizzati in tre punti chiave: (a) la responsabilità solidale del nuovo club in caso di recesso senza giusta causa, (b) i criteri per determinare l’indennità in caso di risoluzione unilaterale del contratto, e (c) il potere delle federazioni nazionali di trattenere l’ITC in presenza di dispute contrattuali.
Se è vero che la Corte ha riconosciuto prima facie la legittimità degli obiettivi delle norme FIFA, quali la protezione della stabilità contrattuale e l’integrità delle competizioni sportive; è altrettanto vero che tali obiettivi sembrano non poter giustificare, per diverse ragioni, né una restrizione dei diritti fondamentali dei cittadini dell’Unione Europea, né tantomeno la tutela della concorrenza.
Sulla scia di quanto anticipato, molti hanno considerato la Sentenza come il nuovo caso “Bosman”. Il paragone tra le due decisioni sottolinea l’importanza del caso Diarra, nonché l’impatto che lo stesso potrebbe avere sull’intero sistema calcistico. Ad ogni modo, indipendentemente dalla portata altrettanto dirompente rispetto al caso Bosman, si può senz’altro affermare che la Sentenza si inserisca in un percorso
giurisprudenziale già avviato, sempre più completo a livello definitorio, oltre che innovativo, andandosi ad aggiungere al cosiddetto trittico di decisioni del 2024 in materia di compatibilità delle regole FIFA con l’ordinamento europeo.
Con la decisione Royal Antwerp FC V Royal Belgian FA (C-680/21), la CGUE ha invece evidenziato la tensione tra le norme calcistiche nazionali e i principi europei, mettendo in discussione le regole UEFA e della Federcalcio Belga relative alle cosiddette “liste UEFA”, che impongono vincoli sui calciatori autoctoni, potenzialmente discriminatori e limitanti per le società sportive.
Il 4 ottobre 2024, la CGUE si è inoltre pronunciata in altri due casi particolarmente rilevanti per il sistema sportivo.
Nella causa C-365/23, l’Avvocato Generale Rantos ha evidenziato che la clausola che impone a un giovane sportivo di cedere una parte dei propri guadagni in caso di raggiungimento del professionismo potrebbe essere considerata vessatoria secondo la Direttiva 93/13/CEE (modificata dalla Direttiva (UE) 2019/2161), qualora crei uno squilibrio significativo nei diritti e negli obblighi contrattuali. Il giudice del rinvio dovrà verificare l’esistenza di normative nazionali riguardanti i contratti per giovani atleti e, in mancanza di queste, fare riferimento a pratiche eque nel settore sportivo vigenti al momento della stipula del contratto.
Inoltre, il 16 gennaio 2025, l’Avvocato Generale Ćapeta ha espresso un parere nell’ambito della causa promossa dal club belga Royal Football Club Seraing (C-600/23), che offre ulteriori spunti di riflessione sulla possibile incompatibilità tra alcuni principi fondamentali dell’ordinamento sportivo e il diritto dell’Unione Europea. In particolare, l’Avvocato Generale ha evidenziato che l’impossibilità di impugnare i lodi arbitrali emessi dal TAS dinanzi ai giudici nazionali precluda la possibilità di svolgere un controllo giurisdizionale approfondito al fine di garantire la compatibilità della regolamentazione FIFA con la normativa dell’Unione. Pertanto, qualora la Corte, nella sua decisione finale dovesse confermare il ragionamento dell'Avvocato Generale, ancora una volta sarebbe messa alla prova la tenuta del sistema.
Dunque, sebbene rimanga intatto il concetto di autonomia dell’ordinamento sportivo, anche a livello internazionale, è evidente come il sistema gerarchico delle fonti imponga anche agli organi di governo di vertice dello sport mondiale di uniformarsi rispetto ai principi fondamentali comunitari. A ben vedere, la FIFA, pur non essendo una organizzazione sportiva europea ma mondiale, è chiamata ad applicare necessariamente tali principi. Un comportamento contrario, infatti, creerebbe – come è stato del resto evidenziato dalla stessa FIFA nella sua circolare del 30 dicembre 2023 – disomogeneità regolamentari tra le federazioni europee e il resto del mondo.
Inoltre, un recente reclamo presentato da European Leagues1 e da Fédération Internationale des Associations de Footballeurs Professionnels (“FIFPRO”)2 alla Commissione Europea ha denunciato l’abuso di posizione dominante da parte della FIFA nell’organizzazione delle competizioni internazionali come il primo mondiale per club nel 2025 e del mondiale allargato a 48 squadre nel 2026.
Infine, nel mese di febbraio 2025 sono previste importanti udienze davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che affronteranno questioni centrali per il diritto sportivo e la sua compatibilità con il diritto dell’UE. In particolare, sono attese le seguenti pronunce:
1 European Leagues è una delle organizzazioni che rappresentano gli interessi delle Leghe nazionali professionistiche in Europa.
2 FIFPRO è il sindacato che rappresenta i calciatori professionisti di tutto il mondo, dando voce ai calciatori e alle loro federazioni nazionali per garantire la loro rappresentanza a livello internazionale nelle decisioni che influenzano il settore sportivo.
1) Caso C-428/23, ROGON: riguardo la compatibilità tra le norme della Federazione Calcistica Tedesca (DFB) sulle attività degli agenti sportivi e i principi sanciti dal caso Wouters e Meca-Medina;
2) Caso C-209/23, RRC Sports: riguardo la compatibilità delle regole FIFA in materia di agenti sportivi (c.d. “FFAR”) con il diritto comunitario con il diritto della concorrenza dell’UE, la libera prestazione dei servizi e l’articolo 6 del GDPR;
3) Caso C-133/24, CD Tondela: riguardo un accordo di non concorrenza (no-poach agreement) tra club.
Questi procedimenti offriranno spunti significativi sulla compatibilità delle normative sportive nazionali
e internazionali con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dell’Unione Europea.
2. La reazione degli stakeholder
La Sentenza ha generato un ampio dibattito nel mondo calcistico tanto da suscitare il parere dei principali stakeholder che hanno manifestato visioni divergenti riguardo le implicazioni che la Sentenza potrebbeavere sul sistema internazionale dei trasferimenti dei calciatori.
a. Il parere delle organizzazioni FIFPRO ed European Leagues
Sia European Leagues che FIFPRO hanno accolto la Sentenza come un passo significativo verso una maggiore trasparenza e aderenza alle normative dell’Unione Europea.
European Leagues ha ribadito il proprio impegno nel garantire la stabilità contrattuale, sottolineando come questa debba essere tutelata in conformità con le leggi nazionali e comunitarie, attraverso accordi collettivi negoziati. Secondo le Leghe, la Sentenza impone un cambiamento nella governance internazionale del calcio, che dovrebbe necessariamente coinvolgere i rappresentanti delle leghe e dei sindacati dei calciatori nei processi decisionali.
FIFPRO ha sottolineato come la Corte abbia compreso appieno le difficoltà affrontate dai calciatori professionisti nell’entrare e operare nel mercato del lavoro dal 2001, quando a Bruxelles si svolse il primo confronto ufficiale tra Commissione, FIFA e UEFA proprio sulle regole dei trasferimenti internazionali nel calcio. Secondo FIFPRO la Corte ha avuto il merito di mettere in luce come le attuali pratiche della FIFA risultino “a volte imprecise, prive di collegamenti oggettivi con il rapporto di lavoro in questione e spesso sproporzionate”. FIFPRO ha quindi affermato che qualsiasi modifica futura dovrà essere effettuata attraverso un dialogo con i partner, incluse le associazioni dei calciatori e i loro rappresentanti, al fine di garantire l’adozione di regole basate su criteri trasparenti, oggettivi, non discriminatori e proporzionati.
Nel dichiarare questi concetti, nello stesso Statement sono intervenuti Stéphane Burchkalter, Segretario Generale di FIFPRO e David Terrier, Presidente di FIFPRO Europa.
Il primo ha affermato che la decisione della CGUE comporta due aspetti fondamentali dai quali trarre rilevanti conclusioni. Il primo richiama la necessità per tutti i calciatori professionisti che siano stati in qualche modo danneggiati dalle norme richiamate – norme che FIFPRO ha denunciato per diversi anni
- di essere adeguatamente considerati, in sede di confronto con tutti i membri di FIFPRO, al fine di determinare e poter richiedere il giusto risarcimento per i pregiudizi subiti. In secondo luogo, l’attuale regolamentazione, imposta unilateralmente dalla FIFA, ha dimostrato, ormai da tempo, di essere
insostenibile. Pertanto, secondo il Segretario Generale, il mercato del lavoro nel calcio professionistico dovrebbe essere coordinato da un sistema collettivo e inclusivo, nel quale le norme che incidono sulle condizioni di lavoro e sullo status occupazionale dei calciatori siano oggetto di negoziazione tra le parti sociali, includendo le associazioni nazionali dei calciatori e la loro associazione globale, FIFPRO.
David Terrier, Presidente di FIFPRO Europa, ha invece evidenziato l’importanza della Sentenza, sostenendo che essa rappresenterà, senza ombra di dubbio, una rivoluzione nella governance del calcio in Europa, in particolare per quanto concerne la regolamentazione del mercato del lavoro. La CGUE, infatti, ha sottolineato che la FIFA “non è stata incaricata da alcuna autorità pubblica della tutela dei lavoratori” e che le normative attuali non appaiono “idonee a garantire la protezione dei calciatori professionisti” (Corte di Giustizia, sentenza del 4 ottobre 2024, Fédération internationale de football association (FIFA) c. BZ, causa C-650/22, p.99) In altri termini, la regolamentazione del mercato del lavoro deve essere effettuata attraverso leggi nazionali o mediante accordi collettivi tra le parti sociali.
b. Il parere dell’ECA
Diverso è il parere della European Club Association (l’“ECA”) che, pur riconoscendo che la Sentenza della Corte ha sollevato delle preoccupazioni, ha osservato che le disposizioni contestate riguardano solo alcuni aspetti specifici delle RSTP della FIFA, facendo salvo, di conseguenza, il sistema dei trasferimenti nel suo complesso. L’ECA ha posto l’accento sul fatto che la Corte ha comunque riconosciuto la legittimità delle regole volte a garantire l’integrità delle competizioni e la stabilità delle squadre, inclusa l’imposizione di sanzioni per la violazione dei contratti.
L’ECA ha ribadito come l’attuale sistema di trasferimenti riesca a bilanciare efficacemente la libera circolazione dei calciatori con la necessità di garantire stabilità contrattuale e coesione nelle squadre. Di particolare importanza, secondo l’ECA, è il fatto che questo sistema consente ai club di piccole e medie dimensioni di competere ai più alti livelli, attraverso meccanismi di distribuzione della ricchezza che favoriscono i club in grado di sviluppare talenti. In particolare, i meccanismi di solidarietà e il corrispettivo per il trasferimento di calciatori rappresentano strumenti efficaci per la redistribuzione delle risorse dai club più grandi a quelli più piccoli, sostenendo così un’equa competitività.
c. La posizione della FIFA e il quadro normativo internazionale
La FIFA, nella sua dichiarazione iniziale a seguito della sentenza sul caso Diarra, ha ribadito che il sistema dei trasferimenti internazionali è stato migliorato nel corso degli anni per il beneficio di tutti gli attori coinvolti: le squadre, i calciatori, le leghe e le associazioni affiliate. La FIFA ha osservato che l’attuale quadro regolamentare garantisce non solo la stabilità e lo sviluppo dei calciatori, ma anche la salvaguardia dell’integrità delle competizioni.
A conferma dell’impatto sulla tenuta del sistema calcistico rappresentato dalla Sentenza, il 14 ottobre la FIFA ha rilasciato una dichiarazione attraverso il suo rappresentante legale, Emilio Garcia Silvero, per chiarire ulteriormente la sua posizione in merito alle implicazioni future della Sentenza stessa.
Secondo il legale, la Sentenza non implicherebbe la fine del sistema di trasferimenti come lo conosciamo oggi. Il sistema internazionale dei trasferimenti è composto da molteplici elementi, come le regole sui periodi di tesseramento, le sanzioni sportive, i meccanismi di indennizzo per la formazione dei giovani calciatori, i trasferimenti internazionali dei minori e la risoluzione delle controversie,
elementi che non sono stati toccati dalla sentenza. Il legale ha ribadito che la FIFA mantiene il proprio ruolo di organo di governo del calcio mondiale e la legittimità di regolamentare il calcio internazionale, in particolare per quanto riguarda la protezione dell’integrità delle competizioni sportive.
È stato inoltre sottolineato che la decisione non mette in discussione la validità dei contratti tra calciatori e club. La Sentenza, infatti, conferma la validità dei contratti e ribadisce che nessun giocatore o club può unilateralmente interrompere un contratto valido senza giusta causa ed eventuali conseguenze. La FIFA continua ad avere il compito di stabilire e far rispettare un quadro normativo che includa regole per la stabilità contrattuale, i trasferimenti e molti altri argomenti di rilevanza internazionale.
Alle dichiarazioni di Emilio Garcia Silvero hanno fatto seguito una serie di azioni poste in essere direttamente dalla FIFA.
In particolare, il 17 ottobre la FIFA ha annunciato di avere aperto un Global Discussion Forum sul proprio sito per invitare la comunità calcistica mondiale a partecipare a un processo di consultazione riguardante l’articolo 17. L’iniziativa mirava a dare avvio a un dialogo globale con i principali interessati per determinare e raccogliere opinioni e proposte costruttive da parte di tutti gli stakeholder coinvolti.
Il 25 novembre 2024, anche alla luce delle osservazioni ricevute dai principali stakeholder, il Presidente del Comitato Disciplinare della FIFA ha disposto la sospensione temporanea di alcune misure disciplinari previste dalle RSTP tra cui (i) le sanzioni previste dall’articolo 17 delle RSTP nei confronti dei calciatori per il mancato rispetto delle sanzioni finanziarie sancite da lodi del FIFA Football Tribunal;
(ii) le sanzioni previste dall’articolo 6 dell’allegato 2 delle RSTP nei confronti degli allenatori per il mancato rispetto delle sanzioni finanziarie sancite da lodi; e (iii) le sanzioni previste dall’articolo 17, comma 2 delle RSTP nei confronti dei club per il principio di responsabilità solidale. La sospensione si estende anche ai provvedimenti adottati dal Comitato Disciplinare della FIFA successivamente a una decisione del FIFA Football Tribunal.
Infine, in data 23 dicembre 2024, la FIFA ha introdotto un quadro normativo provvisorio per le RSTP e le Procedural Rules del FIFA Football Tribunal, entrato in vigore il 1° gennaio 2025, apportando modifiche significative senza alterare i principi fondamentali dell’ordinamento, come la stabilità contrattuale. Tra le principali novità figurano: (i) la possibilità di risolvere un contratto per “giusta causa” qualora non sia ragionevolmente possibile continuare il rapporto in buona fede; (ii) criteri più rigorosi per il calcolo del risarcimento, basati sul principio dell’“interesse positivo”; (iii) procedure semplificate per il rilascio dell’ITC, per evitare che controversie contrattuali blocchino i trasferimenti.
3. Il diritto della concorrenza nel settore sportivo: la natura restrittiva delle disposizioni della FIFA ai sensi del diritto antitrust nel caso Diarra
Come anticipato, con la sentenza Diarra, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha messo nuovamente in luce la natura restrittiva di alcune disposizioni della FIFA. Come detto, oggetto della pronuncia, in questo caso, sono le norme del Regolamento RSTP della FIFA che disciplinano lo status dei calciatori, i requisiti che gli stessi devono soddisfare per partecipare al calcio organizzato, nonché il loro trasferimento tra club appartenenti ad associazioni diverse e, segnatamente le norme di cui agli articoli 9 e 17.
In estrema sintesi, la Corte – chiamata a pronunciarsi nell’ambito di un rinvio pregiudiziale ex art 267 TFUE, ossia lo strumento per mezzo del quale essa fornisce ai giudici nazionali elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione che servono loro per adottare una decisione nelle controversie che sono tenuti a dirimere – ha concluso che dette norme sono suscettibili di violare tanto l’articolo 45 TFUE in materia
di libera circolazione, quanto l’articolo 101 TFUE in materia di intese anticoncorrenziali. La valutazione definitiva sulle relative violazioni spetterà, poi, in ultima analisi al giudice del rinvio che, in base alle indicazioni fornite dalla Corte dovrà valutare se sia possibile dimostrare che tali norme:
1) sotto il primo profilo, “come interpretate e applicate nel territorio dell’Unione, non si spingono oltre quanto è necessario per perseguire l’obiettivo di garantire la regolarità delle competizioni di calcio tra club, mantenendo un certo grado di stabilità nell’organico dei club di calcio professionistico” e;
2) sotto il secondo profilo, se siano suscettibili di beneficiare di un’esenzione ai sensi del paragrafo
3 dell’articolo 101 TFUE, mediante argomenti ed elementi di prova convincenti, circa la
sussistenza di tutte le condizioni richieste a tal fine dalla norma.
Come si vedrà nella parte che segue, le indicazioni di merito fornite dalla Corte al giudice del rinvio, sulla base di una consolidata giurisprudenza, vanno decisamente nel senso di escludere la sussistenza nel caso di specie di elementi tali da sottrarre le disposizioni della FIFA ai divieti in parola. Ad avviso della Corte, infatti, il Regolamento, che è stato oggetto di un’analisi nei paragrafi che precedono, sembra avere sia un impatto diretto sul lavoro dei calciatori professionisti, disciplinandone i contratti di lavoro, sia un impatto indiretto sull’attività economica che origina da tale lavoro, ossia sull’esercizio del gioco del calcio a livello competitivo.
In particolare, la Corte, muovendo dalla constatazione che “la composizione delle squadre rappresenta uno dei parametri essenziali delle competizioni in cui i club di calcio professionistico si affrontano e che dette competizioni generano un’attività economica” rileva che “le norme di cui trattasi nel procedimento principale, sia che riguardino i contratti di lavoro, sia il trasferimento dei calciatori, incidono direttamente sulle condizioni di esercizio di tale attività economica e sulla concorrenza tra i club di calcio professionistico che la esercitano (v., per analogia, sentenza del 21 dicembre 2023, Royal Antwerp Football Club,C‑680/21, EU:C:2023:1010, punto 61)”. Da ciò discende che dette norme rientrano nell’ambito di applicazione degli articoli 45 e 101 TFUE.
La Corte, dunque, imposta l’analisi delle fattispecie alla luce delle due disposizioni eurounitarie sottolineando preliminarmente che “poiché questi due articoli del Trattato FUE perseguono ciascuno uno scopo proprio, prevedono condizioni di applicazione loro proprie, la loro applicazione non è reciprocamente esclusiva e la loro inosservanza, ove accertata, non comporta le stesse conseguenze, occorre che la Corte li interpreti in successione, come chiede il giudice del rinvio”. La precisazione, lungi dall’essere meramente redazionale, è tesa a rimarcare sin da subito che nelle analisi che si appresta a fare, le innegabili specificità che l’attività sportiva presenta, e che possono ravvisarsi anche nell’esercizio dello sport come attività economica “possono essere prese in considerazione in sede di applicazione degli articoli 45 e 101 TFUE, fermo restando, tuttavia, che detta considerazione può avvenire unicamente nel quadro e nel rispetto delle condizioni e dei criteri di applicazione previsti in ciascun di detti articoli”(Corte di Giustizia, causa C-650/22, cit., p. 75- 83).
Ciò al fine di operare un distinguo sulla valenza che, nel caso di specie, le considerazioni relative alla necessità di assicurare la stabilità contrattuale possono avere in concreto nella valutazione ai sensi delle due disposizioni del TFUE e porre le basi per riaffermare il principio di una nota giurisprudenza (già applicato in ambito sportivo), secondo cui l’esistenza di motivi imperativi di interessi generale (ad esempio di portata etica) non possono in nessun caso giustificare restrizioni per oggetto dell’articolo 101 TFUE. E fin qui, invero, la sentenza non ha un carattere particolarmente innovativo, giacché si innesta nella scia delle pronunce già richiamate. L’elemento di novità, piuttosto, risiede, come si vedrà, nelle considerazioni svolte dalla Corte sulla qualificazione delle restrizioni in termini di no-poaching agreements, in linea con i nuovi trend seguiti dalla Commissione europea e dalle autorità di concorrenza in Europa e oltre confine. La Corte ha chiaramente osservato che le disposizioni che assoggettano i calciatori a rischi finanziari e
legali significativi, oltre che imprevedibili, in caso di una a, assurgono, nella sostanza, al rango di accordi di non assunzione tra i club calcistici (i c.d. no-poaching agreements). Le disposizioni in esame, quindi, vengono interpretate come un divieto generale, assoluto e permanente di reclutare unilateralmente i calciatori già tesserati da club concorrenti. Si tratta di una pratica atta a falsare le dinamiche del gioco concorrenziale e la tenuta del mercato interno e che, pertanto, rientrerebbe, a tutti gli effetti, secondo la Corte, nel perimetro delle restrizioni per oggetto de ai sensi dell’articolo 101 TFUE.
Seguendo l’impostazione della Sentenza, qui di seguito, si analizzano i temi centrali e le relative
implicazioni.
a. La restrizione alla libera circolazione dei calciatori
Come noto, l’articolo 45 TFUE tutela la libera circolazione dei lavoratori ed è contrario a qualsiasi misura che possa ostacolare o comunque sfavorire i cittadini dell’Unione nello svolgere un’attività economica in un altro Stato membro diverso da quello di origine, impedendo loro di abbandonarlo o dissuadendoli dal farlo.
Nel caso di specie, secondo la Corte, le RSTP violerebbero la disciplina sulla libera circolazione di cui all’articolo 45 TFUE poiché costituiscono un ostacolo al trasferimento dei calciatori professionisti. In particolare, la Corte nella sua Sentenza, sottolinea il fatto che le norme “sono chiaramente idone(e) a dissuadere (i nuovi club) dal tesserare tali calciatori” anche a causa degli elevati rischi legali, finanziari (peraltro intesi come significativi oltre che imprevedibili) e sportivi che vengono imposti a tutti i soggetti coinvolti (Corte di Giustizia, causa C-650/22, cit., p. 92). Più nel dettaglio - e richiamando integralmente quanto già illustrato nei paragrafi che precedono - le norme sul trasferimento internazionale dei calciatori e sul loro tesseramento (disciplinate rispettivamente all’articolo 17 e all’articolo 9 delle RSTP) precludono, nel caso di una rottura patologica del rapporto contrattuale con un club, la possibilità per i calciatori di ricevere offerte di lavoro certe e incondizionate da parte dei club stabiliti in altri Stati membri.
In questo scenario, la Corte tiene a precisare che l’adozione di tali regole potrebbe essere giustificata dall’esistenza di un obiettivo legittimo di interesse generale compatibile con il Trattato. Un tale obiettivo, tuttavia, dovrebbe rispettare il principio di proporzionalità e non avere una natura puramente economica. Al riguardo, la FIFA ha affermato che la necessità di mantenere un certo grado di stabilità nell’organico dei club e nella composizione delle “rose”, oltre alla necessità di garantire una continuità nei contratti di lavoro dei calciatori, giustifica l’esistenza di tutte quelle norme volte a regolare i trasferimenti di calciatori, visto e considerato che la composizione delle squadre rappresenta uno dei parametri essenziali delle competizioni a livello professionistico.
Tuttavia, per la Corte, se è vero prima facie che l’ostacolo al trasferimento potrebbe trovare una valida giustificazione nella stabilità della formazione della squadra; è altrettanto vero, che tale stabilità, più che essere uno scopo legittimo di interesse generale, è “uno dei modi possibili di contribuire al perseguimento (dello stesso, che consiste) nel garantire la regolarità delle competizioni di calcio tra club” (Corte di Giustizia, causa C- 650/22, cit., p. 91). Alla luce di ciò, la Corte ritiene di poter concludere che le regole imposte dalla FIFA sembrano andare ben oltre quanto necessario per raggiungere l’obiettivo richiamato, non soddisfacendo il principio di proporzionalità, ossia uno dei principi cardine del diritto dell’Unione Europea (Corte di Giustizia, causa C-650/22, cit., p. 104).
Sulla base di tali linee interpretative tracciate dalla Sentenza, spetterà poi al giudice nazionale del rinvio (la Cour d’appeal de Mons avanti la quale la FIFA ha proposto appello), stabilire se le RSTP, nella parte che regolano la procedura di trasferimento internazionale dei calciatori e il loro tesseramento, siano effettivamente contrarie alla libera circolazione dei lavoratori di cui all’articolo 45 TFUE o se, al contrario,
sulla base di un’attenta valutazione, e contrariamente a quanto indicato dalla Corte, siano lo strumento necessario per raggiungere un obiettivo di interesse generale che, come ricordato, potrebbe configurarsi nel garantire la stabilità delle composizioni dei club.
b. La restrizione della concorrenza per oggetto e la mancata applicabilità delle esenzioni
La Corte, inoltre, con valutazione separata ha stabilito che le stesse regole della FIFA costituiscono delle restrizioni della concorrenza “per oggetto” poiché limitano la possibilità dei vari club di competere tra loro nell’assicurarsi i calciatori che siano già parte di un rapporto contrattuale.
Ripercorrendo quanto già affermato dai giudici comunitari nelle altre sentenze richiamate (tra cui quella relativa al caso European Superleague Company), la Corte ricorda che la FIFA è “un’associazione di imprese” di diritto privato che ha lo scopo di disciplinare, organizzare e controllare il gioco del calcio, nella misura in cui lo stesso genera una attività economica. Ne consegue che la regolamentazione adottata dalla FIFA è qualificabile come una “decisione di associazione di imprese” volta, nel caso di specie, ad adottare o attuare un insieme di norme relative ai contratti di lavoro e ai trasferimenti dei calciatori di calcio, che rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 101 TFUE (Corte di Giustizia, Grande sezione, sentenza del 21 dicembre 2023, causa C-333/21). In particolare, per ritenere che una decisione di associazione di imprese ricada nel divieto di cui al paragrafo 1, articolo 101 TFUE, è necessario dimostrare che il comportamento di specie abbia per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza. Al riguardo, la Corte rammenta che l’analisi degli effetti è solo eventuale, giacché non necessaria qualora il comportamento risulti avere un oggetto anticoncorrenziale.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che sia restrittiva la normativa con cui la FIFA prevede che la risoluzione senza giusta causa da parte di un giocatore nei confronti del club di appartenenza genera l’obbligo per il calciatore - in solido con il nuovo club - di pagare una indennità significativa calcolata sulla base di diversi criteri. In particolare, dopo aver rammentato che possono essere restrittive della concorrenza non solo le decisioni di associazioni di imprese relative a prodotti o servizi commercializzati dalle imprese, “ma anche (le decisioni che riguardano) le risorse di qualsiasi natura di cui tali imprese hanno bisogno per realizzare i prodotti e i servizi” di cui sopra (Corte di Giustizia, causa C-650/22, cit., p.129) la Corte, rispetto al caso specifico, rileva che ciò che restringe la concorrenza è l’impossibilità di reclutare incondizionatamente i lavoratori/ calciatori che hanno risolto senza giusta causa il contratto di lavoro e che, in quanto lavoratori professionisti, costituiscono a tutti gli effetti delle risorse essenziali, capaci di incidere sulla dinamica concorrenziale nel gioco del calcio. Su tali basi, secondo la Corte, è chiaro che il sistema regolatorio disposto dalla FIFA controlla anche i calciatori sotto contratto, precludendo loro un tesseramento libero e incondizionato da parte di vari club. La soluzione rimarrebbe dunque quella di un trasferimento negoziato tra il club cedente e il club cessionario. In altri termini, i calciatori professionisti sono limitati nella libertà dei loro movimenti, oltre che soggetti a rischi di vario ordine che pregiudicano da ultimo la tenuta dell’attività economica generata dal gioco del calcio. Inoltre, ogni giocatore - che è parte di un procedimento volto al pagamento dell’indennità verso il club di appartenenza - viene automaticamente privato della possibilità di ottenere il rilascio dell’ITC.
Alla luce di quanto sopra, la Corte afferma che le RSTP non solo rientrano nel raggio applicativo del divieto di cui all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, ma che le stesse si qualificano come “restrizioni per oggetto”, i.e. dannose “di per sè” della concorrenza tra i club, in quanto i calciatori sotto contratto sono cristallizzati nella loro posizione e privati di una libera mobilità.
Accertata in modo deciso la natura restrittiva per oggetto dei comportamenti imposti dalle RSTP, la Corte, sulla scia della giurisprudenza consolidata, esclude che vi siano gli estremi per sottrarre le fattispecie
sottoposte al suo esame dall’applicazione dell’art. 101 TFUE. Infatti - pur riconoscendo che, in linea di principio, non ogni accordo tra imprese o ogni decisione di una associazione di imprese restrittivo ricada necessariamente sotto il divieto sancito all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE - (sul punto rammenta una nota, e spesso contestata giurisprudenza, ribadita anche nella sentenza European Superleague Company) secondo cui tale esclusione non può trovare applicazione in presenza di comportamenti che, lungi dal limitarsi ad avere per «effetto» intrinseco quello di restringere, perlomeno potenzialmente, la concorrenza, limitando la libertà di azione di talune imprese, presentano, nei confronti di tale concorrenza, un grado di dannosità che giustifica la considerazione che essi abbiano per «oggetto» stesso di impedirla, di restringerla o di falsarla (sentenze del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, punto 186, e del 25 gennaio 2024, Em akaunt BG, C‑438/22, punto 32). Infatti, il grado di dannosità di tali comportamenti in termini di concorrenza (ossia il pregiudizio diretto o indiretto che essi possono causare agli utenti e ai consumatori intermedi o finali sui diversi settori o mercati interessati) è troppo rilevante per consentire di considerarli proporzionati.
In altri termini, secondo la Corte qui ci si trova in una situazione assai diversa da quella della sentenza European Superleague Company, – che, lo si ricorda, sul punto specifico, riguardava particolari criteri adottati dal Comitato olimpico internazionale in materia di antidoping – non considerati soggetti all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE “benché limiti la libertà d’azione degli atleti ed abbia per effetto inerente di restringere la potenziale concorrenza tra di loro […] con lo scopo di preservare lo svolgimento leale, integro e oggettivo della competizione sportiva, di assicurare agli atleti pari opportunità, di proteggere la loro salute e di far rispettare i valori etici che sono l’essenza dello sport, tra i quali figura il merito” (Corte di Giustizia, causa C- 333/21, cit., p.184). Un obiettivo legittimo di ordine etico o deontologico che disciplina l’esercizio di una attività professionale, infatti, non è idoneo a giustificare la restrizione della concorrenza per oggetto.
Residua, dunque, ad avviso della Corte solo una possibile analisi ex paragrafo 3, articolo 101 TFUE, il cui test, però, come essa stessa ricorda è assai più rigoroso. In altri termini, nel caso di specie, le norme che regolano lo status e il trasferimento internazionale dei calciatori, potrebbero superare il loro carattere anticoncorrenziale, solo in presenza delle quattro condizioni cumulative previste dal paragrafo 3, dell’articolo 101 TFUE. Esse, cioè, dovrebbero (i) consentire di realizzare incrementi di efficienza; (ii) assicurare che una parte congrua degli utili avvantaggi gli utilizzatori; (iii) prevedere solo restrizioni indispensabili per realizzare gli incrementi di efficienza e (iv) non consentire alle imprese di eliminare la concorrenza effettiva per una parte sostanziale dei servizi di cui trattasi. Relativamente al caso Diarra, la Corte osserva che, le RSTP impongono una restrizione per oggetto “generalizzata drastica e permanente” e, in quanto tale, non idonea a soddisfare il carattere indispensabile o necessario di cui al punto sub iii). Ciò significa, in breve, che lo scopo del Regolamento della FIFA, sarebbe realizzabile con misure meno restrittive per la concorrenza. In particolare, ad avviso della Corte, le RSTP non potrebbero essere giustificate né dalle specificità del settore calcistico, né tantomeno dagli eventuali obiettivi di interesse pubblico (i.e. la stabilità contrattuale dei calciatori e la volontà di garantire la regolarità delle competizioni inter-club) che, per quanto legittimi, non giustificano il sistema normativo imposto che risulta, dunque, sproporzionato rispetto agli stessi.
Anche in questo caso, tutte le valutazioni svolte dalla CGUE pur limitandosi a delle indicazioni interpretative, escludono – in linea con l’opinione espressa dall’Avvocato Generale - la sussistenza nel caso di specie dei requisiti necessari per beneficiare di un’esenzione individuale. In concreto, spetterà alla Cour d’appeal de Mons determinare se l’ampiezza delle restrizioni fissate dalle RSTP sia proporzionata e indispensabile al raggiungimento di un mercato competitivo ed efficiente.
c. Le pratiche anticoncorrenziali nel sistema di trasferimento dei calciatori: no-poaching agreements
Come anticipato, nel caso di specie, la Corte, oltre a fare un utile stato dell’arte della giurisprudenza in ambito calcistico, apre la strada, sotto il profilo antitrust, a una lettura innovativa, o comunque, moderna dei comportamenti che riguardano il trattamento dei calciatori. Per usare questa volta termini sportivi, nel completare la “tripletta” o un “Hat trick”, la Corte tiene a precisare che le disposizioni in esame limitano o controllano uno dei parametri essenziali della concorrenza che può sorgere tra i club di calcio professionistico – vale a dire il reclutamento di calciatori di talento, a prescindere dal club o dal luogo in cui si sono formati – che possono consentire alla squadra di appartenenza di vincere in occasione degli incontri con la squadra avversaria. E sotto questo profilo ricorda che l’organo di governo belga ha sottolineato che la limitazione e il controllo del tesseramento dei calciatori professionisti incide sia sul “«mercato a monte o di approvvigionamento» rappresentato, sotto il profilo economico, dall’attività di reclutamento dei calciatori, ma anche sul «mercato a valle», rappresentato, sotto il medesimo profilo, dalle competizioni di calcio tra club” (Corte di Giustizia, sentenza del 21 dicembre 2023, SA Royal Antwerp Football Club c. URBSFA e UEFA, causa C-680/21, punto 107).
Alla luce di quanto sopra, sembra potersi affermare che la Sentenza dia - seppur per inciso - una lettura moderna delle disposizioni FIFA, evocando il tema delle c.d. pratiche anticoncorrenziali di no-poaching agreemnts (accordi di non assunzione). Per tal via, la volontà della giurisprudenza comunitaria sembra cogliere i nuovi trend del diritto antitrust evidenziati nel Policy Brief “Antitrust Issues in Labour Market” della Commissione europea.
In questo senso, la Corte ha chiaramente osservato che gli accordi tra i club andrebbero a “compartimentare artificiosamente i mercati nazionali e locali, a vantaggio dell’insieme dei club” (Corte di Giustizia, causa C- 333/21, cit., p. 145), mentre i calciatori sarebbero limitati tout court nell’avanzare verso posizioni lavorative più qualificate. Le norme FIFA finirebbero dunque per fissare un divieto di reclutamento “generale, assoluto e permanente” che comporta una paralisi nella ripartizione delle risorse di cui i club si servono per affrontare le competizioni calcistiche. A ben considerare, infatti, la distribuzione inefficiente del talento può ostacolare un gioco equo, un sistema innovativo e finisce per avere impatti negativi sul buon funzionamento del mercato.
Tuttavia, per quanto la Corte sembri allinearsi integralmente alle nuove frontiere esplorate dalla Commissione europea nell’area del diritto del lavoro, ad una più attenta considerazione della vicenda emerge una differenza alquanto significativa. La Commissione, infatti, secondo quanto emerge dalle Conclusioni dell’Avvocato Generale ha ravvisato nelle disposizioni FIFA in esame non una restrizione per oggetto quanto una restrizione per effetto (v. §50 delle conclusioni). In particolare, ad avviso della stessa, dette disposizioni - tenuto conto del loro contenuto, del loro contesto economico e giuridico e degli scopi dalle stesse perseguiti (ossia l’applicazione limitata ai soli casi di risoluzione del contratto senza giusta causa) non si possono ritenere restrittive per oggetto giacchè non hanno “alcuna incidenza sulla possibilità per i club di farsi una libera concorrenza ingaggiando calciatori sia alla scadenza del contratto che li vincola alla loro precedente società sia durante la vigenza di detto contratto, purché un siffatto tesseramento sia convenuto da tutti gli interessati e rispetti le diverse norme temporali e sostanziali che disciplinano il tesseramento dei calciatori”. In altri termini, da quanto sopra, sembra possibile concludere che secondo la Commissione una restrizione limitata al solo momento patologico, della risoluzione senza giusta causa, è sì una restrizione della concorrenza, ma non un vero e proprio no-poaching agreement, qualificato invece nel suo Competition Policy Brief come una pratica “likely to infringe Article 101 TFEU by object”.
4. Effetti e conclusioni
La decisione resa all’esito del caso Diarra, sebbene non abolisca il sistema calcistico dei trasferimenti esistente, ha avviato un dibattito riguardo a potenziali modifiche. Tra queste si propone l’introduzione di clausole predefinite per regolare il recesso e fissare criteri oggettivi in grado di garantire maggiore stabilità e trasparenza. In particolare, uno dei cambiamenti più significativi potrebbe riguardare il metodo di calcolo dell’indennità in caso di recesso senza giusta causa.
La Corte ha esaminato in diverse occasioni questo aspetto, sollevando critiche fondamentali verso l’attuale impianto regolamentare. Il metodo di calcolo attualmente in vigore è stato infatti ritenuto eccessivo e non proporzionato, evidenziando uno squilibrio che contrasterebbe con i principi dell’Unione Europea. I criteri utilizzati dalla FIFA per determinare l’importo delle indennità si rivelerebbero imprecisi e non sempre oggettivi, portando a richieste di indennizzo che potrebbero superare il danno effettivamente subito.
Inoltre, secondo la Corte, l’attuale meccanismo di calcolo scoraggerebbe eccessivamente i calciatori dalla possibilità di recedere dai propri contratti per cercare nuove opportunità professionali, ostacolando così la loro mobilità lavorativa e, in alcuni casi, contribuendo alla prematura cessazione delle loro carriere.
È fondamentale adottare un approccio equilibrato nell’eventuale riforma del sistema, posto che una revisione dell’articolo 17 e l’eventuale rimodulazione o eliminazione delle sanzioni in caso di recesso senza giusta causa potrebbe esporre i club europei a comportamenti abusivi da parte di calciatori e club. Peraltro, non può essere ignorato come le conseguenze di una revisione del sistema avrebbero necessariamente impatti diversi sui club con maggiori disponibilità economiche rispetto a quelli di dimensioni più ridotte. Questi ultimi, infatti, potrebbero vedere diminuita la loro capacità di tutelare adeguatamente la stabilità contrattuale dei propri asset principali, ossia il diritto alle prestazioni sportive dei propri calciatori. Inoltre, anche la disciplina delle cosiddette indennità di formazione (c.d. training compensation) della FIFA potrebbe essere minata da una possibile revisione del sistema. Infatti, poiché tale indennità spetta ogni volta che un calciatore professionista viene trasferito fino alla fine dell’anno solare in cui compie 23 anni, incentivare la possibilità di recedere senza giusta causa comprometterebbe evidentemente anche la possibilità per i club che hanno formato il calciatore di avere accesso a tale indennità, prevedendo tale diritto esclusivamente per l’ultimo club ad aver tesserato il calciatore.
In conclusione, è possibile affermare che la Sentenza si inserisca in quel filone di stretta connessione tra il diritto della concorrenza e il mondo dello sport. La decisione offre una lettura innovativa delle norme antitrust, il cui raggio di applicazione sembra essere destinato ad una continua estensione anche al settore sportivo. Solo il tempo ci dirà se le misure che verranno adottate per allineare il sistema, unitamente all’eventuale eliminazione delle sanzioni in caso di recesso senza giusta causa, saranno effettivamente in grado di proteggere i club europei dal rischio di comportamenti opportunistici da parte di calciatori e club terzi. Non ci resta che attendere la decisione del giudice nazionale del rinvio a cui spetterà il compito di applicare la legge servendosi, del caso, dell’esercizio interpretativo svolto dalla Corte. Solo con la decisione del giudice belga sarà effettivamente possibile verificare se il diritto dell’Unione Europea segnerà un altro punto a favore di una ricerca di proporzionalità nel settore calcistico.