TESTO INTEGRALE CON NOTE E BIBLIOGRAFIA

Cercherò di essere breve, ordinato e non mi farò prendere dalla passione del discorso.
Questa tavola rotonda si colloca in un momento molto particolare per le sorti dell’Unione europea. Esattamente un mese fa a Strasburgo sono state presentate le conclusioni della Conferenza sul futuro dell’Europa che dovrebbe portare a modificare il Trattato di Lisbona. Le conclusioni sono composte da 49 raccomandazioni e 325 azioni, suddivise in 9 ambiti di attività, tra i quali: la trasformazione digitale. Quest’ultimo ambito di attività ha acquisito - soprattutto nell’ultimo biennio grazie anche al Recovery Plan – una centralità nel rilancio dell’economia continentale. Proprio il Recovery Plan assume la digitalizzazione, insieme alla dimensione green e all’inclusione sociale, come i pilastri del modello di sviluppo europeo.
Parleremo oggi, in particolare, del tema dell’Intelligenza Artificiale (IA) sul lavoro e nell’impresa.
Si tratta di una IA impiegata nel rapporto con i lavoratori e le lavoratrici e, giustamente, la proposta di Direttiva sul lavoro tramite piattaforme digitali, attualmente in discussione al Parlamento europeo, per quanto riguarda la normativa sull’IA e il management algoritmico non distingue più tra lavoratore subordinato e lavoratore autonomo.
La proposta di Direttiva sopra citata è un anello importante del Pilastro europeo dei diritti sociali (si incastona dentro al Piano di Azione relativo al Pilastro ), ma è anche un tassello della strategia sul digitale dell’Unione. Va quindi verificato il nesso di coerenza con le altre iniziative strategiche nel settore digitale promosse dalla Commissione, come il Regolamento n. 2022/868 “relativo alla governance europea dei dati”, la proposta di Regolamento sul “mercato unico dei servizi digitali”, la proposta di Regolamento su “mercati digitali equi ed aperti”, la proposta di Regolamento che stabilisce regole armonizzate sull’IA e il programma strategico per il 2030 "Percorso per il decennio digitale" (Path to the Digital Decade) concordato nel luglio 2022 tra Consiglio e Parlamento europeo .
Forse la proposta di Direttiva sul lavoro tramite piattaforme digitali presenta meno vizi di quelli che invece emergono nella proposta di Regolamento sull’IA. Quest’ultimo atto normativo in realtà fa girare tutte le regole prudenziali sulla buona volontà di colui che costruisce l’IA e che poi sarà il fornitore dell’IA. In sintesi, il soggetto fornitore dell’IA è oberato di regole, ma la conformità alle regole se la valuta lui stesso . E soltanto in un momento successivo, cioè quando la macchina già opera e il danno l’ha già prodotto, interviene il soggetto pubblico (l’autorità designata come autorità nazionale) e dice: fermi tutti!
D’altra parte, i Capi III e IV della proposta di Direttiva citata introducono un innovativo insieme di diritti – a favore di ogni operatore (anche autonomo) - alla trasparenza delle operazioni di controllo ed etichettatura condotte dagli algoritmi ed alla trasparenza e certezza dei rapporti di lavoro in corso anche rispetto alle autorità amministrative ed agli altri soggetti coinvolti. La Direttiva afferma che la macchina deve essere trasparente, cioè deve dire al lavoratore come sta funzionando, perché questa macchina guarda non solo il momento dell’assunzione, ma anche tutto il momento della gestione del rapporto di lavoro: l’assegnazione delle mansioni, il tempo di lavoro, lo svolgimento del rapporto, il controllo sulla qualità dell’esecuzione. Tutto il rapporto di lavoro viene automatizzato ed allora, giustamente, al prestatore di lavoro vanno riconosciuti una serie di diritti, come individuati dagli artt. 6 e seguenti.
Gli interrogativi che sorgono sono molti: che rapporto c’è tra le forme di garanzia della trasparenza nelle gestione delle piattaforme, e di conoscenza della forza lavoro che vi opera, e le altre iniziative strategiche nel settore digitale promosse dalla Commissione, come il Regolamento n. 2022/868 “relativo alla governance europea dei dati” (Data Governance Act), la proposta di Regolamento sul “mercato unico dei servizi digitali” (Digital Services Act), la proposta di Regolamento su “mercati digitali equi ed aperti” (Digital Markets Act) e la sopra citata proposta di Regolamento sull’IA? Che tipo di obblighi (o di deroghe) potranno derivare da queste iniziative legislative dell’Unione, che si vanno ad aggiungere alla proposta di Direttiva sul lavoro mediante piattaforme digitali?
Ci sono molte cose positive nel testo attuale della proposta di Direttiva, ma c’è un piano che la Commissione non ha voluto guardare. La Direttiva non promuove l’attività sindacale e non consente ai contratti collettivi di disciplinare alcuni aspetti del rapporto di lavoro – come, ad esempio, avviene nel caso della normativa interna sui ciclofattorini urbani (Capo V-bis, d.lgs. n. 81/2015), e non ha una prospettiva di partecipazione ex ante nel processo di disegno dell’algoritmo . Il sindacato viene informato certo (cfr. art. 9 della proposta di Direttiva), ma essere informati non è sufficiente. Occorrerebbe invece prevedere la partecipazione dell’organizzazione sindacale alla fase di disegno dell’algoritmo, altrimenti la tecnica rischia di sopraffare il prestatore di lavoro.

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