TESTO INTEGRALE CON NOTE E BLBIOGRAFIA

testo della sentenza

Un tema controverso, relativo alla natura del rapporto previdenziale e, cioè, se esso sia assicurativo ovvero rispondente a finalità pubblicistiche, è stato risolto dal diritto vivente.
Con la sentenza 8 marzo 2022 n. 7514, le SS.UU. della Corte di Cassazione hanno affermato che l’INPS è litisconsorte necessario ogniqualvolta il lavoratore chieda la condanna del datore di lavoro al pagamento, di contributi omessi in favore dell’ente previdenziale .
Secondo la sentenza "Deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della

 

riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, c.c., si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo".
E’ stato risolto così, dalle Sezioni Unite, un contrasto della giurisprudenza di legittimità della sezione lavoro, tra l’ipotesi di un litisconsorzio necessario dell’INPS e del concessionario e quella di un litisconsorzio suscitato dalla chiamata in giudizio a istanza di parte o d’ufficio, relativamente al caso in cui un datore di lavoro, venuto a conoscenza dell’iscrizione a ruolo di un suo debito per contributi previdenziali, chiami in giudizio il concessionario alla riscossione, contestando la sussistenza della pretesa creditoria, a cagione della mancanza di notifica della cartella di pagamento, e la prescrizione del credito.
Secondo la pronunzia della S.C., la legittimazione passiva spetta esclusivamente all’ente impositore e quindi all’INPS, anche se la questione di merito relativa alla prescrizione, è derivante dalla omessa notifica della cartella esattoriale da parte del concessionario.
Con la sentenza n. 7514 del 08.03.2022, quindi, la Cassazione a Sezioni Unite ha affermato non sussistere litisconsorzio necessario tra la parte che impugna la cartella per contributi previdenziali arretrati, l'ente impositore e il concessionario della riscossione, essendo solo il titolare del credito, l’INPS, legittimato a controdedurre in merito alla pretesa creditoria.
I giudici di legittimità hanno innanzitutto rilevato la nullità del giudizio per difetto di integrità del contraddittorio, attesa la mancata chiamata, in entrambi i gradi di merito, dell’INPS.

 

La Suprema Corte ha anche precisato, come la mancata integrazione del contraddittorio non comporta l’inammissibilità della domanda, quanto invece ad un litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., che comporta la nullità del
giudizio, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, fatto salvo il limite del giudicato.
Con la sentenza in commento il ruolo dell’ente previdenziale viene confermato allo stesso tempo attivo e passivo nell’ambito del rapporto trilaterale , avendo piena legittimazione processuale e un autonomo interesse giuridico da agire nel giudizio, tali da determinarne la qualità di litisconsorte necessario.
E’ stato ribadito così, dalla Suprema Corte, che il prisma previdenziale risulta non avere una struttura assicurativa, rispondendo la sua costituzione ed il suo funzionamento ad un superiore interesse pubblico che impegna lo Stato ad assicurare ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria, secondo lo schema dell’art. 38, comma 2, della Costituzione. Ne deriva che l’intero sistema previdenziale è improntato ad un principio di solidarietà, che si può considerare species della solidarietà realizzata attraverso l’imposizione fiscale generale e che il rapporto tra contributi e prestazioni va inteso, più che in termini di corrispettività, in termini di strumentalità.
Pur nella sua configurazione bipartita, l’art. 38 Cost. nella sua corretta interpretazione legata ai principi di cui agli artt. 2 e 3 della stessa Carta fondamentale, è ancorato ad una prospettiva giuridica secondo cui il “rapporto previdenziale” si costituisce in via automatica e necessaria, all’atto stesso del verificarsi della situazione di fatto che giustifica l’instaurazione dell’obbligo contributivo, espressivo della sua rilevanza pubblicistica per sostenere il principio solidaristico perno del nostro Stato sociale .

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