testo integrale con note e bibliografia

1. Per le aziende che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione e che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per prolungata indisponibilita' dei locali aziendali, per cause non imputabili al datore di lavoro, su domanda dell'azienda, anche qualora si trovi in stato di liquidazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' autorizzare, con proprio decreto, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, un ulteriore periodo, in continuita' di tutele gia' autorizzate, di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2023, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze acquisito dai lavoratori dipendenti. Alle fattispecie di cui al presente comma non si applicano le procedure e i termini di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
2. I trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio della relativa spesa, informando con cadenza periodica il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa di cui al primo periodo, non potranno essere piu' accolte ulteriori domande. Alla copertura degli oneri di cui al primo periodo ((pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023 e a 0,9 milioni di euro per l'anno 2024)) si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Commento
Anche con l’entrata in vigore del Decreto in esame continuano le proroghe per le aziende in crisi e a chiusura aziendale in quanto in stato di liquidazione.
Con l’entrata in vigore della riforma degli ammortizzatori sociali effettuata con il D.lgs. n. 148/2015 che ha posto alcuni punti saldi nel sistema degli interventi passivi a sostegno del reddito dei lavoratori , si era stabilito che la Cassa Integrazione straordinaria non potesse essere attivata in caso di cessazione definitiva di attività aziendale o di un ramo di essa, a conferma della distinzione tra «strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro» e «strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria», dettati dalla legge di delega alla riforma Inoltre il precedente intervento regolatore della materia stabilito dalla Legge n. 92/2012, aveva previsto l’abrogazione, a decorrere dal 1º gennaio 2017, della CIGS a fronte di procedure concorsuali e il mantenimento dell’operatività dell’istituto, in tali settori, soltanto qualora sia garantita la continuazione dell’attività produttiva . Se si tiene inoltre presente che il D.lgs. n. 148/2015 ha previsto anche la revisione dei limiti di durata da rapportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e della cassa integrazione guadagni straordinaria e individuazione dei meccanismi di incentivazione della rotazione, in particolare nell’art. 4 e 22 , l’intento del legislatore di limitare gli interventi di cassa integrazione straordinaria e ordinaria a situazione temporanee e di effettiva ripresa dell’occupazione sembra un dato certo.
In realtà, fin dalla sua approvazione e negli anni successivi all’entrata in vigore del D.lgs. n. 148/2015 , avvenuta il 15 settembre 2015, si sono susseguiti una serie di interventi derogatori della norma che hanno trovato ulteriore spazio nella norma in esame .
L’ulteriore deroga prevista riguarda appunto le aziende, anche in stato di liquidazione, già destinatarie di un precedente decreto di ammissione alla CIGS, che non hanno potuto completare i piani di riorganizzazione e ristrutturazione industriale, oggetto della precedente autorizzazione, per motivi non imputabili al datore di lavoro. Il nuovo trattamento si prefigge di salvaguardare i livelli occupazionali delle aziende interessate e, contemporaneamente, di garantire una tutela del reddito per i lavoratori coinvolti dall’intervento, nella prospettiva di una definita riconversione dei siti industriali e una ripresa dell’attività lavorativa.
Si tratta in effetti di tutte quelle situazioni aziendali che non hanno ancora trovato una soluzione definitiva, soprattutto su impulso sindacale di non tagliare il cordone ombelicale con l’azienda in attesa di completare il piano di un’eventuale ripresa dell’attività aziendale, oppure che non sono riuscite a completare opportunamente il piano di riorganizzazione e di rientro delle maestranze in azienda per il quale ora il legislatore concede un’ulteriore proroga dell’ammortizzatore sociale fino al 31 dicembre 2023.
L’intervento legislativo di proroga, anche se di carattere generale, sembra in ogni caso essere ritagliato su situazioni specifiche a conoscenza del legislatore e delle “parti” in causa, dato che l’Inps con il proprio messaggio del luglio 2023 (di attuazione del decreto ) conferma che il nuovo periodo di intervento si colloca in continuità con il precedente e può coprire l’arco temporale che va dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2023, per un massimo, quindi, di 15 mesi complessivi” definendo così un arco temporale che non si rileva direttamente dalla norma ma da situazioni specifiche e/o decreti ministeriali in scadenza.
L’impianto delineato dall’articolo 30 del Decreto legge n. 48/2023 inoltre, continua il messaggio, prevede che il trattamento straordinario di integrazione ivi previsto venga concesso in deroga a tutti i limiti di durata (complessivi e singoli) definiti rispettivamente dagli articoli 4 e 22 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, compreso quello stabilito dal comma 4 del citato articolo 22 in forza del quale, per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del lavoro fino al massimo dell'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva per cui si richiede il trattamento, nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato. Al carattere specifico dell’intervento sovviene inoltre la precisazione che al nuovo periodo di trattamenti non si applicano le disposizioni in materia di consultazione sindacale e di iter procedimentale per la presentazione della domanda previste, rispettivamente, dagli articoli 24 e 25 del D.lgs. n. 148/2015, concedendo quindi un ulteriore “beneficio” alle imprese interessate .
Il comma 2 dell’articolo in commento si occupa inevitabilmente dell’allocazione delle risorse previste per tale operazione di proroga. I fondi stanziati sono reperiti nel limite massimo complessivo di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024, dal Fondo Sociale per la Occupazione e la Formazione. Si ricorda che tale Fondo viene gestito direttamente dalla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali presso il Ministero del Lavoro, a livello contabile e amministrativo. Tale Fondo è stato istituito dall'articolo 18, comma 1, lettera a) del Decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, in Legge 28 gennaio 2009, n. 2. All'interno del Fondo è confluito il Fondo per l'occupazione, istituito nel 1993, con l'obiettivo di finanziare misure straordinarie di politica attiva del lavoro per sostenere i livelli occupazionali. Gli interventi finanziati attraverso tale Fondo riguardano soprattutto contributi economici o sgravi contributivi concessi ai lavoratori per il sostegno al reddito e ai datori di lavoro per la stipula di determinate tipologie contrattuali, volte all'assunzione di specifiche categorie (giovani, donne, disoccupati, soggetti svantaggiati) che si trovano in una condizione di debolezza nel mercato del lavoro o a rischio esclusione sociale. A carico del Fondo Sociale Occupazione e Formazione (FSOS) sono comprese anche alcune misure per la tutela di particolari categorie di lavoratori (giornalisti, lavoratori esposti all'amianto, soci di cooperative).
Il monitoraggio dei nuovi stanziamenti stabiliti dall’art. 30 del D.l. n. 48/2023 qui in commento sono attribuiti all’Inps che con il richiamato messaggio ha stabilito i relativi obblighi contabili.

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