testo integrale con note e bibliografia

L’attenzione del Governo nella formulazione del Decreto si è indirizzata anche verso categorie di soggetti svantaggiati non solo verso le persone con disabilità ma anche i NEET (Not [engaged] in Education, Employment or Training), per il cui sostegno sono stati introdotti nuovi benefici (art. 27), che non sostituiscono ma vanno ad aggiungersi agli altri già operativi, a livello strutturale, nel nostro ordinamento in un rapporto non sempre di complementarità, creando gli ormai noti problemi di coordinamento e di sovrapponibilità.
Nel rispetto dell’art. 32 Reg. (UE) n. 651/2014 [di cui si è annunciata la proroga sino al 2026 con Comunicazione della Commissione C(2023) 1712 final del 3 marzo 2023] e al fine di sostenere l’occupazione giovanile è stato introdotto all’art. 27 del Decreto legge n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 85/2023, un nuovo incentivo, davvero limitato nel tempo, per i datori di lavoro privati che assumano a decorrere dal 1° giugno e sino al 31 dicembre 2023, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o part time, anche a scopo di somministrazione o con contratto di apprendistato professionalizzante, giovani NEET dai 15 anni di età, con assolto l’obbligo scolastico, e che non abbiano compiuto il 30° anno di età (29 anni e 364 giorni) e che siano iscritti al PON “Iniziativa Occupazione Giovani” che gestisce il Programma Garanzia Giovani. L’incentivo è concesso nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo di 12 mesi e viene erogato mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. Poiché l’incentivo è riconosciuto entro determinati limiti di spesa, anche in relazione alla ripartizione regionale disposta dal Decreto ANPAL n. 189 del 19 luglio 2023, pari a 24.400.00,00 euro per il 2023 e a 61.300.000,00 euro per il 2024, al comma 4 è stata prevista una specifica procedura di domanda e di concessione gestita telematicamente dall’INPS che a seguito dell’emanazione del decreto ANPAL si è espresso attraverso la circolare n. 68 del 21 luglio 2023 e il successivo messaggio n. 2923 del 10 agosto 2023, anche se si può già evincere che il datore di lavoro è messo nelle condizioni di conoscere prima dell’assunzione se v’è un’effettiva disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo che verrà erogato solo dopo l’avvenuta stipula del contratto di lavoro.
A differenza delle volte precedenti, la quantificazione del beneficio si concreta in un incentivo di tipo economico e non contributivo, parametrato alla retribuzione corrisposta. Tuttavia, qualora dall’utilizzo della misura scaturisca un credito per il datore di lavoro rispetto ai contributi dovuti per il rapporto incentivato, tale credito può essere utilizzato a conguaglio sull’intera posizione debitoria del datore di lavoro.
Il nuovo incentivo giovani può essere cumulato con quello under 36 della legge di bilancio 2023 (in deroga al regime di incumulabilità previsto dal citato art. 1, co. 114, L. n. 205/2017) o con altri esoneri o riduzioni previsti dalla normativa vigente, nei limiti massimi dovuti dalla normativa europea in materia di Aiuti di Stato (intendendosi per tali quelli di cui all’art. 32 Reg. 651/2014) e limitatamente ai periodi di applicazione degli stessi, con una riduzione della misura al 20% (in luogo del 60%) della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore NEET assunto. L’INPS, nel messaggio 10 agosto 2023, n. 2923, ha chiarito che la riduzione dell’incentivo al 20% della retribuzione mensile lorda imponibile in caso di cumulo con altri benefici previsti all’assunzione deve essere circoscritta alle sole ipotesi di cumulo con altre misure che comportino un vantaggio per il datore di lavoro e non anche nell’ipotesi dell’esonero contributivo del 6% e del 7% a favore del lavoratore in atto da luglio a dicembre 2023 e previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, come integrato dall’articolo 39 del Decreto legge n. 48/2023.
Chiude la previsione dell’art. 27 l’autorizzazione all’ANPAL di riprogrammare nell’ambito del PON SPAO e PON IOG, in coerenza con le spese effettivamente sostenute e nei limiti di 700 milioni di euro, le misure introdotte dalla legge di bilancio 2022 e cioè il beneficio under 36 (esonero contributivo totale nel limite massimo di 6.000 euro), il beneficio «donne svantaggiate» (esonero contributivo totale 100% nel limite massimo di 6.000 euro) e la «Decontribuzione Sud», fermo restando gli importi complessivi appositamente stanziati (pari a 4.466 milioni di euro). Quest’ultima previsione conferma le perplessità già espresse riguardo al regime di compatibilità tra gli incentivi Assegno di Inclusione e quelli previsti dalla legge di bilancio per il 2023 che, per evidenti ragioni di spesa pubblica, non saranno nuovamente prorogati.

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