testo integrale con note e bibliografia
1. A dire il vero non mi pare possibile trarre conclusioni di una discussione rivelatasi apertissima, se pur assai più nella dottrina che nella giurisprudenza riassunta egregiamente dal dott. Maurizio Marchesini, presidente della Sezione lavoro del Tribunale del lavoro di Bologna e dall’avvocato Massimiliano Del Vecchio.
Le sentenze richiamate sono reperibili nell’Allegato “Le sentenze citate” . A dar inizio all’intera vicenda è stato lo stesso prof. Focareta, che, come coordinatore regionale per l’Emilia-Romagna di AIDLASS FORENSE, ha organizzato e introdotto questa discussione, realizzando una partecipazione equilibrata fra sostenitori e critici della giurisprudenza prevalente.
2. Nel caso dell’attivazione della procedura sui licenziamenti collettivi prevista dall’ art. 4 della legge 223/91, da parte di GKN, una S.p.A. di Firenze in liquidazione, Focareta ha ottenuto che fosse considerata comportamento antisindacale, per violazione dell’art. 9 del c.c.n.l. dei metalmeccanici, laddove contempla la previa espletazione di una specifica procedura informativa, consistente, nelle parole del giudice, in un “apposito incontro” con le rsu e le istanze territoriali dei sindacati firmatari del contratto, tutte le volte che sia in questione una “previsione di rischio per i livelli occupazionali”. Questo ‘aggirando’ lo stesso art. 9, il quale prevede esplicitamente che la procedura sui licenziamenti collettivi assorba e sostituisca quella informativa ivi prevista; aggirandolo con una argomentazione risalente dalla lettera all’intenzione delle parti, secondo cui recepire alla lettera quella esclusione significherebbe svuotare lo stesso articolo 9, la cui informativa riguarda situazioni a monte della decisione di procedere ai licenziamenti collettivi.
3. Prendendo atto del formarsi di una giurisprudenza di merito a ricalco della decisione del Tribunale di Firenze, è intervenuta la legge di bilancio 2022, l. n. 234/2021, che all’art. 1, comma da 224 a 238, prevede una sorta di procedura speciale per i licenziamenti collettivi, allo scopo di salvaguardare la tenuta occupazionale di aree territoriali in sofferenza, contro chiusure o delocalizzazioni: comunicazione per iscritto dell’intento di procedere alla chiusura o delocalizzazione alle rsu, alle sedi territoriali dei sindacati di categoria maggiormente rappresentativi, alle regioni interessate, al Ministero del lavoro, all’Anpal, almeno 180 giorni prima di attivare la procedura di cui alla legge 223/91; definizione di un piano di mitigazione e contenimento delle ricadute economiche ed occupazionali entro 60 giorni dalla comunicazione, da discutere entro 120 giorni con i destinatari della comunicazione stessa.
Se non viene seguita questa procedura o, comunque, prima della scadenza dei 180 giorni dalla comunicazione, i licenziamenti intimati sono nulli; mentre dopo tale scadenza è possibile attivare la procedura sui licenziamenti collettivi di cui alla legge n. 223/91.
4. Nella rassegna giurisprudenziale, curata in maniera neutra, dal dott. Marchesini, è tenuta ferma la distinzione fra decisioni su ricorsi ex art. 28 dello statuto dei lavoratori, assunte prima e, rispettivamente, dopo l’entra in vigore della legge di bilancio 2022. Quelle assunte prima risultano concentrate nel primo semestre del 2022, appaino privilegiare la tesi di un non assorbimento della procedura dell’art. 9 da parte di quella di cui all’art. 4 della legge n. 223/1991, sì da integrare un comportamento antisindacale la sua mancata espletazione; peraltro dividendosi sulle conseguenze della ricaduta di tale mancanza sulla validità della procedura di cui allo stesso art. 4 e dei relativi licenziamenti, affermandola o negandola.
Quanto alle decisioni assunte dopo l’entrata in vigore della legge di bilancio 2022, il dott. Marchesini cita la vicenda giudiziale Wartsila Italia S.p.A., dove, è stato fatto valere, come comportamento antisindacale la non osservanza della procedura introdotta dalla legge finanziaria. Il giudice esclude che si possa parlare di un assorbimento di tale procedura in quella di cui all’art. 4 della legge n. 223/1991, revocando la attivazione di quest’ultima, con la condanna al risarcimento dei danni.
5. È relativamente a questa giurisprudenza che si svolge la discussione, che richiede la lettura dei vari contributi, per coglierne la ricchezza, riservandomi qui un breve cenno alle posizioni assunte, che pur nella loro articolazione sembrano più adesive il prof. Antonio Di Stasi, l’avv. Massimiliano Biolchini, l’avv. Luigi Andrea Cosattini, e più critiche quelle del prof. Paolo Tosi e dell’avv. Massimiliano Del Vecchio.
Ci si è confrontati sull’esistenza di un diritto alla riservatezza con riguardo agli obblighi di informazione contrattuale o legislativo, sull’interpretazione delle procedure previste dall’art. 9 del c.c.n.l. dei metalmeccanici e dalla legge finanziaria 2022, con particolare riguardo alla parte sanzionatoria, sulla rilevanza della disciplina comunitaria in tema di concorrenza. La giurisprudenza di merito ha, come era prevedibile, mostrato una netta tendenza a riscontrare un comportamento antisindacale nei casi portati alla sua attenzione; non resta che attendere quella di legittimità.