TESTO INTEGRALE CON NOTE E BIBLIOGRAFIA

Le best practices rappresentano una delle frontiere più innovative dell'organizzazione degli uffici giudiziari, come strumenti per incrementare l’efficienza e l’efficacia della riposta di giustizia attraverso l’elaborazione di comportamenti virtuosi condivisi fra tutti gli operatori del processo.
Per tale ragione il Consiglio superiore già con le delibere 27 luglio 2010 (“Definizione, Rilevazione, Classificazione, Valutazione e Diffusione – Note metodologiche”) e 16 marzo 2011 (Istituzione della Banca Dati Nazionale delle Buone Prassi), ha avviato un percorso indirizzato ad individuare le prassi virtuose meritevoli di attenzione, creando uno strumento di catalogazione e conoscenza a disposizione degli attori del sistema.
Utilizzando le tecniche di elaborazione di prassi condivise già sperimentate con successo in altri distretti ed aiutati dalla semplicità e funzionalità del rito del lavoro, abbiamo creato un gruppo di elaborazione delle buone prassi nel processo di appello composto da due avvocati giuslavoristi e da me.
Sono entrata “in corsa” a far parte del gruppo in quanto nell’era pre-pandemia si era già costituito un gruppo di elaborazione di buone prassi che aveva svolto un ottimo lavoro, elaborando anche un testo condiviso arenatosi poi nella fase di approvazione per questioni per lo più formali.
La mia partecipazione al gruppo è stata quindi da subito finalizzata a concludere il lavoro già egregiamente svolto dai colleghi che mi avevano preceduto, cercando di smussare gli angoli che avevano precluso l’approvazione del testo. Nel fare ciò ho potuto apprezzare lo spirito collaborativo degli avvocati componenti il gruppo ed ho toccato con mano l’utilità di questi laboratori che consentono finalmente a tutti gli operatori del processo di lavorare nella stessa direzione, senza contrapposizioni legate alla differente posizione processuale delle parti.
Nelle esperienze pregresse, diffuse su tutto il territorio nazionale, l’elaborazione di prassi condivise ha riguardato per lo più
- aspetti organizzativi attinenti alla gestione delle udienze;
- modalità di partecipazione dei professionisti all’attività giudiziaria;
- accoglienza dell’utenza privata (testimoni, parti e minori);
- attività che toccano l’interpretazione delle norme processuali;
- gestione del processo.
Il nostro gruppo di lavoro ha, tra l’altro, definito alcuni criteri per la redazione degli atti specificando ulteriormente i criteri già indicati dal d.m. 110/23, ha sottolineato l’importanza di utilizzare tutti gli strumenti disponibili (quali le parole chiave, i collegamenti ipertestuali ecc.) per consentire ai giudici ed alla controparte di individuare con celerità i temi rilevanti, ha definito i criteri per la gestione dell’udienza in presenza nonché gli adempimenti necessari per la trattazione dell’udienza da remoto non disposta d’ufficio dal collegio bensì su istanza concorde delle parti, ha precisato alcuni adempimenti necessari per la formalizzazione delle conciliazioni giudiziali, dettato regole per le comunicazioni tra le parti.
Il gruppo di lavoro, peraltro, non si è limitato a dettagliare alcune regole di buona educazione processuale, comunque sempre utilissime nell’ottica di una fattiva collaborazione tra giudici e foro nella gestione del processo, ma ha anche convenuto sulla inapplicabilità al rito del lavoro della trattazione scritta come disciplinata dall’art. 127 ter cpc.
La decisione è certamente opinabile nel suo contenuto, essendo noi consapevoli dell’esistenza di orientamenti di segno contrario e dell’utilizzo della celebrazione scritta dell’udienza in tutti gli uffici giudiziari del distretto, ma è emblematica dell’importanza della trattazione condivisa delle questioni processuali.
La partecipazione al gruppo di lavoro è stata per me fonte di grande soddisfazione sia perché è stata un’occasione di un sincero confronto con gli avvocati senza la preoccupazione di anticipare giudizi o alterare l’equilibrio del contraddittorio, sia perché ha portato all’approvazione di un protocollo condiviso contenente regole precise di vari aspetti del processo idonee a prevenire futuri contenziosi.

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