testo integrale con note e bibliografia
L’iniziativa volta ad elaborare un documento che formalizzasse alcune Buone prassi in uso presso il Tribunale di Torino risale nel tempo e si deve all’intuizione dell’allora Presidente del Tribunale sezione Lavoro, dott. Marco Buzano, che a tal fine convocò alcuni avvocati in rappresentanza delle due “anime” dei giuslavoristi torinesi.
All’invito l’Avvocatura torinese ha risposto – allora, come nei successivi momenti di confronto che hanno portato all’elaborazione di un primo documento “ufficiale” nel 2018 e dell’attuale rivisitazione di quel documento - con convinto entusiasmo, consapevole del valore che la consolidata tradizione di rapporti di collaborazione tra colleghi, giudici e cancellerie ha sempre rappresentato per il foro di Torino.
E’ stata, dunque, questa stessa consapevolezza che ci ha portato a rinnovare la disponibilità a cooperare, sotto la guida della Presidente del Tribunale di Torino sez. Lavoro, dott.ssa Daniela Paliaga, all’ultima revisione del documento, ben consci che esso non rappresenta un vincolo al libero esplicare della nostra professione bensì uno strumento che aiuta tutti i protagonisti del processo a gestirlo in maniera efficace e cooperativa, evitando inutili e dannose perdite di tempo.
Va, infatti, rimarcato da subito che le Buone Prassi non costituiscono un protocollo finalizzato ad indirizzare il contenuto degli atti o le modalità di assistenza alle parti in udienza.
Agi Piemonte e Valle d’Aosta è, e resta, contraria a qualunque modello preconfezionato che limiti o anche solo interferisca con le modalità con cui ciascun Avvocato intende esercitare il proprio mandato di rappresentanza in giudizio.
Il documento Buone Prassi non fa questo.
Ed anzi, il rispetto della libertà espositiva ed argomentativa dell’Avvocato è chiaramente ribadito in più parti del documento, così come è confermata la centralità del suo ruolo nella celebrazione delle udienze.
Le Buone Prassi, invece, partendo proprio dall’importanza di una concreta partecipazione di tutti gli attori del processo, “codificano” una serie di regole condivise con i Magistrati e le Cancellerie delle Sezioni Lavoro volte ad agevolare il libero esercizio di quel mandato, ovviamente nel doveroso rispetto delle norme del codice di rito nonché dei doveri deontologici nei confronti dei colleghi, dei giudici e delle parti assistite.
Esse, inoltre, costituiscono un utile vade mecum per quei colleghi che non frequentano assiduamente il foro di Torino e possono così conoscere in anticipo le (buone) abitudini ivi praticate e farle proprie.
Se quella brevemente sintetizzata è la prospettiva di fondo che guida tutto il documento, volendo illustrarne per temi il contenuto e la sua utilità dal punto di vista dell’Avvocatura, si deve innanzitutto partire da quelle previsioni che agevolano il corretto, leale e celere svolgimento del processo.
Il documento, infatti, distinguendo per fasi del primo e del secondo grado, invita ad adottare comportamenti che sono stati concordemente individuati come utili per consentire da subito un effettivo svolgimento dell’udienza, evitando inutili rinvii.
Tra essi, l’invito a produrre in anticipo la relata di notifica degli atti ai fini della dichiarazione di contumacia; a notificare unitamente agli atti introduttivi conteggi dettagliati e di agevole lettura e ad indicare la retribuzione globale di fatto o quella utile per il calcolo del Tfr, al fine di conoscere esattamente i termini economici della questione ed esperire un reale tentativo di conciliazione; in caso di procedimento cautelare, a fissare un termine anteriore all’udienza per la costituzione del resistente, così da consentire al ricorrente ed al giudice di arrivare alla discussione avendo già letto gli atti e quindi potendo trattare effettivamente la causa.
Appaiono poi particolarmente significative, nel segno di un’istruttoria approfondita ma concentrata sulle questioni realmente essenziali, le previsioni che auspicano che detta fase segua l’interrogatorio delle parti che già può ridurre la necessità di altre prove. Ma soprattutto appare utile ai difensori, innanzitutto per capire la direzione che sta assumendo la causa e dunque per individuare i testi più appropriati da citare, la previsione per cui quando la complessità della causa lo richiede, il giudice deve emettere una specifica ordinanza istruttoria indicando i temi da istruire.
Nell’ottica di reciproca cooperazione, agli Avvocati si chiede, invece, di indicare con chiarezza quali sono i capi di prova che alla luce delle rispettive difese e dell’interrogatorio reso, ritengono ancora necessari.
Sempre nel segno di un’istruttoria celere ed efficace, poi, è la previsione di una calendarizzazione concentrata delle udienze oltre che dell’immediata disponibilità del verbale.
E’, inoltre, utilmente chiarito il momento in cui gli avvocati possono porre le domande ai testi o alle parti.
Infine, per garantire la genuinità dell’istruttoria il documento richiama l’attenzione sulla necessità che i testi siano adeguatamente ammoniti sulle conseguenze delle dichiarazioni rese e sul divieto di comunicare ad altri testi il contenuto delle loro dichiarazioni, con espresso invito a lasciare il palazzo di giustizia una volta terminata la loro escussione.
Di estremo rilievo sono, ancora, le previsioni in tema di processo da remoto e cartolare. Su questo punto, oggetto di opinioni contrastanti, si è assunto un atteggiamento diverso in primo e secondo grado.
In Tribunale, infatti, non si esclude l’ipotesi di una trattazione scritta purché governata da quanto disposto dal Giudice, rivelandosi essa utile in certo contenzioso, ad esempio previdenziale ed assistenziale.
La Corte d’Appello ha, invece, espresso la propria posizione in ordine alla non compatibilità delle previsioni di cui all’art. 127 ter cpc con il rito del lavoro, escludendo per il secondo grado il giudizio cartolare.
Quanto al processo da remoto, si precisa che l’istanza congiunta può esser presentata fino a 5 giorni prima dell’udienza.
Ancora a favore degli avvocati sono alcune previsioni in tema di decreto ingiuntivo, come quella per cui i Giudici, prima di rigettare il ricorso invitino le parti alle integrazioni e/o chiarimenti necessari, o quelle in tema di concessione della provvisoria esecutività.
Nel segno, invece, di venire incontro alla necessità anche per gli avvocati di coniugare vita e lavoro sono le previsioni in tema di calendario delle udienze, con l’invito a non fissare prime udienze a ridosso di periodi feriali/festivi, ad indicare un’ora fissa nella quale la causa verrà trattata, a tenere conto nella fissazione del fatto che un avvocato arriva da fuori.
Quanto ai rapporti di colleganza, le Buone Prassi rimarcano l’invito a notificare tempestivamente il ricorso, a non notificare le sentenze ed in generale gli atti che fanno decorrere un termine, nel periodo feriale, ad avvisare il collega che non compare in udienza contattandolo telefonicamente e, in caso di mancata presentazione, chiedere un rinvio.
Vi sono, poi, una serie di previsioni che auspicano una corretta e celere comunicazione tra le parti, ancora una volta finalizzata a trovare soluzioni immediate ed evitare rinvii di udienze o udienze che si concludono in meri rinvii.
Importante, è la precisazione per cui costituisce legittimo impedimento del difensore, a fronte del quale può esser chiesto un rinvio, tramite mail inviata al collega ed al giudice (relatore in caso di appello), la malattia, la gravidanza, il puerperio, la necessità di allattamento e la contemporaneità con la partecipazione ad altra udienza.
Utile, l’impegno dei Giudici ad avvertire per tempo nel caso in cui non possano esperire il tentativo di conciliazione.
Quanto alle modalità di comunicazione le Buone Prassi individuano nella mail ordinaria il mezzo informale per comunicare al giudice ed alla controparte eventuali necessità, quali ad esempio un rinvio, o la necessità di una comparizione spontanea anticipata per formalizzare un accordo medio tempore intervenuto, precisando, però, che essa non vale a sostituire il necessario deposito dell’istanza telematica di rinvio.
Accanto alle previsioni finalizzate a garantire l’efficacia del processo e rendere più agevole il lavoro degli avvocati, le Buone Prassi contengono poi alcune previsioni che servono a facilitare il lavoro “burocratico” dei giudici e/o della cancelleria e/o a rendere più immediata la lettura degli atti dando un adeguato rilievo alle istanze delle parti, evitando così perdite di tempo ed energie che rischiano di essere altrimenti sottratte a ciò che realmente interessa, e cioè la gestione della causa.
A tal fine si chiede agli avvocati di precisare nell’intestazione del ricorso se presentano una domanda cautelare, unitamente a quella ordinaria, cosicché l’assegnazione del fascicolo e la fissazione della data tenga conto di questa duplice richiesta. Ancora si chiede di indicare l’urgenza dei documenti depositati nell’imminenza dell’udienza flaggando la relativa casella, così da attirare l’attenzione del giudice.
Alcune previsioni del documento suggeriscono poi modalità di deposito di atti e documenti che per comune opinione ne facilitano l’individuazione e la lettura.
Così, ad esempio, quando è richiamato il dovere, peraltro già previsto dal DM 110/2023, di numerare i documenti indicando altresì il loro contenuto.
Infine, una sezione del documento è dedicata alla trattazione delle cause previdenziali ed assistenziali. La lettura di quella parte consente anche a chi è meno abituato a frequentare il foro di conoscere la pratica seguita per la gestione di quelle udienze.
Quanto al giudizio di appello, è utile la precisazione che in caso di appello incidentale la replica va discussa in udienza e solo a fronte di questioni di particolare complessità può esser chiesto, congiuntamente, un termine per il deposito di note di replica.
Le Buone Prassi, inoltre, ricordano l’uso obbligatorio della toga e della pazienza davanti al Collegio riunito.
Come si è anticipato, dunque, il documento Buone Prassi formalizza una serie di previsioni che i sottoscrittori hanno condiviso essere utili per un efficace svolgimento del processo, e dall’osservanza delle quali tutti possono trarre giovamento.
Risulta così ribadita la piena libertà nell’esercizio della professione all’interno di una cornice che, in ossequio dei generali doveri di colleganza e di rispetto nei rapporti con i giudici e la cancelleria, mira ad adottare comportamenti cooperativi e renderli a tutti noti.