TESTO INTEGRALE CON NOTE E BIBLIOGRAFIA

1. Le riflessioni che seguono riprendono le idee presentate in occasione del Seminario “Dialogo su lavoro autonomo e organizzazione. Le collaborazioni coordinate tra diritto interno e diritto dell’Unione europea” mettendo a fuoco non solo il titolo di quell’incontro - “Dialogo su lavoro autonomo e organizzazione” - ma anche il sotto-titolo, evocativo di un ineludibile intreccio tra diritto interno e diritto dell’Unione europea.
Muovono, inoltre, da un postulato che nell’ordinamento euro-unitario (ma non solo) è diventato particolarmente evidente negli ultimi anni e che è quello del crescente bisogno di protezione sociale dei lavoratori autonomi .
Da qualche tempo il tema impegna anche la riflessione teorica interna ed è ripreso dalla stessa giurisprudenza, che, di fronte a specifiche istanze di protezione, ha richiamato, in occasione delle note vertenze sui rider, la condizione di “debolezza economica” di questi lavoratori «operanti in una zona grigia tra autonomia e subordinazione (…) meritevoli comunque di una tutela» .
Soprattutto nel contesto di altre discipline, è inoltre invalso l’uso di una serie di attributi per qualificare il lavoratori autonomi maggiormente bisognosi di protezione - deboli, poveri, precari, vulnerabili, discontinui etc. – il cui impiego è ormai diffuso anche nelle analisi giuridiche .
In ambito Ue il postulato si collega già ad una tendenza - o forse sarebbe meglio dire ad una promessa - di social protection, da accordare soprattutto ai lavoratori autonomi più deboli e vulnerabili, in una prospettiva di tendenziale universalizzazione delle tutele sociali sviluppatasi in un periodo che in generale è stato caratterizzato da crescenti aspirazioni e ambizioni sociali .
Il tema della social protection for the self-employed è così diventato un refrain in numerose fonti soft, oltre ad essere oggetto di impegni programmatici delle istituzioni .
Basti pensare alla vocazione universalistica del Pilastro europeo dei diritti sociali, con i suoi principi 5 e 12 («indipendentemente dal tipo di rapporto di lavoro tutti i lavoratori hanno diritto a un trattamento equo e paritario per quanto riguarda le condizioni di lavoro, l'accesso alla protezione sociale e la formazione»; «indipendentemente dal tipo e dalla durata del rapporto di lavoro, i lavoratori e, a condizioni comparabili, i lavoratori autonomi hanno diritto a un'adeguata protezione sociale») e alla Raccomandazione del Consiglio sulla social protection for workers and the self-employed adottata nel 2019 , le cui promesse non sono rimaste senza seguito, almeno nell’azione della Commissione, che ha periodicamente pubblicato Quadri di monitoraggio relativi alla sua attuazione . Il tema è stato più recentemente ripreso nel Rapporto The future of social protection and of the welfare state in the EU, pubblicato dal “Gruppo di alto livello” istituito dalla Commissione nel gennaio 2023 .
Last but not least la questione dell’attribuzione/estensione di tutele sociali al lavoro autonomo è oggetto di attenzione da parte della Commissione negli ormai noti Orientamenti sull’applicazione del diritto della concorrenza dell’Unione agli accordi collettivi concernenti le condizioni di lavoro dei “solo self-employed” (d’ora in avanti: Orientamenti) il cui obiettivo è di consentire che le tutele (soprattutto economiche) derivanti dalla contrattazione collettiva si estendano anche ad alcuni lavoratori autonomi, scavalcando l’ostacolo del divieto di intese anticoncorrenziali eretto dall’art. 101 del TfUe.

2. Ebbene, alla luce di questo postulato – il bisogno di tutela di specifici segmenti di lavoro autonomo e riprendendo il titolo del Seminario, si può avviare il ragionamento partendo da una domanda: il lavoro autonomo bisognoso di protezione è il solo lavoro legato all’organizzazione altrui? Detto in altri termini: l’inserimento del lavoro in una organizzazione - altrui o “aliena” - è l’unico criterio per individuare il lavoro autonomo bisognoso di protezione?
Si anticipa che la risposta sarà negativa e si cercherà di spiegarne le ragioni traendo argomenti dall’ordinamento euro-unitario e da altri ordinamenti, oltre che da una serie di Rapporti e studi recenti che, fuori dai confini nazionali, hanno affrontato la questione della social protection for the self-employed .
Il tentativo sarà quello di guardare oltre i rapporti di collaborazione richiamati dalle due disposizioni sul lavoro autonomo continuativo (artt. 409, n. 3, c.p.c., 2 d. lgs. n. 81/2015), che oltre a costituire una specificità dell’ordinamento nazionale , rappresentano le due principali ipotesi di lavoro autonomo funzionalmente collegato all’organizzazione altrui.
In entrambi i casi - accomunati dai requisiti della continuatività e della prevalente personalità del lavoro - il collaboratore soddisfa, infatti, un interesse durevole del committente e per questo viene inserito e integrato nella sua organizzazione attraverso quella concatenazione e connessione teleologica delle prestazioni con il fine perseguito dal soggetto che le riceve .
In tutti e due i casi, è la necessaria e cumulativa ricorrenza di tre requisiti (prevalente personalità, continuatività e coordinamento nelle collaborazioni ex art. 409 c.p.c.; prevalente personalità, continuatività ed etero-organizzazione nelle collaborazioni ex art. 2, d. lgs. n. 81/2015) a consentire quel collegamento e adeguamento funzionale delle prestazioni alla soddisfazione dell’interesse organizzativo del committente, che pertanto connota, geneticamente, entrambe le collaborazioni .
La distinzione fra le due ipotesi (contemplate, l’una, dall’art. 409, n. 3, c. p.c., l’altra dall’art. 2, c. 1, l. n. 81/2015) - che rinvia alla problematica differenza fra coordinamento ed etero-organizzazione ma che, se ci si limita a considerare l’organizzazione, si riduce alla distinzione fra assoggettamento alla organizzazione (nelle collaborazioni etero-organizzate) e mera inserzione nell’organizzazione (in quelle coordinate) - non incide su quel tratto genetico (i.e. su quel collegamento funzionale tra autonomia e organizzazione), che persiste in entrambi i casi .
Ebbene, proprio tale raccordo, con le sue ricadute in termini di “debolezza contrattuale” del collaboratore , è stato intercettato dal legislatore come ragione di specifici bisogni di tutela, inducendolo a costruire, per queste forme di lavoro autonomo continuativo (non espressamente contemplate, com’è noto, dal libro V del codice civile ), una rete di tutele che, a prescindere dalle differenziazioni disposte per i due tipi di collaborazione, ha dato seguito ad una valutazione politico-legislativa di rilevanza del bisogno, che in entrambi i casi è risultata decisiva ai fini degli effetti (disciplina) .
Ciò che si vuol dire è che il raccordo funzionale lavoro autonomo/organizzazione ha aperto i più importanti “varchi” alle tutele costruite nel campo del lavoro autonomo , con modulazioni diverse nel corso del tempo: dalla tutela inizialmente riservata ai collaboratori ex art. 409 c.p.c., alle più consistenti tutele dei collaboratori a progetto, ex artt. 61 e ss. d. lgs. n. 276/2003, sino alle ultime, diversamente attribuite ai collaboratori coordinati e a quelli etero-organizzati. Com’è noto, l’esito di questa evoluzione legislativa è che le tutele sono oggi diversamente gradate nei due tipi di collaborazione in considerazione dell’intensità dei vincoli che connotano l’esecuzione delle prestazioni del collaboratore : sono più ampie nel caso delle collaborazioni “etero-organizzate” (in quanto coincidenti con quelle del lavoro subordinato) e meno estese nell’ipotesi delle collaborazioni “coordinate”, benché anche queste ultime abbiano beneficiato nel tempo di un progressivo ampliamento delle tutele (inizialmente limitate alla disciplina processuale e al divieto di rinunzie e transazioni, ex art. 2113 c.c., e solo in seguito estese all’ambito previdenziale - con la previsione della Dis-Coll - e ad altri frammenti di disciplina di tutela).

3. Ebbene, al fine di prospettare qualche chiave di lettura più complessiva, la proposta è di ragionare su elementi – o connotati – del lavoro autonomo bisognoso di protezione alternativi all’inserzione del lavoratore autonomo nell’organizzazione altrui, elementi sui quali invitano a riflettere una serie di Rapporti, documenti e studi recenti - redatti e svolti in ambito sovra-nazionale -, fonti soft e normative in fieri nell’ordinamento euro-unitario e scelte regolative compiute da altri ordinamenti. Da queste fonti emergono altri possibili connotati del lavoro autonomo bisognoso di protezione, ai quali, significativamente, si collegano figure - o categorie - di lavoratori autonomi in parte sovrapponibili, ma in parte diverse dai nostri collaboratori.
Ciò che si proverà a suggerire, attraverso l’analisi di questi materiali, è una tecnica di individuazione e di tutela del lavoro autonomo bisognoso di protezione, che, nel disancorare il presupposto delle tutele dalla connessione funzionale lavoro/organizzazione, possa aiutare ad allargare le aree di lavoro protette sulla base di altri elementi.
Benché i materiali presi in esame siano infatti eterogenei, gli elementi che se ne traggono sono omogenei.
A) Il primo elemento è quello della personalità del lavoro.
Come si è visto, si tratta di un requisito che - unitamente all’avverbio “prevalentemente” – è utilizzato anche nelle due norme sulle collaborazioni, nelle quali la descrizione normativa è basata sulla consentanea e necessaria ricorrenza di altri requisiti, alla cui combinazione è legato il raccordo funzionale lavoro autonomo/organizzazione (v. retro, § 2).
Nei materiali esaminati, l’aggettivo “personale”, pur essendo impiegato con un significato sostanzialmente equivalente a quello degli artt. 2, d.lgs. n. 81/2015 e 409, n. 3, c.p.c., funge da unico criterio di individuazione di una specifico cluster o (per avvicinarsi più al lessico giuridico) di una macro-categoria di prestatori di lavoro autonomo: i lavoratori autonomi privi di dipendenti .
«To differentiate types of self-employment, the most basic distinction is whether they have employees or not», si legge nello studio pubblicato dall’ILO nel 2017 , che individua come specifico cluster di lavoratori autonomi i self-employed persons without employees (lavoratori autonomi senza dipendenti).
Analogamente, gli Orientamenti della Commissione fanno riferimento ai “solo-self employed” (“lavoratori autonomi individuali”), definiti come «coloro che non dispongono di un contratto di lavoro o non si trovano in un rapporto di lavoro, e che per prestare i servizi in questione ricorrono principalmente al proprio lavoro personale» (c.vo mio).
La distinzione contenuta negli Orientamenti fra “lavoratori autonomi individuali che si trovano in una situazione paragonabile a quella dei lavoratori subordinati” (punti 21-31) e lavoratori non paragonabili ai subordinati «ma che possono comunque trovarsi in una posizione contrattuale debole nei confronti delle proprie controparti» (punti 32-39) non elimina il riferimento alla personalità del lavoro come elemento unificante dell’intera macro-categoria (quella dei “lavoratori autonomi individuali”), che è la bussola che direziona la tutela legata all’uso della contrattazione collettiva, sottraendola alla spada di Damocle del diritto della concorrenza.
Un’importante fonte in cui il focus della tutela ancora si concentra sulla prestazione personale è la Direttiva, in fieri, sul miglioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori delle piattaforme, che include, nel suo campo di applicazione (art. 1, § 2), non solo i lavoratori subordinati (platform workers) ma, più in generale, le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforma digitale (persons performing platform work). Queste ultime sono protette dalla proposta di Direttiva, oltre che dal possibile rischio di misclassification (scongiurato dalle norme del Capo II sullo status occupazionale e sulla presunzione legale di subordinazione), dagli eventuali abusi legati all’impiego del cd. management algoritmico (Capo III) e da ogni trattamento e conseguenza sfavorevoli derivanti dall’esercizio dei diritti previsti dalla direttiva (compresi i licenziamenti, la risoluzione del contratto o l'adozione di misure equivalenti: artt. 22-23).
B) Un secondo elemento, che si affianca a quello della personalità, è la dipendenza economica, che già in molti ordinamenti funge da criterio di individuazione di una categoria terza di lavoratori, quella, appunto, dei lavoratori autonomi economicamente dipendenti.
Personalità e dipendenza economica sono elementi collegati in quasi tutti gli ordinamenti che hanno previsto la categoria intermedia del lavoratore autonomo economicamente dipendente, che è quasi sempre colui che svolge personalmente il proprio lavoro, richiedendosi, nella maggior parte dei casi, che non abbia dipendenti, ausiliari o sostituti. Ovviamente non è vero l’inverso, in quanto un lavoratore autonomo che presta il proprio lavoro personalmente, e cioè in assenza di dipendenti, ausiliari o sostituti, non sempre è economicamente dipendente .
Pochi esempi tratti dalla comparazione confermano quanto affermato.
Nell’ordinamento tedesco, la norma alla quale si fa riferimento per definire, in termini generali, le arbeitenehmerähliche personen (“persone simili a dipendenti”) , richiede che le medesime offrano i propri servizi con lavoro prevalentemente personale e che siano economicamente dipendenti da un committente in base ad almeno uno dei due seguenti criteri: la prevalenza del lavoro svolto a favore di quel committente o la percezione di più del 50% del reddito dal medesimo committente.
Ancor più decisamente l’elemento della personalità del lavoro è rimarcato dalla disciplina portoghese delle “situações equiparadas”, quelle in cui il «prestador de trabalho deva considerarse na dependência económica do beneficiário da atividade». Tale dipendenza economica non è ben definita in questo ordinamento , dato che il legislatore si è limitato a riferirsi alla personalità del lavoro, stabilendo che la dependência económica ricorre ogni qualvolta il prestatore di lavoro è una persona fisica che fornisce, direttamente e senza intervento di terzi, un'attività per lo stesso beneficiario (art. 10 del Codice del lavoro). La disposizione precisa, infatti, che il prestatore di lavoro può assicurare solo temporaneamente la propria attività tramite terzi , ponendo così al centro della definizione proprio il requisito della personalità.
Anche il Trabajador autonomo economicamente dependiente (TRADE) dell’ordinamento spagnolo - sotto-categoria del lavoratore autonomo - è colui che esercita un'attività economica o professionale con scopo di lucro e in modo abituale, personale e diretto, prevalentemente nei confronti di un cliente, dal quale dipende economicamente, ricevendo da quel committente almeno il 75 per cento del suo reddito complessivo (Ley del Estatuto del Trabajador Autonomo: art. 11) .
Infine: in un ordinamento, come quello del Regno Unito, che non ha accolto la nozione di dipendenza economica, il requisito della personalità contraddistingue il lavoro del worker, categoria di lavoratori intermedia fra l’empolyee e il self-employed person. Il worker deve impegnarsi, infatti, ad eseguire personalmente la propria opera o i propri servizi («the individual undertakes to do or perform personally any work or services» recita la Section 230 (3) dell’Employment Rights Act 1996). Tanto è vero che egli dovrà dimostrare «to perform work personally» per ottenere il riconoscimento di quella qualifica (nel cd. worker test). Per la giurisprudenza inglese, la possibilità di farsi sostituire (anche stabilendo contrattualmente clausole sostitutive: substitution clauses) è infatti incompatibile con la nozione di worker, come si ricava dalla pronuncia resa nel caso Pimlico Plumbers - che ha ampiamente chiarito il significato del requisito della prestazione personale (e i limiti del diritto del worker a farsi sostituire) - e dalla questione, riguardante proprio la possibilità di ricorrere a sostituti o subappaltatori, sottoposta dal Watford Employment Tribunal inglese alla Corte di Giustizia nel noto caso Yodel .
Uscendo dalla comparazione fra ordinamenti, è altrettanto significativo che nello studio pubblicato dall’ILO la nozione di lavoro autonomo economicamente dipendente sia basata su tre condizioni - (a) la mono-committenza; (b) l’assenza della possibilità di assumere personale e/o (c) l’assenza della possibilità di assumere importanti decisioni strategiche (riguardanti, ovviamente, l’attività) - e che fra le tre condizioni si ripresenti proprio quella della prestazione personale.
Anche gli Orientamenti della Commissione restituiscono, infine, l’idea di un nesso stretto fra i due elementi (personalità e dipendenza economica). Da una parte, la personalità del lavoro serve, come già si è visto, ad individuare l’intero cluster (macro-categoria) di lavoratori autonomi che hanno bisogno della tutela contrattuale collettiva, dall’altra i lavoratori autonomi economicamente dipendenti sono una species del genus dei “solo-self employed” e, cioè, di coloro che prestano lavoro esclusivamente personale.

4. Ebbene, se la tendenza a spostare il focus delle tutele sul lavoro personale e/o economicamente dipendente, visibile sia nell’ordinamento euro-unitario che in altri ordinamenti, è sollecitata da una serie di studi e riflessioni recenti, l’impressione è che persista uno iato tra lo schema del raccordo funzionale lavoro-organizzazione – tipico della nostra esperienza giuridica e dei due tipi di collaborazione - e gli elementi prima analizzati (§ 3), impiegati come criteri di identificazione del bisogno di tutela sia in altri sistemi, sia negli studi e nelle analisi richiamati.
L’impressione è che continuando a collegare la questione del lavoro autonomo bisognoso di protezione allo schema dell’integrazione funzionale lavoro-organizzazione sarà possibile compiere operazioni di arricchimento, in via interpretativa o legislativa, dello statuto protettivo dei collaboratori, senza con ciò disancorarsi né dallo schema presupposto – che è appunto quello del collegamento funzionale lavoro/organizzazione – né dalle figure tipiche di lavoro autonomo continuativo individuate dagli artt. 2, d. lgs. n. 15/2015 e 409, n. 3, c.p.c. .
Su questa strada si è infatti incamminato il legislatore nel 2015, con la più significativa operazione di estensione delle tutele – quella della disciplina del lavoro subordinato ai collaboratori etero-organizzati -, perpetuando, in una logica ancora “annessionistica”, la tendenza espansiva anche con il decreto trasparenza (d. lgs. 104/2022, art.1, co. 1, lett. d ed e) che, com’è noto, estende una serie di diritti – innanzitutto quelli di informazione – ad entrambi i tipi di collaboratori (mentre esclude dal suo ambito di applicazione i rapporti di lavoro autonomo di cui al Tit. III del libro V c. c. e quelli degli sportivi).
In linea con questo approccio, anche la riflessione teorica degli ultimi anni ha ipotizzato percorsi di accrescimento delle tutele, suggerendo interpretazioni analogiche o estensive di norme nate per il lavoro subordinato ai collaboratori “coordinati” , o immaginando, in una prospettiva de iure condendo, adeguamenti della disciplina legislativa che, a partire dalla individuazione di famiglie di diritti, dovrebbero condurre a «situazioni normative di arrivo» per i soggetti individuati dalle disposizioni legislative sulle collaborazioni.
Diverse tecniche di distribuzione delle tutele al lavoro autonomo bisognoso di protezione sono, tuttavia, immaginabili valorizzando proprio gli elementi descritti nel § 3, ovviamente in una prospettiva de iure condendo.
Ciò che si sta cercando di dire è che non solo è possibile individuare “pezzi” di lavoro autonomo bisognoso di protezione impiegando criteri e tecniche (sulle quali v. infra, § 5) alternativi all’uso dello schema dell’integrazione funzionale del prestatore autonomo nell’organizzazione, ma altresì che l’impiego di tali criteri, andando oltre le collaborazioni, è in grado di allineare maggiormente la nostra disciplina alle tendenze visibili in altri ordinamenti e nello stesso ordinamento euro-unitario.
Perciò andrebbe innanzitutto riconsiderata l’opportunità di un intervento di ritaglio di una terza fattispecie che, nel valorizzare il criterio della dipendenza economica, accogliesse anche nel nostro ordinamento il lavoro autonomo economicamente dipendente . Pur nella consapevolezza che non si tratta di una policy all’orizzonte, è a questa ipotesi di regolazione che sarà dedicato il paragrafo che segue.

4.1. Si è già visto come il lavoro autonomo economicamente dipendente sia regolato, con formulazioni differenti, in altri ordinamenti.
Oggi, a distanza di quasi venti anni dal Libro verde «Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo» - con il quale la Commissione ha affrontato per la prima volta la questione del lavoro autonomo economicamente dipendente - e di quasi quindici dal Parere del CESE sulle «Nuove tendenze del lavoro autonomo: il caso specifico del lavoro autonomo economicamente dipendente» , anche nell’ordinamento euro-unitario disponiamo (sia pure all’interno di una fonte soft) di una definizione di lavoro autonomo economicamente dipendente.
Secondo gli Orientamenti, sono dependent self-employment i «lavoratori autonomi individuali che prestano i propri servizi esclusivamente o prevalentemente a una sola controparte», che «non determinano in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato, ma dipendono in larga misura dalla controparte, nella cui impresa sono integrati» e che «è più probabile (…) che (…) ricevano istruzioni sul modo in cui devono svolgere il proprio lavoro». «Un lavoratore autonomo individuale si trova in una situazione di dipendenza economica allorché almeno il 50 % del suo reddito da lavoro totale annuo provenga da un'unica controparte».
Come si vede, analogamente a quanto riscontrato nell’analisi di altre definizioni nazionali, i due principali criteri di identificazione della dipendenza economica sono (a) la mono-committenza o la committenza ristretta e (b) la percentuale di reddito minimo ricavato da uno stesso committente, che per la Commissione è pari al 50%.
L’integrazione della prestazione nella organizzazione altrui è, invece, un elemento secondario, per lo più funzionale a precisare un diverso criterio, che è quello della “dipendenza organizzativa”, che, per la Commissione, ricorre quando tali lavoratori «non determinano in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato, ma dipendono in larga misura dalla controparte, nella cui impresa sono integrati».
L’elemento della “dipendenza organizzativa” è indagato da tempo dalla nostra dottrina, che, nel definirla in termini di condizione che «preclude al lavoratore di poter autonomamente vendere sul mercato i propri servizi senza l’ausilio dell’organizzazione d’impresa del committente e, proprio per questo, di avere rapporti diretti con il mercato finale» , vi ha fatto riferimento proprio per concettualizzare la dipendenza economica.
Si tratta di una definizione che importa alcuni tratti della nozione di dipendenza economica di natura commercialistica (i.e. della legge sulla subfornitura: l. n.192/1998) , nella quale proprio il riferimento alla (im)possibilità di reperire sul mercato alternative soddisfacenti appare centrale.
Quel che più importa, però, è che, nella definizione degli Orientamenti i criteri quantitativi-esterni al rapporto (la esclusività o quasi-esclusività della relazione contrattuale con un committente e il criterio del reddito), unitamente all’elemento della personalità, prevalgono sui parametri tecnico-funzionali (che riguardano le modalità di svolgimento del lavoro e) che, in quella definizione, appaiono meno incisivi, riducendosi al richiamo della “dipendenza organizzativa” e al poco chiaro riferimento alla probabilità (!) che il lavoratore autonomo riceva istruzioni riguardanti lo svolgimento della sua attività (sono lavoratori autonomi economicamente dipendenti coloro che «non determinano in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato, ma dipendono in larga misura dalla controparte, nella cui impresa sono integrati» e che «è più probabile (…) che (…) ricevano istruzioni sul modo in cui devono svolgere il proprio lavoro) .
La conclusione che mi pare possibile trarre è che non solo questa definizione si allontana dal modello dell’integrazione fra prestazioni di lavoro autonomo e organizzazione, ma che, in una prospettiva de iure condendo, laddove si volesse intervenire sulla fattispecie del lavoro autonomo economicamente dipendente utilizzando la bussola della fonte euro-unitaria, dovrebbero preferirsi criteri quantitativi-esterni al rapporto, che, come si è visto, sono più marcati nella definizione degli Orientamenti (e non a caso sono utilizzati in altri ordinamenti), rispetto sia all’evanescente criterio della “dipendenza organizzativa”, sia ad eventuali altri parametri tecnico-funzionali, meno idonei a differenziare il lavoro autonomo economicamente dipendente da altre fattispecie (e dalla subordinazione, in particolare).

4.2. Per concludere va segnalato che qualche segnale di emersione di un approccio alle tutele disancorato dallo schema della integrazione della prestazione lavorativa nell’organizzazione altrui si rinviene anche nell’ordinamento interno.
Vanno infatti richiamati alcuni provvedimenti legislativi di tutela di specifici segmenti di lavoro autonomo, attraverso i quali - indipendentemente dal presupposto della integrazione del lavoro nell’organizzazione di un altro soggetto - sono stati intercettati e riconosciuti come particolarmente bisognosi di protezione lavoratori autonomi appartenenti ad alcuni settori di attività o operanti a favore di specifiche tipologie di impresa.
Si pensi alla legge sull’equo compenso dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro non subordinato (l. n. 233/2012); alle disposizioni sui lavoratori delle società cooperative (l. n. 142/2001) e sui lavoratori del terzo settore (d.lgs. n. 117/2017, cd. «codice del terzo settore»), entrambe applicabili tanto ai subordinati che agli autonomi; alle disposizioni di tutela dei riders autonomi (artt. 47-bis ss. d. lgs. n. 81/2015); alla legge delega sui lavoratori dello spettacolo (l. n. 106/2022) .
In larga parte (ma non esclusivamente) questi interventi hanno riguardato la garanzia di compensi equi ed adeguati, che il legislatore ha garantito attraverso il riferimento al parametro costituzionale della proporzionalità del corrispettivo alla quantità e qualità del lavoro, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, al trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi per i lavoratori subordinati che svolgono mansioni analoghe .
Ma, al di là delle tutele apprestate, ciò che preme sottolineare è che anche questi interventi hanno dato vita a micro-sistemi normativi di tutela nei quali, proprio a partire dalla personalità della prestazione, il legislatore ha colto particolari bisogni di protezione sociale , ritenendoli rilevanti, analogamente a quanto avvenuto nel caso delle collaborazioni, ai fini della disciplina (rectius: delle discipline di tutela). In questi casi, tuttavia, il binomio lavoro autonomo/organizzazione – centrale nel caso delle collaborazioni - non è stato decisivo per l’attribuzione delle tutele sociali .
Ed allora, nel solco del postulato da cui questo contributo ha preso le mosse, è possibile, in conclusione, suggerire due proposte, spendibili in una prospettiva de iure condendo.
La prima attiene alla tecnica di individuazione dei segmenti di lavoro autonomo bisognoso di protezione, che, nel disancorarsi dall’elemento della connessione funzionale lavoro/organizzazione, dovrebbe ormai spostarsi su altri elementi: la personalità del lavoro e la dipendenza economica.
La seconda, consequenziale, riguarda la tecnica di tutela: al di là dell’arricchimento e dell’estensione - in via interpretativa o legislativa – delle tutele dei collaboratori, l’auspicio è che nuove modulazioni delle tutele possano aggregarsi attorno al concetto di lavoro personale reso a favore di altri , basandosi (a) sull’individuazione di una fattispecie intermedia (il lavoro autonomo economicamente dipendente) e (b) su interventi legislativi mirati a proteggere specifici segmenti di lavoro autonomo personale, non sussumibili nelle fattispecie protette e proprio perciò bisognosi di discipline ad hoc, che per l’appunto possano includere «gli esclusi dalle fattispecie» nel perimetro delle tutele.

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