testo integrale con note e bibliografia

Premessa
Ringrazio gli amici e colleghi Armando Tursi e Michele Squeglia per l’invito.
Ci uniscono interessi scientifici comuni ma anche un’amicizia pluriennale che si è rafforzata in occasione della redazione del nostro Manuale della Previdenza Complementare edito nel 2022 per i tipi di Giappichelli .
Il tema del convegno odierno è di grande rilievo ed il titolo dello stesso ben rappresentativo laddove richiamando l’endiadi “Mercato e sviluppo” pone in luce il ruolo fondamentale della cd “previdenza privata” o “complementare” - e tra esse le c.d. forme pensionistiche complementari “individuali” di cui oggi sono chiamata a discutere.
Esse infatti, quali forme di risposta ai bisogni previdenziali pensionistici, se offerte da un mercato capace di creare “valore condiviso” inteso come valore economico generativo di valore sociale sono non solo inclusive ma determinanti per lo sviluppo economico e sociale.
Parlerò dunque delle c.d. forme pensionistiche complementari individuali, forme e strutture giuridiche ben rispondenti alla domanda crescente di previdenzialità, o antifragilità come afferma taluno , al momento della cessazione dell’attività lavorativa ma che possono essere utili, come vedremo, anche durante l’attività lavorativa sia pure al ricorrere di ben precise condizioni.
Prima di descrivere caratteristiche e funzione di queste forme negoziali privatistiche, ove il mercato finanziario ed assicurativo svolge un ruolo di assoluto rilievo, occorre osservare subito che esse possono effettivamente essere “utili” - usando il lessico di recente adottato dalla nostra Corte di legittimità in riferimento ai contratti vita- se i loro contenuti e forse ancora di più le modalità con cui vengono offerti al pubblico o distribuiti nel mercato da parte dei soggetti “collocatori” sono adeguate .
Allo stesso tempo dirò subito che lo sviluppo di queste forme di previdenza individuale, poco conosciute, dovrebbe essere promossa soprattutto tra le giovani generazioni in forma di “educazione finanziaria” a cui va ascritta anche l’educazione previdenziale ed assistenziale relativa ai bisogni della popolazione anziana non più in attività lavorativa le cui necessità, sappiamo bene, sono quelle dell’età fragile, spesso purtroppo della non autosufficienza e della salute in generale.
Occorre cioè che gli stakeholders intesi come soggetti bisognosi di previdenzialità e delle altre forme accennate siano educati sin dalla giovanissima età, e come scritto credo incisivamente nella prefazione al nostro manuale, procrastinare questa consapevolezza ad una fase della vita già lavorativa è scelta avulsa dalla percezione dei fattori di cambiamento sociale, economico e del mercato del lavoro.
Tornando al tema che oggi ci occupa, partiamo da una considerazione generale, ovvero il giudizio unanime è quello secondo il quale la disciplina italiana in materia di previdenza complementare appare tra le più mature e complete tra i sistemi giuridici europei. In effetti, il settore presenta un quadro normativo maturo, sviluppatosi a partire dall’attuazione della prima regolamentazione organica emanata già alla fine del secolo scorso e contenuta nel D.lgs. 21 aprile 1993, n. 124.
Oggi la disciplina - su cui ovviamente non mi soffermo oggi - è articolata su fonti multilivello, nella cornice della quale il D.lgs. n. 252 del 2005 costituisce regolazione primaria , come peraltro recentemente novellato dal D.lgs. n. 147/ 2018, in recepimento della Direttiva UE 2016/2341 (la c.d. direttiva IORP II). Tale disciplina primaria si compone di principi generali che, come vedremo, trovano poi più puntuale definizione nei regolamenti emanati dall’autorità di vigilanza di settore, Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione), la quale esercita con vigore il proprio potere normativo, senza tralasciare un cenno al ruolo guida di EIOPA quale autorità europea sovranazionale competente in materia di assicurazioni e pensioni private.
Per andare quindi al tema del mio intervento, inizio con il ricordare che le forme giuridiche di cui oggi mi occupo vengono indicate con un simpatico acronimo, quello di FIP, ovvero di Forme pensionistiche individuali le quali, da posizione di marginalità nel secolo scorso, laddove la previdenza complementare era soprattutto quella di fonte negoziale, hanno assunto un ruolo sempre più importante soprattutto nella loro forma assicurativa, benché esse possano assumere anche non carattere assicurativo.
Circa la rilevanza delle forme individuali ne è testimonianza anche la istituzione da parte del legislatore comunitario del primo prodotto pensionistico individuale paneuropeo di cui ci parlerà Michele Squeglia .
Torniamo ora a quelli previsti oggi dalla disciplina positiva italiana che, pur essendo normativa nazionale, è fortemente ispirata a diritto euro unitario sotto molteplici profili che spaziano dalla struttura degli istituti alle regole di investimento degli attivi, incluse quelle relative al loro collocamento, offerta e distribuzione nei confronti del mercato .
Le forme pensionistiche complementari individuali (o c.d. FIP), è locuzione adottata nel decreto in riferimento a due differenti meccanismi previdenziali che da tempo esistono nella nostra esperienza giuridica ovvero a) adesioni ai fondi aperti e b) stipulazione di contratti di assicurazione vita noti come PIP ovvero piani pensionistici individuali previsti rispettivamente oggi agli art.12 e 13 del d.lgs. n. 252/2005. Va osservato sin da ora che le due forme individuali, pur molto differenti nelle loro specifiche strutture giuridiche, presentano la caratteristica comune di essere modelli giuridici negoziali fortemente conformati dalle Autorità di Vigilanza del mercato da cui esse promanano. Covip e Ivass, in quanto autorità indipendenti, attraverso la normazione di settore loro affidata producono anche nel caso di specie fenomeni di c.d. eterointegrazione di contenuti, documentazione contrattuale e precontrattuale, regolamenti interni e regole di offerta di tali forme privatistiche che ben poco spazio lasciano all'autonomia d'impresa dei soggetti che le istituiscono e offrono.

a) I fondi aperti costituiscono offerta di previdenza complementare rivolta a tutti i consociati, inclusi i non lavoratori, i quali potranno aderire su base individuale ma anche collettiva
Sono istituiti da soggetti abilitati per legge alla gestione delle risorse finanziarie dei fondi pensione negoziali (SIM, banche, imprese di assicurazione, SGR) in forma di patrimoni separati costituiti all’interno del patrimonio dell’intermediario promotore, la cui operatività è subordinata alla autorizzazione della COVIP (v. supra), la quale opererà d’intesa con le autorità di vigilanza sui soggetti promotori ovvero Banca d’Italia, CONSOB, IVASS.
I fondi “aperti” quali patrimoni non hanno autonomia soggettiva rispetto all’ente promotore e sono rappresentati dalla costituzione di un patrimonio destinato all’erogazione di prestazioni pensionistiche agli aderenti e quindi caratterizzato dalla sua separatezza e quindi non aggredibilità da parte degli altri creditori dell’ente o della società promotrice.
Le modalità di adesione al fondo, come dicevo, possono essere individuali oppure collettive ove siano presenti accordi o regolamenti aziendali che dispongono l’adesione al fondo. È comunque possibile che nell’istituzione del fondo si limiti la modalità di adesione soltanto alla forma collettiva o a quella individuale.
Anche per i fondi aperti, come per quelli chiusi , è prevista la predisposizione di un regolamento e di una nota informativa ai fini dell’adesione, che dovranno essere trasmessi a COVIP unitamente all’istanza di autorizzazione. Senza entrare in analisi dettagliate mi limito a ricordare che la conformazione delle Autorità a cui ho già fatto cenno è sempre presente nella vita del fondo, Covip infatti con numerose Deliberazioni recanti “Adozione degli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252”, nella parte relativa allo Schema di Nota informativa (G.U. 3 aprile 2017, n.78), ha fissato linee guida precise. La delibera, oltre a contenere lo Schema-tipo, fornisce addirittura indicazioni di tipo redazionale dei relativi documenti come accade in tutti i settori di mercato regolato.
I contenuti devono essere espressi in modo chiaro, sintetico e comprensibile, avendo cura di privilegiare l’accessibilità dell’informazione da parte del soggetto destinatario affinché quest’ultimo sia in grado di assumere la decisione relativa all’adesione in modo pienamente consapevole. A tal fine, la Nota informativa è redatta con un linguaggio semplice e immediato e assume una struttura, anche grafica, che ne renda agevole la consultazione. Ove possibile e opportuno, le informazioni saranno fornite in forma tabellare .
Si impone un generale principio di coerenza delle informazioni e delle clausole all’interno della Nota e tra la Nota e gli altri documenti che disciplinano la partecipazione alla forma pensionistica complementare. Dovranno essere fornite all’aderente informazioni chiave relativamente alla natura della forma pensionistica cui va aderendo e, in particolare, informazioni sulla contribuzione e sulla erogazione.
Con il D.lgs. 147/2018 è stato novellato, in merito agli obblighi di informazione, il D.lgs. 252/2005.
L’art. 13 bis prevede che gli aderenti e i beneficiari devono essere adeguatamente informati sulle condizioni della rispettiva forma pensionistica complementare, mentre l’art. 13 ter detta le informazioni da fornire ai potenziali aderenti e in specie:
a) le pertinenti caratteristiche della forma pensionistica, compresi i tipi di prestazione;
b) le pertinenti opzioni a loro disposizione, comprese le opzioni di investimento;
c) le informazioni sul se e sul come sono tenuti in conto i fattori ambientali, climatici, sociali e di governo societario nella strategia di investimento sostenibilità ;
d) dove sono disponibili ulteriori informazioni.
Indirizzi di investimento sono lasciati agli aderenti ai quali devono essere fornite anche le informazioni relative ai risultati ottenuti degli investimenti stessi concernenti almeno gli ultimi cinque anni o riguardanti l’intero periodo di attività della forma pensionistica prescelta nonché le informazioni sulla struttura dei costi sostenuti dagli aderenti e dai beneficiari.
Per i fondi “aperti” che acquisiscono adesioni su base individuale- e per i PIP di cui parleremo a breve- dovranno dunque essere indicate le modalità di contribuzione con richiamo alla facoltà dell’aderente di fissarne liberamente la misura.
Quanto alle modalità di erogazione, si dovrà indicare che la prestazione può essere percepita sia in forma di rendita (pensione complementare) sia in forma di capitale, precisando che la prestazione in capitale è ottenibile alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Per i fondi pensione aperti e per i PIP, la nota informativa deve contenere indicazioni sulla possibilità di trasferimento prima del periodo minimo di permanenza nel fondo in caso di modifiche complessivamente peggiorative delle condizioni economiche, o di modifiche che interessino in modo sostanziale le caratteristiche del fondo. Occorrerà indicare inoltre le eventuali prestazioni assicurative accessorie offerte, specificando le modalità di adesione (facoltativa/obbligatoria) e illustrandone le caratteristiche principali. Per le prestazioni assicurative accessorie ad adesione facoltativa, sarà necessario indicare anche il relativo costo aggiuntivo ovvero i criteri di determinazione dello stesso.
Specifiche informazioni dovranno riguardare i comparti (fondi interni/OICR/gestioni interne separate) in cui possono essere investiti i contributi netti versati.

b) I PIP
I PIP hanno natura giuridica differente rispetto alle adesioni ai fondi aperti, essi sono infatti forme di previdenza attuate mediante contratti di assicurazione del “ramo vita I” o “III” solo Unit-linked di cui all’art.2 comma 1 del Cap (dlgs n..209/2005) oppure contratti vita che offrono abbinamento tra le due tipologie di ramo I e III in del tipo Unit Linked stipulati con imprese di assicurazione autorizzate da IVASS .
La disciplina di questi contratti è per alcuni rilevanti aspetti differente da quella del contratto vita a cui si riferisce la normazione primaria mostrando in tale “deviazione tipologica” la funzione previdenziale-pensionistica dei Pip, da non confondersi con la generica funzione previdenziale attribuita ai contratti vita dalla dottrina e dalla giurisprudenza soprattutto in riferimento all’interpretazione dell’art. 1923 c.c.
Le differenze più importanti tra disciplina dei PIP e quella del contratto vita di cui al codice civile sono quelle in materia di sospensione e interruzione delle somme versate posto che l’aderente, a differenza di ciò che è previsto dall’art. 1924 c.c. m, ha la facoltà di sospendere la contribuzione senza che ciò produca l’effetto dello scioglimento del contratto, ed infatti egli può riprendere la contribuzione interrotta in qualsiasi momento. Inoltre il diritto alla prestazione pattuita è esercitabile solo al momento della maturazione dei requisiti di accesso alla pensione obbligatoria o all’età pensionabile. La anticipazioni, come detto, sono limitate a specifiche e tipiche ipotesi
Anche la struttura documentale è diversa dai contratti vita rispetto a quanto dettato dal Cap e dai Regolamenti Ivass essendo la materia di competenza di Covip.
Il regolamento contiene gli aspetti fondamentali del rapporto assicurativo -previdenziale quanto a profili di assoluto rilievo, tra cui le modalità di partecipazione, il trasferimento delle posizioni individuali verso altre forme pensionistiche, comparazione di costi e risultati di gestione, disposizioni di trasparenza sul contenuto, sui rapporti tra le forme pensionistiche e Covip.

La trasparenza e le regole di salvaguardia degli iscritti .
Le forme pensionistiche individuali nella duplice natura a cui ci siamo appena riferiti sono corredate da un set di regole a tutela degli aderenti volte a colmare l’asimmetria informativa presente tra professionista ed aderente. L’iscritto, consumatore medio, non ha in genere un bagaglio di conoscenze adeguate a compiere valutazioni che gli consentano scelte consapevoli rispetto alla forma pensionistica che meglio risponde alle sue esigenze previdenziali.
La salvaguardia dell’adesione consapevole degli iscritti viene operata a differenti livelli normativi ma l’apporto fondamentale fornito da Covip al raggiungimento degli obiettivi di policy appena descritti è un esempio della maturità delle Autorità di vigilanza italiane di mercato finanziario assicurativo e previdenziale rispetto ad altre authority europee.
A livello di informativa e trasparenza, la forma più incisiva di protezione dell’aderente viene dalle norme già richiamate in materia di regolamento e nota informativa che devono essere redatti secondo lo Schema approvato dalla COVIP con Deliberazione del 31 ottobre 2006 e successivamente modificata con Deliberazione del 1° aprile 2015, del 25 maggio 2016 e da ultimo del 22 dicembre 2020 entrata in vigore il 1° maggio 2021 che per ora rappresenta l’ultimo tassello di normazione secondaria o di attuazione a cui occorre riferirsi
Anche questa Delibera è fortemente ispirata alla effettività delle disposizioni della Direttiva europea IORP II, nell’ottica del rafforzamento del sistema della previdenza complementare, oltre che sotto il profilo della governance al quale sono state maggiormente indirizzate le iniziative realizzate nei mesi scorsi dalla COVIP, anche in ordine al rapporto con i potenziali aderenti e gli iscritti. Sul punto ricordiamo che, per quanto attiene alla trasparenza, l’ordinamento nazionale della previdenza complementare risultava già notevolmente avanzato e in linea con le migliori pratiche internazionali, sicché le novità legislative introdotte per il recepimento della Direttiva IORP II risultano di portata abbastanza limitata. Tuttavia, COVIP ha ritenuto importante cogliere l’occasione per realizzare una complessiva attività di revisione di tutte le proprie disposizioni in materia di trasparenza. L’obiettivo primario della commissione era di dare concretezza ai principi di carattere generale contenuti nella normativa primaria, al fine di assicurare l’accuratezza, la tempestività, la chiarezza e la facilità di reperimento delle informazioni da parte di tutti i soggetti interessati all’adesione alla previdenza complementare o già iscritti a forme pensionistiche. In particolare la COVIP ha operato il riordino dell’intera disciplina (prima contenuta in una pluralità di testi) in un unico documento (“Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza”), sottoposto come di consueto a pubblica consultazione, che sostituisce tutte le precedenti disposizioni dettate dall’Autorità in materia di trasparenza (ivi comprese le Circolari) assai articolato attraverso una sistematica organizzazione delle differenti sezioni. (Sezione I – Disposizioni di carattere generale; Sezione II – Gli annunci pubblicitari; Sezione III – La Nota informativa per i potenziali aderenti; Sezione IV – Disposizioni in materia di comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari; Sezione V – Disposizioni sulle proiezioni pensionistiche; Sezione VI – Siti web, tecnologie informatiche e rapporti con gli aderenti).
ulteriori documenti e/o informazioni utili. É stata inoltre rivista completamente la forma grafica al fine di aumentare l’efficacia dell’informativa includendo un’apposita Appendice dedicata all’informativa sulla sostenibilità, da consegnare anch’essa in fase di adesione. Anche le Disposizioni in materia di comunicazioni agli aderenti e ai Notevole attenzione è stata dedicata alle disposizioni sui Siti web e sull’utilizzo delle tecnologie informatiche per semplificare e rendere più efficace la gestione dei rapporti con gli aderenti, nonché favorire la diffusione di documenti e informazioni utili. In particolare, sono stati definiti i contenuti dell’area pubblica e dell’area riservata dei siti web e, per la prima volta, sono state date indicazioni sulle modalità di realizzazione di quest’ultima. Infine, l’adozione delle Istruzioni in materia di trasparenza ha reso necessario aggiornare anche il Regolamento COVIP sulle modalità di raccolta delle adesioni.
Le regole della trasparenza in caso di contratti di assicurazione quali strumenti mediante i quali sono adottati i PIP sono contenute negli artt. 182 e 183 del codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005) e nei regolamenti IVASS collegati (in particolare i Regolamenti n.40 e 41 del 2018) in materia di disegno dei prodotti e di regole per la relativa distribuzione.

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