testo integrale con note e bibliografia
L’automazione generata dalle nuove tecnologie è in grado di cambiare le dinamiche lavorative.
L’intelligenza artificiale (d’ora innanzi, “IA”) non è solo una nuova tecnologia, ma una rivoluzione industriale (presente e non futura) che rappresenta un’opportunità da cogliere e governare , per una gestione efficiente - anche - dell’organizzazione giudiziaria.
L’uso delle tecnologie digitali è ormai dovunque diffuso e pressoché generalizzato, ed è in grado di garantire un indubbio miglioramento nella disponibilità e nel controllo delle informazioni necessarie alla trattazione e alla decisione di una controversia.
L’IA, in sede giurisdizionale , può, dunque, rappresentare un efficace strumento per rendere i sistemi più efficienti.
È necessario, però, chiedersi come e in che limiti l'IA possa essere utilizzata nell'Amministrazione della giustizia.
Come argutamente osservato dalla Dottrina , poiché l’espressione “giustizia predittiva” viene utilizzata in diverse accezioni, è opportuno subito chiarire che la “giustizia predittiva in senso lato”, che “mira all’individuazione, attraverso strumenti di data research analysis, dei precedenti giudiziari in grado di (o, forse meglio, utili a) prae-dicere l’esito di una controversia non ancora avviata o comunque non decisa”, va tenuta distinta, come meglio si chiarirà nel prosieguo, dalla “giustizia predittiva in senso stretto”, che, “collocandosi all’interno del procedimento decisionale , ha a che vedere in realtà più con lo jus dicere (cd. algoritmo decisore), che con il jus prae-dicere” (cd. algoritmo predittore) .
L’esigenza di far fronte all’aumento della domanda di giustizia, assicurando la ragionevole durata dei processi e, al contempo, l’uniforme interpretazione della legge, ha reso sempre più necessario il ricorso all’ausilio di strumenti informatici che agevolassero l’attività del giudice. Dall’uso del personal computer, inizialmente deputato all’archiviazione dei file dei lavori svolti, si è via via assistito alla creazione di programmi di ricerca di testi di legge e di precedenti giurisprudenziali, dotati di software sempre più sofisticati .
Grazie alla rapidissima evoluzione tecnologica, abbiamo, ora, a disposizione “sistemi che non si limitano più a basarsi su sistemi esperti che fondandosi su regole predefinite seguono programmi specifici o sistemi di apprendimento automatico o che apprendono dai dati di addestramento e inferiscono regole per prevedere risultati specifici, ma sistemi che combinano questi vantaggi, aggiungendo la capacità di rispondere al contesto e fornire spiegazioni sul processo decisionale. Sistemi che "apprendono" man mano che analizzano i dati, distinguendosi dall'apprendimento umano, e che hanno bisogno di moltissimi dati, dati che devono essere affidabili e di qualità” .
Se questa è l’attuale frontiera dell’IA, ben può essere agevolmente applicata non solo e non tanto per l’individuazione degli obiettivi di rendimento dell'ufficio, realizzando un controllo di gestione degli uffici ad ampio spettro e consentendo una costante visione e monitoraggio di ruoli, pendenze e tempi, con la creazione di cruscotti qualitativi/quantitativi (cd. cruscotti di monitoraggio); ma, primariamente e al medesimo fine di efficienza e celerità dell’azione giudiziaria, oltre che di certezza nell’interpretazione del diritto, a supporto del lavoro del singolo magistrato, per la gestione del processo telematico, e segnatamente per scelte di organizzazione del processo attraverso strumenti di lettura, sintesi e raffronto, sin dall’iscrizione delle cause sul ruolo, del tipo di contenzioso, delle materie, delle parti, del petitum e della causa petendi, delle norme da applicarsi, dei trend decisionali, del monitoraggio, conoscenza e predittività degli orientamenti su casi simili, registrando eventuali contrasti, anche per giustificarli con riguardo alla specificità del caso o, eventualmente, per superarli, sì da rendere il decidente autenticamente consapevole delle proprie scelte, consentendogli di avere un quadro completo della giurisprudenza, di merito o di legittimità, “astrattamente riferibile al caso di specie, sulla base dell’analisi automatizzata del materiale disponibile, così da evitare conflitti giurisprudenziali inconsapevoli e da accrescere, come effetto derivato persuasivo e non vincolato, la uniformità delle decisioni di fattispecie simili” ; in terzo luogo, a supporto del lavoro di tutti gli operatori del diritto, per la creazione di banche dati della giurisprudenza di merito con estrazione automatica dei precedenti conformi e difformi, anche, in rapporto alle diverse realtà territoriali.
Sotto quest’ultimo profilo, sono già in uso nell’Amministrazione della giustizia programmi integrati su banche dati che sintetizzano il testo, analizzano le conclusioni del giudice, estraggono i riferimenti normativi principali e individuano la rilevanza giuridica delle decisioni.
Come noto, invero, il Dipartimento per la transizione digitale, l’analisi statistica e le politiche di coesione, tramite la sua Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA), in coerenza con gli obiettivi P.N.R.R. (riforma digitalizzazione M1C1-R1.8 per “la creazione di una banca dati gratuita, pienamente accessibile e consultabile delle decisioni civili, conformemente alla legislazione”), ha creato una banca dati – realizzata in forza del finanziamento nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) governance 2014-2020, REACT EU (assistenza alla ripresa per la coesione ed i territori d’ Europa) – potenzialmente fruibile, in modo gratuito, anche per tutti i cittadini, in piena conformità con la legislazione vigente.
La “banca dati merito”, implementata da tutti i provvedimenti civili (sentenze, decreti e ordinanze), pubblicati a partire dal 1° gennaio 2016 e fino all’attualità nei Tribunali e nelle Corti d’Appello è integrata da un sistema di IA in grado di analizzare il testo delle decisioni, per rispondere a domande formulate in linguaggio naturale, e potenzialmente utilizzabile, con opportuni adattamenti, anche per le altre finalità sopra esposte .
Alla meta della calcolabilità delle decisioni giudiziarie , quale corollario della certezza del diritto9, si può, dunque, giungere, a questo punto dell’avanzamento tecnologico, attraverso il supporto di una sempre più evoluta tecnologia e, in particolare, mediante l’impiego dell’IA , in cui le metodiche di selezione del materiale archiviato in banche dati trascendono l’argomento per sfociare «nella regola del caso concreto».
Tutto quello che può rendere prevedibile – e, quindi, conseguentemente “certa” – la giustizia, deve essere incoraggiato, perché idoneo a favorire scambi commerciali, libertà di stabilimento e ridurre i costi per le imprese ; tuttavia l’intuibile pericolo di uno scivolamento verso sistemi del common law, per l’inevitabile rafforzamento della “vincolatività” del precedente , quale conseguenza della maggiore trasparenza e diffusione di precedenti specifici, può essere bilanciato, dalla sinergia dei formanti giurisprudenziali e dottrinali, nonchè dall’apporto professionale degli operatori del diritto, operanti nel processo, che grazie alla puntuale e ragionata estrazione della giurisprudenza di merito e legittimità, a fronte del mutare di istanze provenienti dalla realtà sociale, ben potrà e saprà compiere scelte (interpretative), anche coraggiose ed innovative, senza per ciò stesso rendere meno valido il perseguimento della “certezza del diritto” e conseguente prevedibilità della decisione.
Il valore della prevedibilità delle decisioni, invero, non significa postulare un immobilismo giuridico mediante l’imposizione di un vincolo di automatica conformazione , ma significa assicurare uniformità, laddove manchino valide argomentazioni a sostegno del dissenso tali da determinare la costruzione condivisa di un opposto, nuovo o più autorevole indirizzo ; riferendosi la prevedibilità delle decisioni non tanto all’astratta previsione legale, bensì alla norma vivente risultante dall’applicazione e dall’interpretazione dei giudici, in stretto raccordo con le fonti costituzionali e sovranazionali .
Vi è, inoltre, un ulteriore non trascurabile vantaggio rappresentato dalla circostanza che l’estrazione di precedenti, l’evidenziazione di contrasti, l’evidenziazione di riforme in Cassazione o all’opposto di conferme, creerà una maggiore attenzione e responsabilizzazione dei Giudici di merito, le cui decisioni saranno totalmente visibili, fruibili, e citabili come precedenti (privilegio prima, prevalentemente, riservato alla giurisprudenza di legittimità).
Questo strumento consentirà di divulgare i contenuti delle sentenze di merito, far conoscere al pubblico gli orientamenti della Corte territoriale di merito, far conoscere alla Corte di Cassazione i dettagli e le dimensioni del contenzioso di merito nel distretto, migliorare la qualità delle sentenze, semplificarle e snellirle nella motivazione con riferimenti ai precedenti per relationem ex art. 118 disp. att. c.p.c.; individuare più semplicemente (nella fase icasticamente definita del “prae-dicere”) i presupposti per optare per il “rinvio pregiudiziale in Cassazione”.
In punto di regolamentazione, il primo presidio, in materia, è arrivato dalla Cepej (Commissione europea per l’efficienza della giustizia), che ha enucleato, nel 2018, una serie di principi , contenuti nella Carta etica europea sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi, adottata dalla CEPEJ nel corso della sua Riunione plenaria (Strasburgo, 3-4 dicembre 2018).
La Commissione si è espressa in modo estremamente chiaro nella direzione dell’utilizzo della IA, nel “trattamento” – raccolta, ricerca e selezione - delle decisioni giudiziarie, al fine di rendere prevedibile il formante giurisprudenziale: “Il trattamento delle decisioni giudiziarie mediante l’intelligenza artificiale, secondo i suoi creatori, può contribuire, in materia civile, commerciale e amministrativa, a migliorare la prevedibilità dell’applicazione della legge e la coerenza delle decisioni giudiziarie, a condizione che siano osservati i principi esposti in prosieguo. In materia penale il suo utilizzo deve essere esaminato con le massime riserve, al fine di prevenire discriminazioni basate su dati sensibili, in conformità alle garanzie di un equo processo”.
In sintesi, i principi di qualità e sicurezza e di trasparenza, enucleati dalla Commissione, sono finalizzati a garantire che in sede giurisdizionale non vengano impiegati strumenti la cui base algoritmica non sia conoscibile agli attori del processo, ossia parti, avvocati e magistrati .
La direzione impressa dalla Commissione, non è, dunque, quella di una cd. “Giustizia algoritmica” , id est, l’impiego di “macchine intelligenti” in grado (di jus-dicere) di sviluppare un ragionamento artificiale, da utilizzare per motivare sentenze scritte con “foglie” di algoritmi, sospinte dal vento all’esterno di una “banca dati”, quale ”Antro della Sibilla” ante litteram, come scampoli motivazionali – accostati casualmente e logicamente validi, ma, non giuridicamente prevedibili e trasparenti (tanto che ad ogni interrogazione delle dette “Justice Machines”, per diverso accostamento, le soluzioni proposte inevitabilmente si presentano diverse e finanche opposte)- perché i Difensori possano trarre “vaticinio” ; ma ferma, la centralità della persona del Giudice, secondo le indicazioni provenienti dalle fonti europee che promuovono un'IA affidabile e antropocentrica , è necessario individuare e far ricorso ad un algoritmo che sia strumento ancillare, ma, al contempo, pregnante nell’attività giudiziaria (il riferimento è appunto agli strumenti di data research analysis, quali quelli di cui è già dotata la Banca dati merito), in grado trasformare gli obiettivi di rapidità e prevedibilità delle decisioni, in azioni concrete e realizzabili .
Tornando al piano normativo, più di recente, il 13 giugno 2024, è stato approvato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il Regolamento (UE) 2024/1689, noto anche come IA Act .
Questo regolamento stabilisce regole armonizzate per lo sviluppo, l'immissione sul mercato e l'uso dei sistemi di IA nell'Unione Europea.
Al centro della legislazione si rimarca la preservazione dell’autonomia umana, si sottolinea che l’IA deve servire come strumento per amplificare, e non sostituire, il potere decisionale umano .
Questo principio si riflette nella necessità di sviluppare sistemi di IA che siano non solo avanzati tecnologicamente, ma anche comprensibili e spiegabili, garantendo che le decisioni automatizzate possano essere scrutinate e contestate.
Nell’ambito dell’amministrazione della giustizia, assume particolare rilievo il considerando 61 dell’AI Act, ove si legge che «l’utilizzo di strumenti di IA può fornire sostegno al potere decisionale dei giudici o all’indipendenza del potere giudiziario, ma non dovrebbe sostituirlo: il processo decisionale finale deve rimanere un’attività a guida umana».
Inoltre, va sottolineato che i sistemi di IA destinati a essere usati da un’autorità giudiziaria o per suo conto per assistere un’autorità giudiziaria nella ricerca e nell’interpretazione dei fatti e del diritto e nell’applicazione della legge a una serie concreta di fatti vengono classificati, all’interno dell’AI Act, tra i sistemi ad alto rischio di cui all’art. 6, § 2, in considerazione del loro impatto potenzialmente significativo sulla democrazia, sullo Stato di diritto, sulle libertà individuali e sul diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.
L’intento è chiaro: l’IA deve essere un’alleata dell’umanità, non una forza che ne mina l’autodeterminazione.
In sede nazionale, il Consiglio dei Ministri ha approvato il 23 aprile 2024 il Disegno di legge n. 1146 recante “Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale”, con cui il Governo italiano ha iniziato a confrontarsi, nella medesima ottica, con l’avvento della IA nella giustizia .
Il disegno di legge governativo, all’art. 14, in tema di regolamentazione dell’intelligenza artificiale sulla giustizia limita il suo utilizzo “esclusivamente per l’organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario, nonché per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale”, riservando sempre “al magistrato la decisione sulla interpretazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sulla adozione di ogni provvedimento.”
Con questo disegno di legge, da un lato, si scongiura, dunque, sempre sulla scia dell’AI Act, il passaggio ad un “giudice-robot” , ma, dall’altro, non si chiude ad una versione della “giustizia predittiva in senso lato”, aprendo, al contrario, all’impiego della tecnologia in parola per l’organizzazione e per la semplificazione del lavoro e per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale, ovvero ai fini di un più celere espletamento delle attività che, nel regolamento europeo, vengono definite «puramente accessorie» e funzionali all’efficientamento dell’amministrazione della giustizia :
La normativa italiana si avvia, dunque, esattamente nella direzione, più restrittiva, indicata dalla Dottrina , e ritenuta più corretta, di “Giustizia predittiva in senso lato”; ma verso la quale, comunque, l’Amministrazione giudiziaria non sembra si sia ancora chiaramente incamminata, sebbene, in teoria, lo sforzo da compiersi, verso l’auspicata creazione di un algoritmo per l’efficienza della giustizia, in grado di “prae-dicere” (nell’accezione sopra fatta propria), e cioè volto, al monitoraggio, conoscenza e predittività degli orientamenti su casi simili, che ha come corollari l’accelerazione e la prevedibilità della risposta giudiziaria, operati i necessari adattamenti, non è poi così gravoso, essendo, ormai, una realtà, la BDR Banca Dati di merito, a cui sopra si è fatto riferimento.