Peccato che non è ancora con noi il grande Giuseppe Pera che con la sua prosa asciutta e salace ci avrebbe commentato con simpatica arguzia la sentenza del Tribunale di Bologna qui prodotta (n.167 del 2020,cfr nella rubrica “Sentenze”).
E quindi con impudica immodestia cerchiamo di essere indegni sostituti .
La sentenza tratta del solito caso di supposto abuso della legge 104/1992.
In questa circostanza la lettura degli addebiti è estremamente circostanziata quanto ai movimenti ed agli orari della dipendente che non avrebbe prestato assistenza alla familiare.
Non riferisce la sentenza se gli investigatori abbiano confermato gli stessi riferimenti esposti nell’addebito (ma è presumibile che abbiano testimoniato; fra l’altro la sentenza per il commentatore è alquanto scarna perché non riporta né le argomentazioni della ricorrente né le argomentazioni della resistente).
Di contro la sentenza è alquanto generosa di osservazioni pretesamente tratte dalle conoscenze personali del giudice, che ritiene “evidentemente scarsamente attendibili i rilievi delle suddette attività di vigilanza che contrasta con ogni regola e buona pratica del settore……. ed è comunque facilmente comprensibile a logica e buon senso che dopo alcune ore passate in solitudine l’attenzione scema ed il difetto di attenzione aumenta esponenzialmente ad ogni ora ulteriore, con elevata probabilità di appisolamenti……momenti di distrazione automatica, involontaria e subliminale, sovrapposizione involontaria di ciò che si è visto realmente e di ciò che si ritiene, con aggiunta e correzione logica, di avere visto”.
Nessuno più crede ormai che il giudice sia peritus peritorum, ma la disamina psichica che fa il giudice dell’attività di vigilanza pecca di presunzione eccessiva nella valutazione psico-emotiva del vigilante.
Fra l’altro distruggere la credibilità degli investigatori sul presupposto di elevata probabilità di appisolamenti è una petizione di principio fine a se stessa (che potrebbe indignare fra l’altro la stessa categoria).
Ed arrivare a dire che l’investigatore potrebbe (involontariamente, bontà sua) scrivere di aver visto ciò che in realtà non ha visto significa mettere in discussione qualsiasi testimonianza (anche quella del teste standard).
Ma se un teste dice o scrive il falso, è prevista la penale conseguenza.
Solo che in questo caso per evitare la falsa testimonianza si ipotizza “la distrazione automatica, involontaria e subliminale”.
Poveri vigilantes così fragili di reggere all’usura delle ore !
Eppure esistono attività ben più usuranti (se pensi al pilota di aereo di voli internazionali, o il chirurgo di trapianto di organi in attività al massimo stressanti ed impegnative per ore ed ore).
La personale valutazione psicologica del giudice (che non è affatto notoria essendo fra l’altro contraddetta da numerose altre sentenze in cui l’investigatore ha svolto il suo ruolo di teste anche dopo pedinamenti di ore ed ore senza che il giudice lo abbia dichiarato inattendibile) non può annullare quanto de visu accertato dall’investigatore.
Sostenere il contrario espone il teste e la parte ad una personalissima percezione del giudice.
Fra l’altro circostanze non essenziali nel contesto dell’addebito (quali lo spostamento, dell’auto da parte del marito della dipendente e non da parte dello stessa) vengono esaltate come “illuminanti” (per screditare l’investigatore) quando lo stesso giudice scrive che “era quasi sicuramente il marito” e così poi il secondo spostamento “appare più probabile che fosse il marito”.
Ancora una volta incertezze e presunzioni che si basano sull’apodittica affermazione che “ appare improbabile che una signora da sola a quell’ora (20.53) sposti l’auto nel garage sotterraneo potendo delegare per l’incombente il marito”.
Questa volta il giudice si fa sociologo: insomma una donna all’ora tardissima delle 20.53 di solito sta in casa e lascia al marito tali incombenze (con buona pace della par condicio uomo-donna).
Ma se il teste ha visto la donna fare tale incombente (che migliaia di donne sole o separate fanno in Italia) perché “annullare” la sua testimonianza in forza di una mera valutazione sociologica (un po’ superata fra l’altro).
Si aggiunta infine che tutte e tre le giornate di controllo investigativo vengono cassate come se, per tutte e tre le giornate, gli impreparati investigatori avessero (o potessero aver avuto) problemi di distrazione, appisolamento, sovrapposizione dell’irrealtà, etc.
Si potrebbe obiettare, utilizzando il criterio probabilistico di cui fa ampio uso il Tribunale, che ci può stare per un giorno, ma per tutti e tre, è fuori di ogni….. probabilità !
Per non tediare oltre, la sentenza lascia perplessi e forse merita un ripensamento nei gradi superiori (se ci saranno).
La (difficile) ricostruzione di un percorso argomentativo
- Di : Andrea Del Re
- Categoria: Principi e fonti