TESTO INTEGRALE CON NOTE E BIBLIOGRAFIA

Le udienze da remoto sono disciplinate dal Decreto-legge 19/05/2020 - N. 34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, con una normativa che valeva solo fino al 31 ottobre 2020.

Con successivi provvedimenti legislativi si è disposto che le udienze da remoto possano essere svolte fino alla data del 31 luglio 2021. Le oscillazioni dell’epidemia da Covid-19 hanno fatto oscillare anche le norme processuali che ne hanno seguito e continuano a sé la loro a dare ai loro ricezione quando la loro perché lo pone due anni uno e una per lui vale seguirne l’andamento.

Da questo semplice dato si evince che il legislatore, nella specifica materia, ha adottato i vari provvedimenti confidando sulla loro transitorietà  perché costretto dalle necessità di dover intervenire per il controllo dei contagi e nel contempo per assicurare un minimum del servizio giustizia.

Tutto lascia presumere che, nel momento in cui cesserà questo stato di emergenza (ma non è dato sapere come e quando si tornerà nella normalità ante primavera 2020), la prospettiva sia quella di ritornare a vedere le aule dei giudici affollate come prima, con le code in attesa, nei corridoi se non nella stessa aula, con il chiacchiericcio rumoroso di avvocati e clienti per il quale vi può essere qualcuno che abbia ancora poetica nostalgia.

Noi auspichiamo che, passata l’emergenza sanitaria, non vi sia il ritorno sic et simpliciter al passato, perché questo passato non è certamente né glorioso né gaudioso sol che si considerino i tempi della definizione delle controversie civili che in questi ultimi decenni hanno sempre statisticamente posto l’Italia nelle ultime posizioni in Europa (ad eccezione di qualche rara situazione locale come quella del Tribunale della sezione lavoro di Milano o di quella di Torino), con danno ai diritti e anche all’economia delle imprese e alla ricchezza di tutti.

Il processo civile, ivi compreso quello del lavoro, con la fine della pandemia e lo sviluppo dell’informatica che dovrebbe prendere ulteriore slancio e vigore dal Recovery Plan, deve poter continuare ad utilizzare le piattaforme digitali con un ricorso massiccio alle udienze da remoto, che sono ben in grado di garantire il pieno contraddittorio tra le parti, unito alla rapidità dei tempi della definizione del contenzioso. Anche i costi erariali dell’organizzazione del servizio-giustizia e i costi delle imprese e di tutti coloro che sono costretti a doversi rivolgere ad un giudice avrebbero dei benefici effetti perché le attività delle udienze, svolte in presenza, si ridurrebbero sensibilmente con benefici effetti sui costi. Anche gli avvocati ci guadagnerebbero. Partecipare all’udienza in presenza non è la stessa cosa che parteciparvi dal proprio studio, da remoto. Si risparmia sui tempi, sulle energie psicofisiche, sui costi di trasporto e sui costi dell’organizzazione in generale; tutti trarrebbero, direttamente o indirettamente, dei significativi vantaggi. Bisogna avere il coraggio di lavorare per un’autentica rivoluzione culturale nella gestione dell’amministrazione della giustizia, con le scelte appropriate. Tutto dovrebbe essere diverso da come era prima. La chiave di volta del nuovo sistema deve essere l’informatica, che è in condizione di fornire tutti gli strumenti organizzativi necessari per realizzare il giusto processo con un’amministrazione della giustizia tempestiva, efficace, poco costosa ma nello stesso tempo capace di rispondere con sentenze che siano rispettose  della legge,  con una opera sapiente del giudice nella ricostruzione e nell’interpretazione dei fatti a lui sottoposti in esame.

L’attuale normativa processuale emergenziale non consente, senza eccezioni, che da remoto possano essere escussi i testimoni anche se vi fosse il consenso di tutte le parti e dello stesso giudice.

Il giudice, con il necessario e preventivo consenso delle parti, può disporre da remoto solo l’udienza che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice.

Questa limitazione, prevista dal legislatore, non è giustificabile perché un testimone potrebbe ben essere escusso da remoto con assoluta garanzia della genuinità della sua assunzione e del contraddittorio pieno tra le parti. Non intendiamo certamente sostenere che il testimone possa essere sentito, da remoto, mentre si trova nel suo domicilio o in luoghi strani o poco dignitosi. Una simile soluzione è semplicemente impensabile. Vogliamo sostenere, invece, che quel testimone può essere escusso da remoto prevedendo la sua comparizione personale in Tribunale, in un’aula di giustizia predisposta ad hoc, nella quale dovrà rimanere da solo o con l’assistente di cancelleria. Da questo luogo il testimone può essere esaminato, con tutte le garanzie, dal giudice; Il giudice, a sua volta, potrà essere fisicamente presente in quest’aula oppure collegato ad essa da remoto; le altre parti partecipano all’udienza con collegamento esclusivamente da remoto. In questa aula predisposta ad hoc, dopo essere stato identificato dal cancelliere, il testimone sarà collegato informaticamente all’ufficio del giudice per essere esaminato, previo giuramento. L’esame del testimone in queste condizioni si svolgerà sicuramente con assoluta correttezza e genuinità. La testimonianza anziché essere verbalizzata con la redazione del tradizionale verbale scritto al momento potrebbe essere registrata e successivamente trascritta (non dal giudice). Questo sistema renderebbe veloce l’esame del testimone, con un enorme guadagno sui tempi e risparmio di risorse. Il giudice in queste attività non deve essere il cancelliere di sé stesso. La trascrizione della registrazione dei verbali di causa, con un programma appropriato, come nel penale, avverrebbe con celerità e facilità. Vi sono programmi informatici che trasformano la voce in video scrittura con un’affidabilità molto dignitosa.

Comprendiamo che non è facile fare adottare legislativamente la soluzione che abbiamo prospettato. Certo è che una simile soluzione ha un suo indubbio fascino innovativo che sconvolge tradizionali incrostazioni e pregiudizi che fino ad oggi non hanno fatto bene alla realizzazione del giusto processo.

A proposito, segnaliamo che il Consiglio Distrettuale di Disciplina degli Avvocati del Distretto della Corte d’Appello di Milano ha disposto che “I testi saranno sentiti sempre da remoto ma presentandosi alla sede del consiglio distrettuale di disciplina all’orario già stabilito, ove saranno identificati da funzionario presente in loco e sentiti a mezzo piattaforma predisposta e postazione abilitata in apposita aula.”

Occorre saper trasformare l’attuale pandemia in una manzoniana “provvida sventura”, incoraggiati dalle parole che fra’ Cristoforo rivolge a Renzo e Lucia: “ringraziate il cielo che v’ha condotti a questo stato, non per mezzo dell’allegrezze turbolente e passeggere, ma coi travagli e tra le miserie, per disporvi ad un’allegrezza raccolta e tranquilla”.

Allora era peste, oggi è Covid-19. Abbiamo un’occasione da non perdere per trasformare una disgrazia in una opportunità di innovazione processuale tecnologica per la tutela dei diritti e la celerità del sistema giustizia.

                                                                                                                                                       

Questo sito utilizza cookie necessari al funzionamento e per migliorarne la fruizione.
Proseguendo nella navigazione acconsenti all’uso dei cookie.