Testo integrale con note e bibliografia
La Commissione del Ministero della Giustizia Ufficio Legislativo, presieduto dal prof. Francesco Luiso, ha avanzato al Ministro della Giustizia Marta Cartabia le proposte normative in materia della giustizia civile accompagnandola con una nota illustrativa sulle singole proposte di modifica. La finalità è quella “di ridurre i tempi dei processi e ottenere una miglior efficienza dell’amministrazione della giustizia” civile e del lavoro.
a) Innanzitutto, come segno dei tempi, la Commissione raccomanda di introdurre con la legge delega il principio della “chiarezza e sinteticità degli atti processuali di parte e dei provvedimenti giudiziali”. Sobrietà e concinnitas sono delle virtù contro la prolissità e il copia incolla degli atti che appesantisco qualsiasi attività giurisdizionale. La violazione di questo principio non comportarà le sanzioni di invalidità o di inammissibilità dell’atto, che non sono previste, ma deve essere presa in considerazione dal giudice ai fini della liquidazione delle spese giudiziali.
b) Tra le proposte avanzate dalla Commissione del Ministero vi è quella inedita della previsione dell’”ufficio per il processo”. Per la Commissione per abbreviare realmente i tempi dell’amministrazione della giustizia, “non è possibile prescindere dai profili strettamente organizzativi. In questa prospettiva, l’ufficio per il processo costituisce un tassello fondamentale per aiutare il giudice che dovrà poi decidere la controversia a svolgere in modo più efficiente tutto il lavoro preparatorio alla decisione stessa. Si tratta, come dice lo stesso nome, dell’ufficio “per il processo” e non dell’ufficio “del giudice”, denominazione che evoca una impropria funzione di “assistente”, figura che non esiste più neppure a livello universitario.” Si tratta di un’autentica novità che sarà molto utile per lo snellimento delle attività e la pronuncia delle sentenze. La costituzione di questo “ufficio per il processo” interesserà sia i Tribunali che le Corti di Appello e la Cassazione. Il giudice deve essere liberato da incombenze inutili e deve concentrare le sue energie sulla decisione da assumere. Le attività collaterali devono essergli assicurate da questo ufficio di cui potrà beneficiare. Non è la conosciuta tradizionale e polverosa cancelleria, stracolma di fascicoli cartacei.
c) Tutte le controversie in materia di diritto del lavoro, rapporti di lavoro subordinato, contratti di agenzia, collaborazioni coordinate e continuative, potranno essere oggetto delle procedure di negoziazione assistita e di mediazione per deflazionare il contenzioso giudiziario e tutelare il comune interesse delle parti contrapposte “di conseguire certezze in tempi brevi”. Nulla di obbligatorio.
Per la Commissione “Consentire ai datori di lavoro e ai lavoratori, assistiti dai rispettivi avvocati, di ricercare l’accordo in sede negoziale e laddove necessario con l’ausilio del mediatore, terzo imparziale, mira a tutelare tutte le parti della controversia. La funzionalità e rapidità dei percorsi complementari alla giurisdizione riduce le possibilità di inasprimento dei conflitti, la cui valenza trascende i casi singoli e appare particolarmente auspicabile in un periodo di difficoltà e potenziale crescita delle tensioni sociali. La misura è coerente con l’obiettivo perseguito dalla delega, insieme alla maggiore efficienza del processo civile.” Questo significa che qualsiasi controversia di lavoro potrà essere definita conciliativamente dal datore di lavoro e dal lavoratore senza più la necessità di doversi rivolgere agli Ispettorati del Lavoro, ai giudici, agli enti di certificazione, agli arbitrati irrituali o rituali, agli enti sindacali bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva. La Commissione Ministeriale nelle sue proposte ha esplicitato questa posizione chiedendo che nella legge delega si debba ”prevedere la possibilità di ricorrere alla mediazione e alla negoziazione assistita nelle controversie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile con gli effetti previsti dall’ultimo comma dell’articolo 2113 del codice civile, senza che le stesse costituiscano condizione di procedibilità dell’azione”. Questa conciliazione, per esplicita previsione di legge non potrà essere più impugnabile dal lavoratore anche se verte su diritti inderogabili (come la retribuzione, il diritto alle ferie etc). La norma in questi anni è stata fortemente sostenuta dalle associazioni giuslavoristiche degli avvocati ma aspramente osteggiata dalle organizzazioni sindacali, datoriali e dei lavoratori, uniti in un fronte unico. In passato è stata tentata un’analoga strada con un decreto legge che prevedeva la negoziazione assistita ma in sede di conversione la norma è saltata. Alla nuova mediazione giuslavoristica sono connessi benefici di natura fiscale prevedendo dei crediti di imposta fino alla concorrenza di 600 euro per chi vi ricorre seriamente.
d) Il giudice del lavoro oltre che emettere le ordinanze anticipatorie di condanna al pagamento delle somme non contestate, potrà emettere questa ordinanza anche per gli obblighi di consegna di cose mobili, di rilascio di beni immobili, degli obblighi di fare o di non fare. In pratica potrà emettere l’ordinanza anticipatoria per la reintegrazione nel posto di lavoro o di costituzione coattiva del rapporto di lavoro, di adibizione a mansioni superiori, di adibizione alla sede di lavoro originaria quando è impugnato un trasferimento, di rilascio dell’alloggio al portiere che cessa il rapporto di lavoro, di consegna dei materiali aziendali in possesso del lavoratore che cessa il rapporto e che ha omesso di restituirli al datore di lavoro etc. Per la Commissione Ministeriale non è opportuno che l’ordinanza anticipatoria abbia solo come oggetto il pagamento di una somma. Troppo limitativa e poco efficace per rendere un processo snello e veloce.
e) La delega prevede il superamento dell’attuale duplice rito nella materia dei licenziamenti del lavoratore dipendente: legge Fornero e rito ordinario. Con la legge delega si dovrà stabilire che il solo rito applicabile per queste controversie è rito ordinario, con la previsione, tuttavia, di una corsia preferenziale per i licenziamenti. Per la Commissione questa soluzione “contribuirà, da un lato, a semplificare ed a chiarire il quadro normativo della disciplina processuale nella materia dei licenziamenti, superando la scelta attuale – peraltro di dubbia compatibilità con il principio di ragionevolezza – di prevedere discipline processuali molto diverse fra loro sulla base del solo elemento formale dell’assunzione del lavoratore interessato dal licenziamento avvenuta in date differenti; dall’altro lato, a superare le difficoltà interpretative e applicative che ha fatto emergere la legge Fornero, fin dalla sua introduzione, con inevitabili ricadute per i rapporti fra datore di lavoro e lavoratore.
D’altro canto, la previsione di un unico rito per le controversie in materia di licenziamenti determinerà anche il superamento delle difficoltà a trattare unitariamente le controversie che riguardino lavoratori assunti in tempi diversi, con inevitabili ricadute sia sull’economia processuale, sia sulle possibilità di successo delle eventuali proposte conciliative.
Per il resto la delega è diretta a rimediare ad altrettante situazioni d’incertezza interpretativa e applicativa che permangono nei casi in cui i licenziamenti vengano impugnati per motivi di discriminazione o da parte del lavoratore che sia anche socio della cooperativa.” Abolendo il rito Fornero sui licenziamenti delle imprese con più di 15 addetti, si stabilisce “ il carattere prioritario della trattazione delle cause di licenziamento e dettare l’opportuna disciplina transitoria”. Per la Commissione è necessario “stabilire che alla trattazione dei giudizi nei quali si controverte sulla validità, l’efficacia o la legittimità dei licenziamenti ed ove sia proposta domanda di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro siano riservati specifici giorni nel calendario delle udienze del giudice e prevedere che i dirigenti degli uffici giudiziari vigilino sull’osservanza di tale disposizione”.
f) Il datore di lavoro condannato a un facere (reintegrazione, adibizione a mansioni superiori, utilizzazione del lavoratore in un determinato luogo etc ) con la sentenza o con l’ordinanza anticipatoria di condanna a questo fare potrà fissare, su richiesta del lavoratore, una somma di denaro dovuta dal datore di lavoro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.
g) La commissione propone una legge delega che stabilizzi definitivamente la normativa dell’emergenza pandemica per lo svolgimento delle udienze con modalità diverse da quelle ordinarie. In particolare, auspica che siano tenute le udienze con scambio di note scritte e con collegamento da remoto, utilizzando collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimenti del Ministero della giustizia. Per la Commissione “Lo svolgimento dell’udienza a trattazione scritta permette al giudice l’organizzazione più efficiente delle udienze e permette ai difensori di superare le difficoltà derivanti da possibili impegni concomitanti (non essendo previsto per i procedimenti civili il rinvio per c.d. “legittimo impedimento” del difensore), mentre la trattazione da remoto permette di garantire l’oralità della causa, attraverso le modalità di collegamento da remoto, in tutte le ipotesi di impossibilità, ovvero di rilevante difficoltà, per la partecipazione personale alle udienze (si pensi a parti che risiedano in luoghi posti a notevole distanza della sede del tribunale adito).”
E’ prevista la possibilità di disporre udienza in collegamento da remoto anche per assumere informazioni presso la Pubblica Amministrazione, evitando spostamenti con conseguente risparmio di tempo per tali operatori e più rapida fissazione dell’udienza che non dovrà essere conciliata con le esigenze di servizio dei responsabili degli uffici pubblici da escutere.
Per assumere la testimonianza di chi risiede fuori dalla circoscrizione distrettuale è stata prevista l’introduzione di una nuova disposizione per consentire l’escussione dei testimoni o il loro confronto da remoto. L’escussione dei testimoni richiede che venga assicurata la loro certa identificazione personale e la “neutralità” del luogo in cui il teste si trova se diverso da quello in cui si svolge l’udienza; è quindi prevista la possibilità che il giudice possa disporre l’escussione dei testimoni (anche per eventuali confronto) con modalità da remoto da postazione telematica costituita presso il tribunale del luogo di domicilio o di residenza dello stesso, con la necessaria presenza di un cancelliere che potrà identificare il teste e curare la regolarità del collegamento da remoto. Per questo verrà costituita presso ogni tribunale una postazione che consenta tale modalità di trattazione dell’udienza fissata per l’escussione dei testi ovvero per il confronto.
Questo nuovo progetto di processo civile e del lavoro prevede giudici, avvocati, cancellieri, collaboratori dei giudici e degli avvocati capaci di usare i più moderni strumenti informatici e disposti ad un’autentica rivoluzione culturale. Ne saremo capaci? L’obiettivo da raggiungere ne vale la pena. Bisogna augurarsi che le proposte della Commissione non vadano disattese perché, c’è da scommetterci contro queste proposte si scateneranno le lotte conservatrici di alcuni settori di giudici e avvocati che certamente non mancheranno.