testo integrale con note e bibliografia
1. Finalità e limiti dell’intervento.
Il decreto legge del 7 maggio 2024, n. 60 (c.d. “decreto coesione”), convertito – con modificazioni – dalla legge del 4 luglio 2024, n. 95, ha introdotto nell’ordinamento, inter alia, alcune interessanti disposizioni finalizzate alla promozione dell’autoimpiego: si fa riferimento, in particolare, agli artt. 16, 17 e 18, rubricati rispettivamente “Misura nazionale per la promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa”, “Misure per l'autoimpiego nelle regioni del Centro e del Nord Italia” e “Resto al SUD 2.0” .
L’art. 16, innanzitutto, delinea le finalità e il perimetro applicativo delle misure che saranno disciplinate più in dettaglio dai due articoli successivi: esso dispone, infatti, che, per promuovere l'inclusione attiva e l'inserimento nel mondo del lavoro, sono definite specifiche azioni a sostegno dell'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, nell'ambito della strategia nazionale delle politiche attive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché “nei limiti delle risorse di cui all'articolo 20 e con i termini, i criteri e le modalità definiti con i decreti di cui agli articoli 17, comma 6, e 18, comma 6 ”.
2. Autoimprenditorialità nel Centro-Nord.
2.1. Iniziative ammesse, presupposti per l’avvio dell’attività e potenziali beneficiari.
L’art. 17, poi, specifica che sono ammesse al finanziamento le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività in forma individuale o collettiva, comprese quelle che prevedono l'iscrizione a ordini o collegi professionali, purchè “localizzate nei territori diversi da quelli indicati al comma 1, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123” .
Per l’avvio di siffatte attività, se in forma individuale, saranno ovviamente necessarie l’apertura di partita IVA e, ove richiesta per l'esercizio di attività ordinistica, l'iscrizione al relativo albo professionale; se l’attività sarà svolta in forma collettiva, verrà invece richiesta la costituzione di una società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata o, ancora, di una cooperativa o società tra professionisti.
L'intervento è rivolto ai giovani di età inferiore ai trentacinque anni, a condizione che siano inoccupati, inattivi, disoccupati , destinatari delle misure del programma GOL o, ancora, che si trovino in una delle condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale o discriminazione, definite dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021 – 2027 .
Quando l’attività è svolta in forma di impresa collettiva, ad essa possono partecipare anche soggetti diversi da quelli appena indicati, purchè però la società sia controllata e amministrata da uno dei predetti soggetti.
2.2. Attività finanziabili e massimali alla fruizione degli incentivi.
Per quanto riguarda il novero delle attività finanziabili, il comma 4 dell’art. 17 vi ricomprende l’erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività di autoimpiego, il tutoraggio finalizzato all'incremento delle competenze e al supporto dei soggetti beneficiari, nonché infine gli interventi di sostegno consistenti nella concessione di incentivi per l'avvio delle attività di cui supra. Tali incentivi possono essere rappresentati, alternativamente, da un voucher utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio dell’attività (nel limite massimo di 30.000 euro ), ovvero da un contributo a fondo perduto per l'avvio dell’attività (fino al 65 per cento dell'investimento per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro e fino al 60 per cento per programmi di spesa di valore superiore a 120.000 euro e fino a 200.000 euro) .
Se le iniziative di cui all’art. 17 sono destinate ai disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari della NASpI, tali soggetti possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di fruizione della NASpI in unica soluzione, al fine di utilizzare tali erogazioni come capitale d'avvio per la nuova attività .
3. Autoimprenditorialità nel Mezzogiorno.
3.1. Analogie e differenze del programma “Resto al SUD 2.0” rispetto a quanto previsto per i territori del Centro-Nord.
L’art. 18, infine, istituisce una misura denominata “Resto al SUD 2.0” e finalizzata a promuovere l’apertura di nuove attività nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, vale a dire in tutti quei territori espressamente esclusi dal perimetro applicativo del predetto art. 17.
Le iniziative economiche ammesse al finanziamento, così come le forme nelle quali esercitarle, sono le medesime già menzionate dall’art. 17; lo stesso dicasi per i destinatari dell’intervento e per il novero delle attività finanziabili.
Diversi sono, invece, i limiti di importo previsti per la fruizione dei vari incentivi : il voucher per l'acquisto di beni, strumenti e servizi necessari all'avvio dell’attività sarà spendibile, anzichè nel limite massimo di 30.000 euro, nel superiore importo di 40.000 euro “per le attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016”; nelle stesse aree, per l’acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher sarà di 50.000 euro anziché di 40.000 euro (come prevede, invece, l’art. 17).
Sempre nel Mezzogiorno e nei territori dell'Italia centrale colpiti dai terremoti del 2009 e del 2016, il contributo a fondo perduto per l'avvio dell’attività passa dal 65 al 75 per cento dell'investimento per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro e dal 60 al 70 per cento per programmi di spesa di valore superiore a 120.000 euro e fino a 200.000 euro).
Anche con riferimento alla misura “Resto al SUD 2.0”, inoltre, è previsto che – se le iniziative sono destinate ai disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari della NASpI – tali soggetti possano cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di fruizione della NASpI in unica soluzione, al fine di utilizzare tali erogazioni come capitale d'avvio per la nuova attività, e che – quanto ai rapporti con l’indennità percepita dai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'art. 12 del d.l. 4 maggio 2023, n. 48 (conv. in l. 3 luglio 2023, n. 85) – tale indennità sia compatibile con le iniziative finanziate dall’art. 18 .
3.2. Rapporti fra la misura “Resto al SUD 2.0” e il precedente programma “Resto al SUD”.
La disposizione in esame precisa, infine, che “per tutte le iniziative non coerenti con le disposizioni di cui al presente articolo, e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, continuano ad applicarsi le misure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123”.
L’art. 1 del d.l. n. 91/2017 aveva istituito la misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata “Resto al Sud” e, dunque, chiaro antecedente della misura introdotta con il “decreto coesione” del 2024.
Il testo del 2017, tuttavia, aveva un perimetro territoriale di applicabilità più ampio, poiché – a determinate condizioni, che non è questa la sede per riprendere in dettaglio – le misure di sostegno potevano essere indirizzate anche a soggetti residenti in alcuni comuni delle regioni Lazio, Marche e Umbria, nonché in alcuni comuni delle isole minori.
Il programma “Resto al Sud” aveva inoltre – rispetto alla versione “2.0” del 2024 – un più esteso bacino di potenziali destinatari anche dal punto di vista anagrafico: infatti, di nuovo al ricorrere di alcuni specifici requisiti, esso era rivolto ai soggetti di età compresa fra i 18 e i 55 anni.
La “clausola di salvezza” riportata a chiusura dell’art. 18, dunque, va interpretata nel senso che, per tutti quei soggetti esclusi a vario titolo dalla possibilità di accesso alle misure di sostegno “2.0”, resta comunque salva la facoltà di ricorrere ai benefici introdotti con il programma del 2017.
Il soggetto gestore della domanda provvederà alla relativa istruttoria, valutando anche la sostenibilità tecnico-economica del progetto ; laddove l’istruttoria abbia esito positivo, ciascun richiedente riceverà un finanziamento fino a un massimo di 60.000 euro , che al 50 per cento sarà considerato un contributo a fondo perduto e, per il residuo, qualificato come prestito a tasso zero da rimborsare entro gli otto anni dalla concessione .
4. Osservazioni conclusive.
Così delineati i tratti generali – nonché alcuni aspetti più di dettaglio – del nuovo apparato di incentivi pensato dal legislatore per l’avvio delle attività di lavoro autonomo, libero-professionali e d’impresa, è forse già possibile formulare alcune prime considerazioni di sintesi complessiva; questo, tuttavia, nella consapevolezza che – per una più corretta valutazione sull’impatto delle nuove norme e sulla loro coerenza di sistema – occorrerà probabilmente attendere ancora qualche tempo.
Da una prima angolazione, intanto, può senz’altro apparire condivisibile la scelta del legislatore di istituire una serie di incentivi finalizzati alla promozione anche dell’autoimpiego e non solo, invece, alla costituzione di nuovi rapporti di lavoro subordinato (mediante bonus e sgravi contributivi di vario genere); tanto più se si considera come questo, peraltro, sia stato fatto attraverso uno stanziamento economico che ha indubbiamente una significativa entità (essendo pari, come si è ricordato, a complessivi 800 milioni di euro).
Non si direbbe invece chiarissima, almeno a una prima riflessione, la ragione per la quale è stato escluso l’accesso alle misure di sostegno in caso di avvio dell’attività con talune forme societarie; la spiegazione potrebbe forse risiedere negli oneri economici di costituzione, ma sarebbe apparso, verosimilmente, più opportuno demandare del tutto al richiedente la scelta della forma con cui esercitare la propria nuova attività.
Sempre con riferimento alla compagine sociale, poi, la circostanza che possano prendervi parte anche soggetti diversi da quelli in possesso dei requisiti per accedere agli incentivi, desta comunque qualche perplessità: non è infatti escluso – ed è anzi piuttosto probabile – che, nella pratica, finisca per verificarsi un frequente ricorso a figure “prestanome”.
Tra le iniziative ammissibili al finanziamento non è difficile immaginare che il peso maggiore sarà rivestito dagli incentivi, piuttosto che dalle attività di formazione e di tutoraggio; può ritenersi corretto, peraltro, che tali incentivi siano cumulabili con la NASpI, dal momento che l’erogazione di quest’ultima in unica soluzione – ai sensi dell’art. 8, d. lgs. 4 marzo 2015, n. 22 – era anch’essa preordinata all’avvio di attività autoimprenditoriale e, dunque, era già di per sé finalizzata allo stesso obiettivo perseguito ora dagli artt. 17 e 18 del “decreto coesione”.
Non sembra problematica, infine, la circostanza che – con riferimento ai soli territori del Mezzogiorno – i massimali per la fruizione dei vari incentivi siano determinati in un importo o in una percentuale superiore a quelli riconosciuti per l’autoimprenditorialità al Centro-Nord: si può ritenere, infatti, che si tratti di una diretta applicazione del principio costituzionale di eguaglianza sostanziale, il quale impone di trattare in ugual misura posizioni di fatto e giuridiche analoghe, ma in modo diverso le situazioni caratterizzate da presupposti e dati di contesto affatto diversi fra loro, come appunto quelli che ancora distinguono il meridione dal resto del Paese.