Testo integrale con note e bibliografia
Introduzione
Come un calcio di rigore, con una rincorsa durata più di tre anni , la vicenda processuale dei rider di Foodora, ha attirato su un’area circoscritta del campo di gioco – delimitata dagli undici metri tra dischetto e linea di fondo e i sette metri (e trentadue centimetri) della larghezza della porta: fuor di metafora, il settore del delivery tramite piattaforma digitale – l’attenzione, oltre che dell’arbitro (la giurisprudenza) , di spettatori (il dibattito pubblico fortemente interessato al tema), commentatori e opinionisti (la dottrina) , allenatori (le diverse organizzazioni di rappresentanza che hanno cercato di prendere parte alla discussione, sia a livello locale che nazionale) , giocatori (tanto i lavoratori, quanto le piattaforme), e, addirittura, come è noto, organi federali (dai ministeri – Ministero del Lavoro – al legislatore) . Ora che il rigore è stato calciato – alla dialettica della riflessione giuslavoristica va il compito di definire se si tratterà negli esiti di un gol della riaffermazione dei diritti dei lavoratori o, specularmente, di una salvifica parata rispetto ai rischi della fuga dal (diritto del) lavoro subordinato – il rischio, condiviso peraltro con la riflessione giuslavoristica di molti altri Paesi , è che la prospettiva di analisi rimanga circoscritta a quella limitata area di interesse.
Ovviamente la sentenza della Cassazione riveste, come sottolineano giustamente i primi commenti, una fondamentale importanza di carattere sistematico nell’interpretazione dell’art. 2 co. 1 del d.lgs. n. 81/2015 , che vanno oltre il limitato contesto del lavoro dei riders. In questa breve nota, però, si vuole provare ad applicare una prospettiva di tipo diverso, puntando l’attenzione su un’altra parte del campo di gioco e, precisamente, nella direzione degli altri lavoratori “da piattaforma”.
Un tale declinazione di analisi – costruita intorno all’interrogativo sugli effetti della sentenza nei confronti del mondo delle piattaforme estraneo al delivery – comporta necessariamente un focus sull’ambito applicativo della disposizione, da analizzare nella dialettica tra dictum della sentenza e nuova formulazione dell’art. 2 co. 1 d.lgs. n. 81/2015, a seguito del d.l. 3 settembre 2019, n. 101, convertito con l. 2 novembre 2019, n. 128. Restano a parte, pur fondamentali, i profili relativi alle modalità applicative del diritto del lavoro subordinato in caso di sussistenza dei requisiti delle collaborazioni organizzate dal committente .
Quel che delivery non è: le diverse declinazioni del lavoro da piattaforma
In un primo contributo di analisi del fenomeno della on-demand economy si è avuto modo di sottolineare come il mondo delle piattaforme fosse caratterizzato da una elevata eterogeneità, tanto sotto il profilo dei lavoratori che vi operano, quanto anche rispetto alle specifiche declinazioni del modello economico in settori diversi . Nel tempo, diverse sono state le tassonomie proposte al fine di cercare di ricondurre a specifiche categorie questo multiforme mondo e così renderlo più comprensibile e, in certo senso, regolabile. Al di là delle specifiche di ogni singola impostazione dottrinale, vale sottolineare come dalla eterogeneità delle piattaforme e delle attività mediate dalle stesse dipendano, pur a fronte di un modello economico sufficientemente unitario , tanto le caratteristiche dei rapporti tra lavoratore e piattaforma quanto le complessive condizioni dei lavoratori che vi operano. Dal micro-tasking crowdwork ai c.d. freelance marketplace delle piattaforme relative ai servizi online ai servizi in presenza (idraulici, baby sitter, assistenti di cura) fino al local micro-tasking , quali sono gli effetti del doppio colpo inferto dalla sentenza di Cassazione n, 1663 del 2020 e dal d.l. n. 101/2020?
Dal momento che il d.l. n. 101/2020, per quanto riguarda il lavoro tramite piattaforma digitale, si interessa nello specifico soltanto dei rider – con l’introduzione del nuovo Capo V-bis – la nostra indagine si concentra sulla estensione della nozione di collaborazioni etero-organizzate: è d’altronde quella la dimensione in cui è interessante analizzare l’interazione tra le argomentazioni della sentenza e gli interventi normativi volti a favorire l’applicazione dell’art. 2 co. 1 al lavoro tramite piattaforma digitale.
Le collaborazioni etero-organizzate tra Cass. n. 16663/2020 e d.l. 101/2019
Nel merito dell’ambito applicativo della nozione di collaborazione etero-organizzata – e conseguentemente della disciplina del diritto del lavoro subordinato al di fuori della subordinazione ex art. 2094 c.c. – la sentenza della Corte di Cassazione si trova ad esprimersi dopo che il legislatore è intervenuto con il d.l. n. 101/2019 a modificare l’art. 2 co. 1 nel senso di una sua estensione e ad integrare il disposto con la specifica previsione, all’interno di un periodo aggiuntivo, della applicabilità della disposizione «anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali» . La Corte lo sottolinea dapprima ai fini di individuare la disciplina applicabile al caso di specie – ovviamente escludendo la rilevanza delle modifiche normative apportate nel 2019 – ma la circostanza riveste ulteriore interesse per diversi ordini di ragioni, in parte interni all’argomentazione della Corte, ma soprattutto di carattere sistematico.
In primo luogo, qualora ve ne fosse stato bisogno, nella soluzione stessa del caso si conferma – al netto della imprecisione definitoria (piattaforma anche digitale) e dei difetti di coordinamento con il Capo V-bis – l’interpretazione dell’interpolazione di cui al secondo periodo dell’art. 2 co. 1 quale mera specificazione , dal momento che, come di prassi, anche a prescindere dalla stessa, la Corte prende espressamente in considerazione le modalità di organizzazione da parte della piattaforma digitale al fine di sancire l’applicabilità della disciplina prevista dal primo periodo. Lo fa dapprima sintetizzando le modalità di funzionamento della piattaforma e poi richiamando a fini di distinzione dal mero coordinamento, la determinazione delle modalità della prestazione «in modo sostanziale da una piattaforma multimediale e da un applicativo per smartphone» .
Di maggiore interesse risulta, però, essere l’interazione tra dictum della Corte e d.l. n. 101/2019, con riferimento a due aspetti destinati a incidere sostanzialmente sull’ambito applicativo di riferimento dell’art. 2 co. 1, primo periodo, ovvero:
- l’adesione della Corte ad una interpretazione di carattere teleologico e rimediale della disposizione in commento , che porta quindi a interpretarla quale norma di disciplina ;
- l’affermazione del carattere esemplificativo della organizzazione da parte del committente «anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro», così da rendere la ricorrenza dei due requisiti «una possibilità, un’eventualità, non una necessità» .
In entrambi i casi, nella argomentazione della Suprema Corte, si riscontra una duplice connessione tra la novella normativa e l’interpretazione adottata: da un lato, la prima è richiamata al fine di supportare l’opzione ermeneutica applicata nella sentenza; dall’altro le scelte interpretative adottate dalla Corte sono destinate a produrre effetti non soltanto con riferimento alla disposizione applicabile ratione temporis, ma anche rispetto alla nuova formulazione dell’art. 2 co. 1.
Segue. L’art. 2 co. 1 come norma di disciplina.
Rispetto al primo nodo ermeneutico, la vicenda processuale dei rider di Foodora si segnala per la mutevolezza della interpretazione relativa alla natura della norma di cui all’art. 2 co. 1 del d.lgs. n. 81/2015. Se, infatti, nella sentenza del Tribunale di Torino, la Corte aveva optato per la riconduzione – sostenuta da una parte della dottrina - della disposizione a “norma apparente”, così privando la stessa di una vera efficacia e sancendone l’inapplicabilità al caso di specie, la sentenza della Corte d’Appello e quella della Cassazione, pur statuendone l’applicazione alla attività dei rider di Foodora, lo fanno in applicazione di due interpretazioni diverse: la seconda, come si è detto, considerandone la natura di norma di disciplina; la prima ritenendo che la stessa abbia «introdotto un tertium genus avente caratteristiche tanto del lavoro subordinato quanto di quello autonomo, ma contraddistinto da una propria identità, sia a livello morfologico, che funzionale e regolamentare» .
Nell’affrontare le doglianze di causa, la Corte si trova dapprima a rigettare l’interpretazione quale “norma apparente”, sostenuta da parte ricorrente ai fini di negarne l’applicabilità al caso di specie. Sul punto, la Corte non si discosta dalla posizione adottata dalla Corte d’Appello, ricordando come sia compito del giudice quello di dare alle norme un senso che gli permetta di dispiegare effetti nell’ordinamento .
È proprio per poter dare un senso alla norma che gli permetta di dispiegare effetti nell’ordinamento che la Suprema Corte intraprende un approfondito percorso argomentativo alla ricerca di una esegesi della stessa compatibile con la sua ratio; percorso argomentativo che si conclude con il riconoscimento di una funzione «sia di prevenzione sia rimediale» della stessa. Si richiama, a questo proposito, il complesso intervento di riforma del Jobs Act, per poi analizzare nello specifico le vicende delle collaborazioni, caratterizzate all’interno della riforma da: venir meno delle collaborazioni a progetto di cui al d.lgs. n. 276/2003, delle relative tutele e del relativo apparato sanzionatorio; riemersione delle collaborazioni di cui all’art. 409 n. 3 c.p.c., di cui il d.lgs. n. 81/2015 fa salva l’applicazione; inserimento di una nuova disposizione atta a contrastare gli effetti di una «tipologia contrattuale più ampia che, come tale, comporta il rischio di abusi» .
Da ciò la Corte fa derivare, non soltanto la ratio anti-elusiva della norma, ma anche la scelta del legislatore di affidare la garanzia avverso a tali rischi ad una tecnica normativa di carattere rimediale, cosicché – senza la necessità di individuare una unità tipologica di riferimento e di sussumere una fattispecie concreta all’interno della relativa fattispecie astratta – la disciplina del diritto del lavoro subordinato al ricorrere di specifici indici fattuali, che denotano delle esigenze dei lavoratori comparabili a quelle dei lavoratori subordinati e che si ritengono sufficienti a motivare l’applicazione di tale regime di tutela. È così superata anche l’opzione ermeneutica utilizzata dalla Corte d’Appello nel senso del tertium genus.
Venendo ora alla connessione con la formulazione della disposizione a seguito dell’intervento del 2019 è interessante notare, in primo luogo, come a supporto della propria ricostruzione teleologica la Corte porti anche tale intervento normativo: operando sugli indici fattuali che portano all’applicazione della disciplina in ottica espansiva, l’intervento darebbe infatti conferma della ratio dell’intervento e della natura della norma. Si afferma che: «l’intento protettivo del legislatore appare confermato dalla recente novella […], la quale va certamente nel senso di rendere più facile l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato, stabilendo la sufficienza – per l’applicabilità della norma – di prestazioni “prevalentemente” e non più “esclusivamente” personali, menzionando esplicitamente il lavoro svolto attraverso piattaforme digitali e, quanto all’elemento della “etero-organizzazione”, eliminando le parole “anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”, così mostrando chiaramente l’intento di incoraggiare interpretazioni non restrittive di tale nozione” .
È evidente come in tale statuizione, si trovi anche la congiunzione tra la disposizione originaria e le prospettive applicative della versione novellata: non soltanto l’approccio rimediale e la natura di norma di disciplina semplificano l’applicazione dell’art. 2 co. 1 – rispetto alle esigenze di riconduzione ad una fattispecie tipizzata – ma con il sopravvenire della nuova versione dell’articolo la riconduzione alla etero-organizzazione risulterà – ed è una indicazione importante per lo corti di diverso grado – ancora più ampia.
Segue. Gli indici fattuali della etero-organizzazione.
Quest’ultimo aspetto ci riconnette ad un secondo profilo – trattato nel dettaglio nella sentenza e su cui l’azione del legislatore riveste un particolare interesse – ovvero quello relativo all’accertamento della ricorrenza degli indici fattuali che sostanziano la etero-organizzazione della prestazione.
Sul punto, la Corte si trova ad esprimersi in relazione alla doglianza di parte ricorrente secondo cui la disposizione dovrebbe avere una applicazione restrittiva, richiedendo il ricorrere della organizzazione da parte del committente non solo con riferimento a tempi e luogo di lavoro, ma in senso più pregante e generale.
Dopo aver richiamato una nozione di etero-organizzazione caratterizzata dalla integrazione funzionale delle prestazioni del lavoratore nell’organizzazione grazie alla determinazione sostanziale delle relative modalità da parte della committente in via unilaterale – con un dictum, che come è stato giustamente osservato, pare comprimere l’ambito applicativo della nozione di subordinazione ex art. 2094 c.c. – la sentenza si esprime sulla corretta interpretazione della particella “anche”.
Si è anticipato supra (§2), che l’opzione ermeneutica adottata dalla Suprema Corte è quella di individuare nella particella una funzione esemplificativa. Vale qui specificare due aspetti di tale scelta: uno di carattere argomentativo e uno di carattere applicativo.
Sotto il primo profilo, si declina nuovamente il dialogo tra novella normativa e sentenza, con l’intervento di riforma che acquisisce in questo caso un maggior rilievo rispetto alla scelta, ai limiti della politica del diritto, operata dalla Corte. A supporto della scelta, infatti, la Corte porta – oltre ad una coerenza interpretativa rispetto a quanto precedentemente affermato, che rimane sullo sfondo – proprio l’eliminazione nella nuova versione della disposizione del riferimento ai profili spazio-temporali della prestazione .
Sul piano applicativo, tale interpretazione si riverbera sulla possibilità di ricondurre nell’alveo dell’art. 2 co. 1 tanto collaborazioni che presentino tratti di etero-organizzazione delle modalità di lavoro pur in assenza di una estrinsecazione della stessa nella dimensione spazio-temporale quanto collaborazioni in cui la etero-organizzazione si sostanzi solamente nella determinazione unilaterale di tale dimensione .
Con tale indicazione, la Corte di Cassazione finisce per smussare in maniera importante la portata della novella legislativa e, probabilmente, per orientarne l’interpretazione: è prevedibile, infatti, che nell’applicazione dell’art. 2 co. 1 nella nuova versione privata del riferimento ai profili di spazio e tempo, la giurisprudenza si avvarrà di queste due direttrici, operando una valutazione sulla sussistenza della etero-organizzazione che ai fini della prospettiva rimediale suggerita dalla sentenza, valorizzerà o meno i diversi profili della etero-organizzazione.
Non viene, invece, affrontata – se non en passant – la nuova declinazione prevalentemente personale della prestazione che, sostituendosi a quella esclusivamente personale, nell’ottica del legislatore si pone in coerenza con la prospettiva di ampliamento dell’ambito applicativo dell’art. 2 co. 1.
La nozione estesa di etero-organizzazione e il mondo dell’on-demand economy
Non v’è dubbio che la nuova nozione di etero-organizzazione, per come definita dalla legge e secondo le indicazioni ermeneutiche della sentenza della Corte di Cassazione, sia destinata ad avere effetti sul mondo del delivery tramite piattaforme digitali. D’altronde era sicuramente questo l’obiettivo del legislatore. E probabilmente ne avrebbe anche su quello del trasporto tramite app (Uber & Co.), laddove questo fosse operativo in Italia, dal momento che molte delle caratteristiche del modello organizzativo dei servizi di delivery si ritrovano nel funzionamento delle relative piattaforme.
Tornando, però, alle nostre classificazioni è arrivato il momento di chiedersi se, effettivamente, come è stata interpretata dal mondo dei giornali e come rischia di essere trattata dall’attenzione giuslavoristica, la partita con la gig/on-demand economy sia chiusa qui.
Partendo dalle piattaforme di micro-tasking crowdwork, si può osservare come nell’ambito delle stesse vi sia una organizzazione della piattaforma informatica gestita dal provider della stessa, ma la determinazione delle tempistiche di esecuzione e delle modalità stesse – ancorché si tratti di compiti semplicissimi, che non richiedono competenze o particolari indicazioni – è di norma gestita dai soggetti che caricano la richiesta. Da ciò deriva che, anche laddove vi fosse continuità della prestazione sulla piattaforma – e a prescindere dei rilevanti problemi di individuazione della disciplina applicabile, data la rilevanza transnazionale delle attività svolte – non sarebbe possibile ricondurre in capo alla stessa l’esercizio unilaterale delle modalità di esecuzione della prestazione e, d’altronde, la stessa si sostanzia in micro-prestazioni in favore di singoli committenti dispersi nel mondo, circostanza che a monte pone già dei problemi di emersione della natura di lavoro e contrattuale delle stesse.
Rimanendo nell’ambito dei servizi on-demand online, sostanzialmente inapplicabile sarebbe la disciplina dell’etero-organizzazione ai c.d. freelance marketplace, dove le prestazioni professionali possono essere ricondotte a contratti di lavoro autonomo (ancorché, talvolta, continuativi) o di appalto a seconda dell’organizzazione di mezzi. In questo caso, così come per la maggior parte dei servizi in presenza al di fuori delle consegne e dei trasporti (baby sitting, manutenzioni, ecc..), la piattaforma, pur mantenendo un fondamentale ruolo organizzativo delle modalità di funzionamento dell’incontro di domanda e offerta, agisce effettivamente quale intermediario, ma di prestazioni di lavoro autonomo o micro-imprenditoriale e solo, raramente, di lavoro subordinato (es. piattaforme per l’incontro tra domanda e offerta di servizi di assistenza e cura a domicilio).
Infine, arrivando al c.d. local micro-tasking, vale in parte quanto detto con riferimento al micro-tasking online: pur venendo meno i problemi della legge applicabile, si tratta spesso di prestazioni per cui la prima questione che si pone è farne emergere la natura di attività lavorativa, dal momento che spesso sono attività che prevedono micro-guadagni per ogni task (nell’ordine dei centesimi), talvolta convertiti in buoni o voucher . Superato – come necessario – questo primo limite, difficilmente potrà riscontrarsi una attività di tipo continuativo: in tal caso, una limitata prospettiva applicativa potrebbe svilupparsi in questo contesto, laddove le modalità di estrinsecazione del modello economico lascino un ampio spazio di organizzazione della prestazione alla piattaforma.
Non pare, quindi, anche al netto del nuovo assetto della nozione di etero-organizzazione, che si possano riscontrare spazi applicativi ulteriori – se non eventuali e limitati – rispetto a quelli in cui la norma ha già avuto modo di dispiegare i suoi effetti.
Conclusioni
Questa breve panoramica, che ha evidenziato l’inapplicabilità della soluzione “collaborazioni etero-organizzate” a diversi ambiti del mondo del lavoro da piattaforma, non è certo volta a sminuire il valore e il peso sistematico della sentenza e della novella normativa del 2019. Di queste, infatti, si sottolineano gli effetti per uno specifico settore della gig economy e, soprattutto, quelli di ordine generale all’interno di molteplici attività produttive e lavorative al di fuori di tale ambito.
L’obiettivo è, invece, quello di ricordare come – a differenza del delivery, che ha riscontrato una attenzione normativa anche al di là della possibile applicazione della disciplina del lavoro subordinato, per quanto mediata dall’art. 2 co. 1 – esiste un complesso eterogeneo di attività e di lavoratori che rimangono ancora oggi privi di tutele, pur presentando alcune delle condizioni di debolezza che hanno portato i rider all’attenzione del legislatore. Si pensi, in particolare, a quelle condizioni connesse alle modalità di funzionamento della piattaforma che incidono fortemente sulle possibilità di lavoro dei gig workers, come i sistemi di rating e review o le modalità decisionali algoritmiche.
L’esito della vicenda processuale di Foodora, così come l’intervento normativo che ne ha accompagnato gli ultimi mesi e ne sostanzierà in parte gli effetti, può essere allora il momento di svolta per cercare di andare oltre il perimetro del delivery e cercare di dare risposte di sistema, cercando di fare attento esercizio dei criteri di allocazione delle tutele tra universalità e selettività .