Testo integrale con note e bibliografia
Ennesima pronuncia relativa al CCNL sottoscritto da Assodelivery e UGL Rider: il Tribunale di Bologna, con decreto del 30 giugno 2021 emesso in sede di giudizio per repressione di condotta antisindacale promosso ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori, ha accertato e dichiarato l’illegittimità dell’applicazione ai riders, da parte della piattaforma Deliveroo, del CCNL sottoscritto con UGL Rider, ordinando alla società di astenersi dall’applicare detto accordo ai propri ciclofattorini e giudicandone l’imposizione antisindacale e discriminatoria.
1. L’applicabilità alla fattispecie dell’articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori.
Nella pronuncia in esame, il giudice bolognese prende posizione su alcune annose questioni riguardanti il rapporto di lavoro dei riders, a partire dall’applicabilità alla fattispecie dell’articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori. Il Tribunale di Bologna, disponendo in senso contrario rispetto a quanto di recente statuito dal Tribunale di Firenze con decreto del 9 febbraio 2021, ha ammesso l’applicabilità del rito per la repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro con riferimento ai ciclofattorini, facendo leva sul carattere sostanziale e non meramente processuale dell’articolo 28, il quale, pertanto, risulterebbe applicabile ai riders in virtù del richiamo operato alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato dall’art. 2, comma 1, D.lgs. n. 81/2015. Tuttavia, già con riferimento a detta questione, il percorso logico-argomentativo che ha condotto il giudice bolognese a tale conclusione appare scarsamente motivato, oltre che difficilmente condivisibile. Infatti, il Tribunale di Bologna fonda le proprie conclusioni sul carattere plurioffensivo delle condotte riconducibili all’alveo dell’articolo 28, le quali finirebbero per ledere non solo l’organizzazione sindacale ma anche il singolo lavoratore, richiamando – a sostegno della propria tesi – l’esempio del licenziamento antisindacale. Va da sé come detta argomentazione si riveli obiettivamente scarna laddove assunta a giustificazione del carattere sostanziale dell’articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori, ancora di più a seguito della pronuncia di segno opposto emessa dal Tribunale di Firenze in data 9 febbraio 2021. Infatti, la motivazione addotta dal giudice bolognese sembra non tenere conto della elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale maggioritaria volta a sostenere la natura sostanziale dell’articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori soltanto nella parte in cui definisce la condotta antisindacale, mentre, per la restante parte, la norma sarebbe volta a configurare una disposizione di carattere esclusivamente processuale, la quale agisce sul piano della legittimazione processuale estendendola, dal lato attivo, anche a soggetti che ne sarebbero stati privi. Tra l’altro, anche l’esempio formulato dal giudice ad ulteriore riprova della tesi dallo stesso sostenuta – ovvero il licenziamento antisindacale – si rivela essere poco calzante nel caso di specie: infatti, il riferimento espresso, contenuto nella norma statutaria, al soggetto attivo della condotta antisindacale – identificato specificamente dal legislatore nel datore di lavoro – restringe, a detta altresì della Corte Costituzionale, il perimetro di azione del procedimento per la repressione della condotta antisindacale ai soli conflitti che si sviluppano all’interno di rapporti di lavoro di natura subordinata - i quali vedono come controparte, appunto, il datore di lavoro - non rientrando, invece, nel campo di applicazione della norma statutaria de qua i conflitti che coinvolgono eventuali diritti di libertà, attività sindacale o astensione dal lavoro di lavoratori autonomi o parasubordinati.
2. L’illegittimità del CCNL di UGL Rider.
Per quanto riguarda il merito della questione, il Tribunale di Bologna conclude nel senso della illegittimità del CCNL sottoscritto da Assodelivery e UGL Rider sulla base della carenza di valido potere negoziale da parte di detta organizzazione sindacale ai fini dell’effetto derogatorio di cui agli articoli 2 e 47-quater del D.lgs. n. 81/2015. Come noto, infatti, la presunzione di subordinazione imposta dall’articolo 2, comma 1 del decreto appena menzionato non si applica in riferimento alle ipotesi enucleate dal comma 2, tra le quali figurano alla lettera a) quelle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedano discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore. Lo stesso articolo 47-quater, al comma 1, attribuisce un’ulteriore facoltà alla contrattazione collettiva, la quale ha la possibilità di definire criteri di determinazione del compenso differenti rispetto a quelli previsti dallo stesso articolo il quale, esclusivamente in assenza di diversa pattuizione in sede sindacale, vieta modalità di retribuzione unicamente a consegna ed impone un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Fermo restando il quadro normativo appena menzionato, il giudice bolognese esclude che UGL Rider possieda il requisito della maggiore rappresentatività comparativa da determinarsi su base nazionale, senza, tuttavia, motivare compiutamente tale opzione interpretativa. Infatti, prescindendo da una valutazione circa la correttezza di detta conclusione – comunque opinabile -, il Tribunale di Bologna si limita a statuire come – citando testualmente – “non sembra che il sindacato UGL Rider sia in possesso di tali requisiti”. Va da sé come siffatta motivazione – posta dal giudice a fondamento delle proprie conclusioni – nulla illustri circa l’asserita carenza di detto requisito da parte di UGL Rider.
Ma vi è di più. Le conclusioni a cui il giudice bolognese perviene con riferimento al CCNL sottoscritto da Assodelivery e UGL Rider si rivelano essere discutibili non solo in punto di motivazione ma altresì per quanto riguarda la correttezza dell’opzione interpretativa adottata dal giudicante. Infatti, è ormai principio assodato il fatto che la categoria sindacale non preesista al contratto ma tragga origine proprio dalla contrattazione collettiva, la quale è chiamata a definirla e regolamentarla. Il CCNL siglato da Assodelivery e UGL Rider è, ad oggi, l’unico contratto collettivo che regola il rapporto di lavoro autonomo dei ciclofattorini, dando vita ad una nuova categoria sindacale la quale, in virtù delle sue peculiari caratteristiche, ritiene di dissociarsi da altri settori. Alla luce di dette considerazioni, non è dato comprendere come possa negarsi il requisito della maggiore rappresentatività comparativa sul piano nazionale ad un sindacato, quale UGL Rider, dal momento in cui, di fatto, è l’unico sindacato ad aver firmato un contratto collettivo esclusivamente applicabile alla neonata categoria sindacale dei riders.
3. Conclusioni.
Sebbene le conclusioni rassegnate dal Tribunale di Bologna possano sembrare prima facie dall’impatto non trascurabile laddove contengono l’ordine rivolto a Deliveroo di astenersi dall’applicazione del CCNL sottoscritto con UGL Rider, in realtà, ad una più approfondita lettura della pronuncia, le statuizioni assunte dal giudice bolognese appaiono scarsamente motivate, limitandosi ad affermazioni quasi apodittiche ed in assenza di una compiuta esplicitazione del percorso logico-giuridico intrapreso per giungere a siffatte conclusioni. Trattasi di carenze in sede di parte motiva del decreto che finiscono, di fatto, a limitare l’effettivo apporto di detta pronuncia al dibattito sulla legittimità del contratto collettivo sottoscritto da Assodelivery e UGL Rider.