TESTO INTEGRALE CON NOTE E BIBLIOGRAFIA
-L'interessante pronunzia del Giudice del Lavoro bolognese del giugno scorso in materia di diritti dei ciclo fattorini, si segnala nella sua specificità in quanto si pone in sostanziale contrapposizione rispetto a quanto ha avuto modo di ritenere precedentemente il suo omologo sez. Lavoro Firenze pronunciatosi nel febbraio scorso già sulla controversia insorta fra UGL Assodelivery e CGIL.
Invero Il giudice del lavoro fiorentino aveva gia’ avuto modo di pronunciarsi su tale questione giudicata cronologicamente in analogo procedimento, escludendo la natura subordinata ma anche quella eterodiretta dei Riders seguendo consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità in parola, non entrando tuttavia nel merito della rivendicata antisindacalità invocata del deducente in quanto lo stesso Tribunale negava il presupposto in essere della subordinazione, rigettava di fatto l'impianto del ricorso , ritenendo di carattere non vincolante la norma statutaria richiamata a supporto della tesi attorea.
In effetti "la differente valutazione del Giudice del Lavoro bolognese riguarda l'affermazione della qualificazione del rapporto di lavoro in termini di etero-organizzazione che, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 d.lgs 15 giugno 2015, n.81, comporta l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato anche ai lavoratori formalmente autonomi; con la conseguenza di rendere applicabile, nel caso di specie, il procedimento per la repressione della condotta antisindacale" (Rivista Labour 15/07/21 “Sul procedimento antisindacale a proposito dell’applicazione del CCNL Assodel e Ugl Raider aspettando l’ardua sentenza” di A.V. Poso), rilevando questo Giudice la sussistenza nell'evidenza processuale degli effetti dell’'articolo 28 S.d.L, estendibile al caso di specie, rendendosi dunque applicabile con valenza ,"sostanziale e processuale" sulla natura e sugli aspetti del rapporto di lavoro de quo, interpretandosi tale qualificazione portatrice di interessi collettivi meritevoli di tutela e di attenzione.
L’adito tribunale ha voluto qui ammettere l’applicabilita’ del rito per la repressione della condotta antisindacale contestato dalla resistente SpA, facendo leva sulla sostanzialita’ e non sulla valenza meramente processuale dell’art.28 il quale, pertanto, risulterebbe applicabile ai raiders in virtu’ del richiamo operato dalla disciplina del rapporto di lavoro subordinato dell’art.2,c.1, Dlgs n.81/2015. (Cfr.Gabriele Fava “Tribunale di Bologna e Raider:un analisi al di la’ di apodittiche prese di posizione” in: Lavoro Diritti Europa, sett 2021)
Tuttavia, trovava differente lettura qui il richiamo all’art 47 quinquies D.lgs 81/2015, pertanto induceva il Giudice fiorentino a non entrare, a differenza del suo omologo qui in discussione, nel merito della condotta antisindacale, non accogliendo, cosi come invocava il ricorrente, la tutela integrata dall’art.28 SdL.
Difatti apparrebbe in prima analisi piu’ opportuno e maggiormente aderente a fattispecie, il richiamo alla norma di cui al Titolo I S.d.L, in quanto la vicenda investe precipuamente la tutela della liberta’ d’ opinione e del pensiero del lavoratore e non gia’ una generica condotta repressiva della liberta sindacale (art.28) come appunto appare argomentare il giudicante di Bologna. Pertanto tale interpretazione cosi motivata appare carente di principio di legittimazione argomentativa, almeno sotto il profilo fin qui evidenziato.
Invero l'adito giudice ha inteso accogliere le ragioni di parte istante, pronunciandosi per la repressione della condotta antisindacale adottata da UGLRAIDERS, previa applicazione incidentale dell'articolo 2 comma 1 decreto legislativo 81/2015, sposando in pieno la nota n 84 del ministero del lavoro, l’adito Giudice monocratico ha cosi adottato una chiara sebbene non esaustiva, posizione sull' illegittimità del contratto collettivo come riassunto in seentenza: in primis la legittimazione del livello di rappresentatività nazionale et in secundis la mancanza dei soggetti negoziali sul tavolo delle trattative.
Dunque "la motivazione addotta da giudice bolognese sembra non tenere conto della elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale maggioritaria volta a sostenere la natura sostanziale dell'articolo 28 dello statuto dei lavoratori soltanto nella parte in cui definisce la condotta antisindacale, mentre, per la restante parte, la norma sarebbe volta a configurare una disposizione di carattere esclusivamente processuale, la quale agisce sul piano della legittimazione processuale, estendendola dal lato attivo anche a soggetti che ne sarebbero stati privi." (Gabriele Fava, Tribunale di Bologna e Raider:un analisi al di la’ di apodittiche prese di posizione. In: Lavoro Diritti Europa, sett 2021).
Giova inoltre aggiungere che il perimetro di azione di una condotta antisindacale vede soggetti legittimati attivi quelli ricadenti in forme di lavoro subordinato e parasubordinato e quindi universalmente pacifico non e’ che collaboratori eterorganizzati possano essere considerati lavoratori parasubordinati.
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Esaminando quindi la possibile inapplicabilità del CCNL di settore per mancanza del requisito di maggiore rappresentatività comparativa del sindacato soccombente, la deduzione in sentenza ha tratto motivazione anche sottendendo l’elemento dirimente contribuito dalla Nota dell'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro del 17 settembre 2020 avente ad oggetto " CCNL per la disciplina dell'attività di consegna di beni per conto altrui svolta da lavoratori autonomi c.d. Raiders”. Tale fonte aveva in diverso richiamo avuto modo di stigmatizzare sostanzialmente il contratto collettivo pirata sottoscritto da UGL Raider, nel pieno delle trattative tra Governo e OOSS confederali maggiormente rappresentative.
Nella Nota ministeriale si evidenziava come fosse rilevante, ai fini del riconoscimento del potere negoziale sindacale derogatorio previsto dalla legge, non tanto il possesso del criterio della maggiore rappresentatività storica dell'organizzazione sindacale stipulante, che evidentemente deve essere riconosciuto anche alla UGL (ugualmente non ritenuto soddisfacente) "……ma il diverso ulteriore requisito selettivo costituito dal parametro comparativo su base nazionale. Come chiarito dalla giurisprudenza (ad es. Corte costituzionale sentenza n 51 del 2015; TAR Lazio, sentenza n 1522 del 2018 e 8865 del 2014; Casa., Sez lav., numero 4951 del 2019; Corte d'Appello di Torino 2 novembre 2017), il requisito della maggiore rappresentatività comparata presuppone un raffronto appunto di natura comparativa, specifico e concreto e di tipo eminentemente qualitativo nell'ambito considerato della legge" (Nota 84 Min.Lav 17/09/2020) Pertanto prosegue la Nota ministeriale "…a suggerire la necessità che a stipulare il contratto stesso non possa essere una sola organizzazione, se nel caso limite in cui detta organizzazione non realizzi una rappresentanza la ovviamente maggioritaria a livello nazionale". (Ibid)
(Nella pronuncia in esame inoltre il giudicante bolognese prende posizione asserendo presunta illegittimità del contratto stipulato dalle parti sulla base della carenza di potere negoziale da parte di UGL).
Dunque, la citata Nota del Ministero del Lavoro ha espresso notevoli dubbi sulla valenza del contratto collettivo nazionale dei riders in quanto riconosciuti soggetti autonomi, proprio sulla portata della possibile o probabile applicazione degli artt.2094 e 2022 c.c. all'operato dei ciclofattorini.
Appare tuttavia notorio in dottrina che poco o si è finora scritto sulla necessità della maggiore rappresentatività comparata in materia contrattuale se non, nell'ambito degli accordi Interconfederali del gennaio 2014,quello di un blando tentativo di compendiare la rappresentanza sindacale in un Testo Unico di legge, ad oggi senza seguito. D'altronde appare fin troppo evidente rilevare quanto poco sia in dottrina che in applicazione di giurisprudenza, in simili fattispecie vien tenuto da conto l'art. 3 cost. per la certezza delle obbligazioni. Quindi, se la maggiore rappresentativita’ comparata appare esiziale per la stipula e la validita’ giuridica in essere dei CCNL, di converso perche’ mai i rapporti di natura civilistica costituiti da ogni associazione sindacale quale soggetto di diritto statutariamente riconosciuto, sono a prescindere legittimi e quindi meritevoli di tutela? Il concetto, della maggiore rappresentatività appare essere valido ai fini retributivi e contributivi nel rapporto obbligatorio, ma riveste sovente dubbia efficacia come si e’ visto negli aspetti pubblicistici.
Partendo da più lontano, v’è da aggiungere che nel solco degli incontri ministeriali il sindacato UGL è stato l'unico, ed in contrapposizione con le altre sigle rappresentative, a rimarcare una oggettiva autonomia e flessibilità dell'esecuzione della prestazione dei ciclofattorini tratteggiando e riconoscendo ruoli e mansioni specifici della parasubordinazione.
La pronuncia del tribunale di Bologna, rimanda difatti agli effetti derogativi cui agli artt. 2 e 47 quater Dlgs 81/2015. Pur non rinvenendo presunzioni di subordinazione, così come citate non trovano applicazione nelle fattispecie elencate al comma 2 tra le quali figurano le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale- prevedano discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore specifico. In altre parole dever essere applicato un CCNL aspecifico e preesistente.
"Le conclusioni a cui il giudice bolognese perviene con riferimento al CCNL sottoscritto da Assodelivery e UGL Rider si rivelano essere discutibili non solo in punto di motivazione ma altresì per quanto riguarda la correttezza dell'operazione interpretativa adottata dal giudicante. Infatti e’ ormai principio assodato il fatto che la categoria sindacale non preesiste al contratto ma tragga (essa) origine proprio dalla contrattazione collettiva la quale è chiamata a definirla e a regolamentarla. Il CCNL siglato da Assodelivery e UGL Raider e' ,ad oggi, l'unico contratto collettivo che regola il rapporto di lavoro autonomo dei ciclofattorini dando vita ad una nuova categoria sindacale di indipendente contractor della piattaforma digitale, la quale, in virtù delle sue peculiari caratteristiche, ritiene di dissociarsi da altri settori. Alla luce di dette considerazioni non è dato comprendere come possa negarsi il requisito della maggiore rappresentatività comparativa sul piano nazionale ad un sindacato dal momento in cui di fatto è l'unico sindacato ad aver firmato un contratto collettivo esclusivamente applicabile alla neonata categoria sindacale dei riders." (Gabriele Fava, Tribunale di Bologna e Raider:un analisi al di la’ di apodittiche prese di posizione. In: Lavoro Diritti Europa, sett 2021)
La pronuncia non è pertanto di poca rilevanza atteso che il primo CCNL sottoscritto appena un anno nasceva dalla volonta’ di allontanarsi da modelli contrattuali superati e non rispondenti a inedite forme organizzative di lavoro, come in dottrina e’ stato ritenuto “il tertium genus”, dichiara di essere espressione non solo dell'articolo 47 quater ma anche, come già descritto, dell'articolo 2 comma 2 dlgs 81/2015 che scardina i principi e le tutele della subordinazione, così come ad abundantiam, precedentemente tale rapporto era stato tipizzato dalla Sent. Cass. n.1663, 24/01/2020.