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Rete Lenford – Avvocatura per i diritti LGTBI+APS ricorre al giudice di Bergamo per denunciare il difetto di funzionamento del portale INPS, che non consentendo al genitore dello stesso sesso di chiedere le indennità previste per la fruizione di congedi parentali, determina una discriminazione ingiustificata.
Dribblando fra le domande proposte dalla Associazione ricorrente, il Tribunale di Bergamo ordina all’INPS di modificare entro due mesi il sistema informatico di ricezione delle domande amministrative, consentendo alle coppie di genitori dello stesso sesso iscritte nei registri dello stato civile di inserire i loro codici fiscali e ogni altro dato rilevante per completare la domanda. Per garantire il corretto adempimento dispone anche una penale di 100€ per ogni giorno di ritardo nell’adeguamento del portale.
Secondo il Giudice, infatti, l’attuale conformazione del portale INPS produce una discriminazione basata sull’orientamento sessuale a danno dei genitori dello stesso sesso, i quali risultano interdetti dalla possibilità di richiedere le indennità suddette, riconosciuta invece ai genitori di sesso diverso parimenti iscritti nei registri dello stato civile.
Benché il giudice, evidenziando un (dubbio) difetto di legittimazione ad agire della ricorrente, eviti di pronunciarsi sulla domanda di accertamento della sussistenza del diritto dei genitori dello stesso sesso di godere, alle medesime condizioni previste per le coppie di genitori eterosessuali, degli istituti volti a sostenere le responsabilità di cura nei confronti dei figli (congedo di paternità obbligatorio e alternativo, congedo parentale, periodi di riposo, indennità per lavoratori autonomi) (domanda 1), la conclusione raggiunta non può dare che per ammessa la sussistenza di tali diritti anche in capo ai genitori dello stesso sesso. Lo si evince, in effetti, anche da un passaggio della decisione dove si esclude che l’orientamento sessuale dei componenti della coppia genitoriale possa condizionare l’an del diritto del singolo genitore: “sia gli uni che gli altri (genitori dello stesso sesso e genitori di diverso sesso; n.d.a.) sono riconosciuti dall’ordinamento come genitori e possono ottenere il riconoscimento dei loro diritti ex d.lgs. 151/2001, a seconda che sussistano o meno gli elementi della fattispecie costitutiva, vagliati dall’INPS in seguito alla necessaria proposizione della domanda amministrativa”, elementi questi ultimi che evidentemente non riguardano l’orientamento sessuale dei genitori, la cui considerazione è esclusa a monte, pena il determinarsi di una discriminazione.
In questo senso, peraltro, si sono già pronunciati i giudici di merito (v. Corte App. Milano nella sentenza del 17 marzo 2021 che ha riconosciuto la natura discriminatoria del diniego del congedo per malattia del figlio alla lavoratrice madre legata con unione civile a persona del medesimo sesso e genitrice trascritta nei registri dello stato civile che in parte riforma e in parte conferma Trib. Milano 12 novembre 2020), che – come sovente accade – arrivano là dove il legislatore non è (ancora) arrivato.