Sentenza della Corte (Settima Sezione), 27 febbraio 2020, cause riunite da C-773/18 a C-775/18, TK (C 773/18), UL (C 774/18), VM (C-775/18) contro Land Sachsen Anhalt
Domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte dal Verwaltungsgericht Halle (Tribunale amministrativo di Halle, Germania)
Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articoli 2 e 6 – Divieto di qualsiasi discriminazione fondata sull’età – Retribuzione dei dipendenti pubblici – Regime retributivo discriminatorio – Aumento di retribuzione calcolato sulla base di una classificazione discriminatoria anteriore – Nuova discriminazione – Articolo 9 – Risarcimento a causa di una normativa discriminatoria – Termine di decadenza per presentare una Domanda di risarcimento – Principi di equivalenza e di effettività
1) Gli articoli 2 e 6 della direttiva 2000/78/CEdel Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una misura che concede a dipendenti pubblici e a giudici, al fine di garantire loro una retribuzione adeguata, un aumento di retribuzione pari ad una percentuale dello stipendio base che essi hanno percepito in precedenza in virtù, in particolare, di un livello dello stipendio base che era stato determinato, per ciascun grado, all’atto dell’assunzione, in funzione della loro età, a condizione che una siffatta misura risponda all’esigenza di garantire la tutela dei diritti acquisiti in un contesto caratterizzato, in particolare, sia da un elevato numero di dipendenti pubblici e di giudici interessati, sia dall’assenza di un valido sistema di riferimento e non comporti la perpetuazione nel tempo di una disparità di trattamento in funzione dell’età.
2) Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro fissi il momento d’inizio della decorrenza di un termine di decadenza di due mesi per proporre un ricorso di risarcimento del danno derivante da una misura che costituisce una discriminazione fondata sull’età al giorno della pronuncia di una sentenza della Corte che ha accertato il carattere discriminatorio di una misura analoga, qualora le persone interessate rischino di non essere in grado di venire a conoscenza, entro tale termine, dell’esistenza o della portata della discriminazione di cui sono state vittime. Ciò può avvenire, in particolare, qualora esista, in tale Stato membro, una controversia in merito alla possibilità di trasporre alla misura in questione i precetti derivanti da tale sentenza.
Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=223846&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=100100#ctx1
Libera circolazione dei lavoratori
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 2 aprile 2020, C-830/18, Landkreis Südliche Weinstraße contro PF e.a.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (Tribunale amministrativo superiore della Renania-Palatinato, Germania)
Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei lavoratori – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Figli di lavoratori frontalieri – Vantaggi sociali – Sistema di rimborso delle spese di trasporto scolastico – Requisito della residenza in un Land – Esclusione dei figli che frequentano la scuola in tale Land e risiedono in uno Stato membro diverso da quello dell’istituto scolastico frequentato – Esclusione dei cittadini nazionali residenti negli altri Länder
1) L’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che subordina la presa in carico del trasporto scolastico da parte di un Land al requisito della residenza nel territorio di tale Land costituisce una discriminazione indiretta, in quanto, per sua stessa natura, può incidere maggiormente sui lavoratori frontalieri che suquelli nazionali.
2) L’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 deve essere interpretato nel senso che le difficoltà pratiche connesse all’efficace organizzazione del trasporto scolastico all’interno di un Land non costituiscono un motivo imperativo di interesse generale che può giustificare una misura nazionale qualificata come discriminazione indiretta.
Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=224885&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1076948#ctx1
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Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 23 aprile 2020, C-710/18, WN contro Land Niedersachsen
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania)
Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei lavoratori – Articolo 45, paragrafo 1, TFUE – Retribuzione – Inquadramento nei livelli di un sistema retributivo – Sistema retributivo che collega il beneficio di una retribuzione più elevata all’anzianità maturata presso il medesimo datore di lavoro – Limitata presa in considerazione dei precedenti periodi di attività pertinente maturati presso un datore di lavoro situato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine
L’articolo 45, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale la quale, ai fini della determinazione dell’importo della retribuzione di un lavoratore in qualità di docente scolastico presso un ente territoriale, prende in considerazione solo fino a un periodo complessivo massimo di tre anni i precedenti periodi di attività svolti da detto lavoratore presso un datore di lavoro diverso da tale ente, situato in un altro Stato membro, qualora l’attività in questione sia equivalente a quella che tale lavoratore è tenuto a svolgere nell’ambito della suddetta funzione di docente scolastico.
Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=225528&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1076948#ctx1
Contratti a tempo determinato
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 gennaio 2020 , C-177/18, Almudena Baldonedo Martín contro Ayuntamiento de Madrid
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Contencioso Administrativo n. 14 de Madrid (Tribunale amministrativo n. 14 di Madrid, Spagna)
Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Clausola 5 – Misure dirette ad evitare gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato – Indennità in caso di cessazione del rapporto di lavoro – Articoli 151 e 153 TFUE – Articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Applicabilità – Differenza di trattamento basata sulla natura pubblica o privata, ai sensi del diritto nazionale, del regimeche disciplina il rapporto di lavoro
1) La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che non osta ad una normativa nazionale che non prevede il versamento di alcuna indennità né ai lavoratori a tempo determinato impiegati come funzionari ad interim né ai funzionari che sono impiegati in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato al momento della cessazione dal servizio, mentre prevede il pagamento di tale indennità agli agenti contrattuali a tempo indeterminato quando il loro contratto di lavoro viene risolto per un motivo oggettivo.
2) Gli articoli 151 e 153 TFUE nonché la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che non prevede il versamento di alcuna indennità ai lavoratori a tempo determinato impiegati come funzionari ad interim alla cessazione dal servizio, mentre viene concessa un’indennità agli agenti contrattuali a tempo determinato alla scadenza del loro contratto di lavoro.
Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=222503&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=663203#ctx1
Conclusioni dell’Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 17 ottobre 2019:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=219262&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=663203#ctx1
Trasferimento di impresa
Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 27 febbraio 2020, C-298/18, Reiner Grafe, Jürgen Pohle contro Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH, OSL Bus GmbH
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Cortedall’Arbeitsgericht Cottbus – Kammern Senftenberg (Tribunale del lavoro di Cottbus – Sezioni di Senftenberg, Germania)
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2001/23/CE – Articolo 1, paragrafo 1 – Trasferimento di impresa – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Gestione di servizi di linea con autobus – Riassunzione del personale – Mezzi di esercizio non rilevati – Motivi
L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che, allorché un’entità economica rileva un’attività il cuisvolgimento richieda importanti mezzi di esercizio, secondo una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico, il fatto che detta entità economica non rilevi tali mezzi, di proprietà dell’entità economica che esercitava precedentemente la suddetta attività, a causa di vincoli giuridici, ambientali e tecnici imposti dall’amministrazione aggiudicatrice, non preclude necessariamente la qualificazione della fattispecie quale trasferimento di impresa, qualora altre circostanze di fatto, come la riassunzione di una parte sostanziale del personale e il proseguimento, senza soluzione di continuità, dell’attività di cui trattasi, consentano di concludere per il mantenimento dell’identità dell’entità economica interessata, circostanza che spetta al giudice nazionale valutare.
Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=223849&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=483986#ctx1
Conclusioni dell’Avvocato generale Eleanor Sharpston presentate l’11 luglio 2019:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=216085&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=483986#ctx1
Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 30 aprile 2020, C-211/19, UO contro Készenléti Rendőrség
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Miskolc, Ungheria)
Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Direttiva 2003/88/CE – Ambito di applicazione – Deroga – Articolo 1, paragrafo 3 – Direttiva 89/391/CEE – Articolo 2, paragrafo 2 – Attività delle forze di pronto intervento della polizia
L’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che l’articolo 2, punti 1 e 2, di tale direttiva si applica ai membri delle forze dell’ordine che esercitano funzioni di sorveglianza alle frontiere esterne di uno Stato membro in caso di afflusso di cittadini di paesi terzi a dette frontiere, salvo qualora risulti, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, che i compiti svolti vengono assolti nell’ambito di eventi eccezionali, la cui gravità e le cui dimensioni richiedono l’adozione di provvedimenti indispensabili alla tutela della vita, della salute nonché della sicurezza della collettività, e la cui buona esecuzione verrebbe compromessa se dovessero osservarsi tutte le norme previste dalla direttiva suddetta, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=225998&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1076948#ctx1
Previdenza sociale
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 23 gennaio 2020, C-29/19, ZP contro Bundesagentur für Arbeit
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundessozialgericht (Corte federale del contenzioso sociale, Germania)
Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Prestazioni di disoccupazione – Calcolo – Mancata considerazione dell’ultima retribuzione percepita nello Stato membro di residenza – Periodo di riferimento troppo breve – Retribuzione percepita dopo la cessazione del rapporto di lavoro – Persona che ha precedentemente esercitato un’attività subordinata in Svizzera
1) L’articolo 62, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro che, pur prevedendo che il calcolo delle prestazioni di disoccupazione sia basato sull’importo della retribuzioneprecedente, non consente – quando il periodo in cui l’interessato ha percepito la retribuzione versata per l’ultima attività lavorativa subordinata che ha esercitato in base a tale legislazione non raggiunge il periodo di riferimento previsto dalla suddetta legislazione per la determinazione della retribuzione che serve come base per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione –, di tenere conto della retribuzione percepita dall’interessato per tale attività.
2) L’articolo 62, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 883/2004 deve essere interpretato nel senso che osta a una legislazione di uno Stato membro che, pur prevedendo che il calcolo delle prestazioni di disoccupazione sia basato sull’importo della retribuzione precedente, non consente – quando la retribuzione percepita dall’interessato per l’ultima attività lavorativa subordinata che ha esercitato in base a tale legislazione è stata liquidata e versata solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro –, di tenere conto della retribuzione percepita dall’interessato per tale attività.
Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=222587&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=663203#ctx1
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Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 2 aprile 2020, C-802/18, Caisse pour l'avenir des enfants contro FV e GW
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil supérieur de la Sécurité sociale (Consiglio superiore per la previdenza sociale, Lussemburgo)
Rinvio pregiudiziale – Articolo 45 TFUE – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 1, lettera i) – Libera circolazione dei lavoratori – Parità di trattamento – Vantaggi sociali – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 2, punto 2 – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 7, paragrafo 2 – Assegno familiare – Nozione di “familiari” – Esclusione del figlio del coniuge di lavoratori non residenti – Differenza di trattamento rispetto al figlio del coniuge di lavoratori residenti – Giustificazione
1) L’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, devono essere interpretati nel senso che un assegno familiare connesso all’esercizio, da parte di un lavoratore frontaliero, di un’attività di lavoro dipendente in uno Stato membro costituisce un vantaggio sociale, ai sensi di dette disposizioni.
2) L’articolo 1, lettera i), e l’articolo 67 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, letti in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 e con l’articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, devono essere interpretati nel senso che ostano a disposizioni di uno Stato membro in forza delle quali i lavoratori frontalieri possono percepire un assegno familiare connesso all’esercizio, da parte loro, di un’attività di lavoro dipendente in uno Stato membro solo per i propri figli, e non per i figli del coniuge con i quali non hanno un legame di filiazione pur occupandosi del loro mantenimento, mentre tutti i minori residenti in detto Stato membro hanno diritto al percepimento di tale allocazione.
Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=224888&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1076948#ctx1
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Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 aprile 2020, C-370/17, Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC) e Vueling Airlines SA contro Vueling Airlines SA e Jean-Luc Poignant
Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal de grande instance de Bobigny (Tribunale di primo grado di Bobigny, Francia)
Rinvio pregiudiziale – Lavoratori migranti – Previdenza sociale – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Legislazione applicabile – Articolo 14, punto 1, lettera a) – Lavoratori distaccati – Articolo 14, punto 2, lettera a), i) – Persona che di norma esercita un’attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri e dipendente da una succursale o da una rappresentanza permanente dell’impresa nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale essa ha la propria sede – Regolamento (CEE) n. 574/72 – Articolo 11, paragrafo 1, lettera a) – Articolo 12 bis, paragrafo 1 bis – Certificato E 101 – Effetto vincolante – Certificato ottenuto o fatto valere in modo fraudolento – Competenza del giudice dello Stato membro ospitante ad accertare la frode e a disapplicare il certificato – Articolo 84 bis, paragrafo 3, del regolamento n. 1408/71 – Cooperazione tra istituzioni competenti – Autorità di cosa giudicata penale in sede civile – Primato del diritto dell’Unione
1) L’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, deve essere interpretato nel senso che i giudici di uno Stato membro, aditi nell’ambito di un procedimento giudiziario avviato nei confronti di un datore di lavoro per fatti idonei a rivelare un ottenimento o un utilizzo fraudolento di certificati E 101 rilasciati, ai sensi dell’articolo 14, punto 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, nei confronti di lavoratori che esercitano la propria attività in detto Stato membro, possono accertare l’esistenza di una frode e, di conseguenza, disapplicare detti certificati solo dopo essersi assicurati:
– da un lato, che la procedura prevista all’articolo 84 bis, paragrafo 3, di tale regolamento sia stata avviata prontamente e che l’istituzione competente dello Stato membro emittente sia stata posta in grado di riesaminare la fondatezza del rilascio di detti certificati alla luce degli elementi concreti, presentati dall’istituzione competente dello Stato membro ospitante, che facciano ritenere che gli stessi certificati siano stati ottenuti o fatti valere in modo fraudolento, e
– dall’altro lato, che l’istituzione competente dello Stato membro emittente si è astenuta dal procedere a tale riesame e dal prendere posizione, entro un termine ragionevole, su detti elementi, se del caso, annullando o ritirando i certificati di cui trattasi.
2) L’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 574/42, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 647/2005, e il principio del primato del diritto dell’Unione devono essere interpretati nel senso che essi ostano, nel caso in cui un datore di lavoro sia stato oggetto, nello Stato membro ospitante, di una condanna penale fondata su un accertamento definitivo di frode operato in violazione di tale diritto, a che un giudice civile di tale Stato membro, vincolato dal principio di diritto nazionale dell’autorità di cosa giudicata penale in sede civile, ponga a carico di detto datore di lavoro, per il solo fatto di tale condanna penale, il pagamento dei danni destinati a risarcire i lavoratori o un ente previdenziale del medesimo Stato membro vittime di detta frode.
Sentenza:
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Conclusioni dell’Avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øepresentate l’11 luglio 2019:
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Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 23 aprile 2020, C-507/18, NH contro Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI - Rete Lenford
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione
Rinvio pregiudiziale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), articolo 8, paragrafo 1, e articolo 9, paragrafo 2 – Divieto di discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale – Condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro – Nozione – Dichiarazioni pubbliche che escludono l’assunzione di persone omosessuali – Articolo 11, paragrafo 1, articolo 15, paragrafo 1, e articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Difesa dei diritti – Sanzioni – Persona giuridica rappresentativa di un interesse collettivo – Legittimazione ad agire in giudizio, senza agire in nome di una determinata persona lesa oppure in assenza di una persona lesa – Diritto ad ottenere il risarcimento del danno
1) La nozione di «condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro» contenuta all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano delle dichiarazioni rese da una persona nel corso di una trasmissione audiovisiva secondo le quali tale persona mai assumerebbe o vorrebbe avvalersi, nella propria impresa, della collaborazione di persone di un determinato orientamento sessuale, e ciò sebbene non fosse in corso o programmata una procedura di selezione di personale, purché il collegamento tra dette dichiarazioni e le condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro in seno a tale impresa non sia ipotetico.
2) La direttiva 2000/78 deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale in virtù della quale un’associazione di avvocati, la cui finalità statutaria consista nel difendere in giudizio le persone aventi segnatamente un determinato orientamento sessuale e nel promuovere la cultura e il rispetto dei diritti di tale categoria di persone, sia, in ragione di tale finalità e indipendentemente dall’eventuale scopo di lucro dell’associazione stessa, automaticamente legittimata ad avviare un procedimento giurisdizionale inteso a far rispettare gli obblighi risultanti dalla direttiva summenzionata e, eventualmente, ad ottenere il risarcimento del danno, nel caso in cui si verifichino fatti idonei a costituire una discriminazione, ai sensi di detta direttiva, nei confronti della citata categoria di persone e non sia identificabile una persona lesa.
Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=225526&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1089804#ctx1
Conclusioni dell’Avvocato generale Eleanor Sharpstonpresentate il 31 ottobre 2019:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=219666&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1089804
Sistemi di sicurezza sociale
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 5 marzo 2020, C135-19, Pensionsversicherungsanstalt (Istituto pensionistico, Austria) contro CW
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta ai sensi dell’art. 267 TFUE dallo Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria).
Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale dei lavoratori migranti – Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articoli 3 e 11 – Ambito di applicazione materiale – Prestazioni rientranti nell’ambito di applicazione di detto regolamento – Qualificazione – Prestazione di malattia – Prestazione di invalidità – Prestazione di disoccupazione – Persona non più affiliata alla sicurezza sociale di uno Stato membro dopo avervi cessato l’esercizio dell’attività lavorativa ed aver trasferito la propria residenza in un altro Stato membro – Richiesta di assegnazione di un’indennità di riabilitazione nel precedente Stato membro di residenza e di lavoro – Diniego – Determinazione della legislazione applicabile
1) Una prestazione come l’indennità di riabilitazione di cui trattasi nel procedimento principale costituisce una prestazione di malattia, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento(UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012.
2) Il regolamento n. 883/2004, come modificato dal regolamento n. 465/2012, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una situazione in cui a una persona che non è più affiliata alla sicurezza sociale del suo Stato membro di origine dopo avervi cessato l’esercizio dell’attività lavorativa e aver trasferito la propria residenza in un altro Stato membro, dove ha lavorato e acquisito la maggior parte dei suoi periodi assicurativi, venga negato dall’ente competente del suo Stato membro di origine il beneficio di una prestazione come l’indennità di riabilitazione di cui trattasi nel procedimento principale, dato che a tale persona si applica non la legislazione di detto Stato di origine, bensì quella dello Stato membro di residenza.
Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224111&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=508329