Testo Integrale con note e bibliografia           Testo della Sentenza

 

 Premessa: “la legge è eguale per tutti”. 1. Il diritto di accedere alla giustizia. a) Premessa. Il movimento per l’accesso alla giustizia. b) Le fonti europee di tutela dell’accesso alla giustizia. 2. Il rischio nell’accesso alla giustizia del lavoro: la condanna alle spese di lite. a) La liquidazione delle spese prima del 2014. b) La novella del 2014. c) le ordinanze di Torino e di Reggio Emilia. 3. Brevi considerazioni sul costo del processo del lavoro, al di là dell’art. 92 co. 2 c.p.c. a) Il contributo unificato b) Le spese dell’esecuzione. 4. La decisione della Corte costituzionale. 4.1) Sulla specificità della condizione processuale del lavoratore.

 

 

Premessa: “la legge è eguale per tutti”.

“Anche di fronte all’amministrazione della giustizia c’è pericolo che gravi sul povero quella maledizione che pesa su di lui, ogni volta che gli ordinamenti democratici si limitano ad assicurargli, a lui come a tutti gli altri cittadini, le libertà politiche e civili. (…) è una bella frase che rincuora il povero, quando la vede scritta sopra le teste dei giudici, sulla parete di fondo delle aule giudiziarie; ma quando si accorge che, per invocar la eguaglianza della legge a sua difesa, è indispensabile l’aiuto di quella ricchezza che egli non ha, allore quella frase gli sembra una beffa alla sua miseria (…)” .
Se dal linguaggio contemporaneo, quando si parla del lavoratore, abbiamo (purtroppo non sempre) espunto il termine di “povero”, la condizione che descrivono le parole di Piero Calamandrei non è così lontana, anche oggi (ed anzi oggi forse più di ieri, almeno dello ieri che richiama la stagione della progressiva realizzazione di diritti costituzionali), dall’esperienza di tanti lavoratori di fronte alla giustizia.
Il costo del processo rappresenta oggi, assai più che nell’esperienza del recente passato, una preoccupazione che condiziona in misura significativa, e a volte determinante, le scelte di tutela dei propri (ritenuti) diritti, ad ogni livello, inducendo talvolta ad accettare soluzioni conciliative assai lontane dalla misura o dalla qualità del diritto invocato, altre volte a rinunciare del tutto all’iniziativa di tutela giudiziaria, altre volte infine ad affrontare esborsi spesso sproporzionati rispetto alla propria capacità di reddito, o allo stesso valore del diritto invocato.
Tale costo è costituito sostanzialmente da tre principali fattori: il costo fiscale del processo, in particolare del contibuto unificato ; le spese di assistenza del proprio legale; il costo della (eventuale) condanna alle spese di lite, in caso di soccombenza.
Sul primo terreno (che in questo contributo sarà trattato solo per accenni) il processo del lavoro ha visto l’abbandono, in tempi relativamente recenti, del principio di piena gratuità contenuto nella riforma processuale del 1973. Se per il primo grado di giudizio tale onere è, nella maggior parte dei casi, abbastanza contenuto e quindi gestibile per la maggioranza dei lavoratori, molto più impegnativo diventa nei giudizi di impugnazione, soprattutto in cassazione, con drastico aggravio in caso di rigetto della stessa impugnazione 
Il secondo terreno, relativo ai costi (e ai meccanismi) per assicurarsi un’adeguata difesa specialistica, meriterebbe certamente una riflessione articolata, anche di carattere scientifico, che finora è mancata . Se, soprattutto per i lavoratori di bassa e media professionalità, l’organizzazione di servizi di assistenza legale da parte delle associazioni sindacali ha per lungo tempo offerto l’opportunità di accedere ad un’assistenza legale specialistica tendenzialmente gratuita (almeno in caso di insuccesso dell’azione), il forte mutamento delle caratteristiche del contenzioso, della professione lavoristica e dei suoi costi, così come del rapporto tra associazioni sindacali e lavoratori sta fortemente minando la tenuta di tali meccanismi di organizzazione “sociale” della tutela legale. Ma non è questo il tema di questo contributo.
Le riflessioni che seguono, dopo una parte dedicata (in sintesi) ai fondamenti teorici e normativi del diritto di accesso alla giustizia, sono focalizzate soprattutto sul terzo elemento, ovvero quello dei rischi di condanna alle spese di lite. Non solo perché esso costituisce oggi, come accennato, il fattore che incide con maggior forza sulle possibilità e scelte del lavoratore nella tutela dei propri diritti, ma perché al centro di un’evoluzione legislativa di segno oggettivamente regressivo, che ha sostanzialmente assegnato prevalenza alla finalità deflazionistica del contenzioso (anche a costo, appunto, di una limitazione sostanziale delle possibilità di tutela dei diritti per i soggetti economicamente meno robusti): evoluzione rispetto alla quale un segnale di controtendenza viene dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018 (redattore G. Amoroso).

 

1) Il diritto di accedere alla giustizia.

a) Il movimento per l’accesso alla giustizia.

L’accesso alla giustizia viene tradizionalmente inquadrato nell’ambito degli studi sui diritti sociali. Esso costituisce, infatti, lo strumento mediante il quale conseguire il soddisfacimento di beni della vita che, contemplati nelle carte costituzionali nazionali ed europee, diversamente, rimarrebbero lettera morta. Il diritto di accedere alla giustizia, primariamente al rimedio processuale, consiste, cioè, nel diritto di un individuo di ottenere «tutto quello e proprio quello» che il diritto sostanziale - dal diritto alla salute, al lavoro, all’educazione, alla previdenza sociale – gli riconosce.
Da tale premessa discende l’importanza di una sua adeguata ed effettiva protezione.
L’accesso alla giustizia, inteso come possibilità per tutti di accedere agli strumenti di tutela dei diritti predisposti dall’ordinamento, è garantito dagli artt. 3 e 24 della Costituzione.
L’art. 24 Cost., in senso opposto allo Statuto Albertino, ha, infatti, «ristabilito l’accesso incondizionato alla giustizia quale necessario presupposto costituzionale di tutela dell’individuo» , prevedendo ai primi due commi che «tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi» e che «la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento».
Un’interpretazione meramente formale di tale disposizione, tuttavia, rischierebbe di ignorare l’esistenza di tutte quelle barriere che separano i cittadini e la giustizia, rectius, i propri diritti. Barriere che, come osservava Cappelletti più di trent’anni fa, «sono più o meno gravi a seconda delle capacità economico-sociali dei vari individui e gruppi.» Benché le porte dei tribunali siano formalmente aperte ugualmente a tutti, «resta il fatto che tale accesso è ben diverso per chi abbia una sufficiente informazione sui propri diritti, possa farsi rappresentare da un buon avvocato, e abbia la possibilità di attendere i risultati spesso tardivi delle procedure giurisdizionali, e chi manchi invece di tali requisiti economico-culturali» .
Di tal ché al fine di poter consentire l’accesso alla piena tutela giurisdizionale da parte di tutti, indipendentemente dalla condizione economica, sociale e culturale, l’art. 24 Cost. non può che essere interpretato unitamente all’art. 3 Cost., culla del principio di uguaglianza sostanziale tra individui. Il principio di uguaglianza sostanziale, calato nella materia che ci occupa, impone, invero, allo Stato di intervenire per superare quegli ostacoli ancora oggi esistenti tra cittadini e giustizia: l’ostacolo economico, che impedisce a molti di accedere alle corti per via dell’esiguità delle loro risorse, rendendo la tutela dei loro diritti meramente apparente; l’ostacolo organizzativo, per il superamento del quale sarebbe necessaria una trasformazione di regole ed istituzioni tradizionali processuali, sino all’ostacolo strettamente processuale dato dalla farraginosità o dalla lunghezza del processo .
Sulla base di tali considerazioni negli anni Settanta in tutta Europa si è sviluppato un vero e proprio movimento di pensiero e di riforma per l’accesso alla giustizia . Detta corrente, sorta come reazione al formalismo e dogmatismo giuridico che vorrebbe le parti processuali uguali tra loro, si fonda su una concezione complessa del diritto. Il diritto non può invero essere considerato «come sistema separato, autonomo, autosufficiente, auto poietico», ma piuttosto «come parte integrante di un più complesso ordinamento sociale, onde esso non può essere artificialmente isolato dall’economia, dalla morale, dalla politica». Il diritto insomma è composto, sì, dall’apparato normativo, ma anche da persone, istituzioni, processi, attraverso i quali esso «vive, si forma, evolve e si impone ». Ebbene, è partendo da tale concezione di diritto - secondo la quale l’accesso alla giustizia non pone solo questioni di carattere giuridico ma anche un «problema di promozione sociale» - che va condotta ogni riflessione riguardi il costo e l’accesso alla giustizia .
La precaria condizione economica, spesso (ma sempre meno) accompagnata da una carenza di conoscenza e cultura, costituisce infatti il più palese impedimento ad un accesso effettivo alla giustizia ; detto impedimento si concretizza innanzitutto nella difficoltà di accedere all’assistenza dell’avvocato sia quale consulente sia quale difensore tecnico (c.d. Legal advice e legal aid). In Paesi come Francia ed Italia originariamente lo Stato aveva gravato per intero la classe forense dell’obbligo di assistere gratuitamente e per fini caritatevoli – etero imposti - i soggetti che versassero in stato di povertà. Tale soluzione, in Italia regolata nel R.D. 30 dicembre 1923 n. 3282, di fatto delegava la gestione di un problema di carattere sociale, ascrivibile alle prerogative dello Stato, a professionisti privati, avendo pertanto come frequente ed intuitiva conseguenza la scarsa qualità delle prestazioni professionali erogate. Poiché, infatti, il legale avrebbe avuto possibilità di essere compensato per la propria attività lavorativa solo in caso di vittoria del proprio cliente la parte poco abbiente si trovava spesso ad essere difesa in giudizio dagli avvocati «meno esperti, meno abili e meno impegnati» .
Le contraddizioni di tale sistema in Italia erano rese particolarmente inaccettabili dalla loro incompatibilità con lo stesso art. 24 Cost. sulla scorta del quale, con appositi istituti, vanno assicurati ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. Il terzo comma dell’art. 24 Cost., sottolineava già Cappelletti nel suo articolo denuncia “La giustizia dei poveri” apparso sul Foro Italiano nel 1968, va inteso in connessione con il primo e secondo comma dell’art. 24 che garantiscono a tutti il diritto di agire in giudizio, ma anche con l’art. 3 Cost. «che pone come compito fondamentale della Repubblica quello di far sì che l’uguaglianza e la libertà dei cittadini non siano meramente formali ma reali, che non siano cioè pregiudicate da ostacoli di ordine economico e sociale» .
Come noto il modello brevemente descritto è stato superato nel secondo dopoguerra per essere sostituito da due sistemi di assistenza giudiziale ai meno abbienti– per la verità già diffusi in epoca medievale – che potremmo definire privato e pubblico. Sia sufficiente ricordare che il primo sistema si fonda sulla remunerazione da parte dello Stato di liberi professionisti incaricati della difesa dei non abbienti, mentre il secondo, tipico dei sistemi anglosassoni, consiste nell’istituzione di uffici pubblici composti da avvocati stipendiati con prestazioni full time e part time. Il primo modello, c.d. Judicare, è stato ad esempio adottato in Italia, dove attualmente è regolato agli artt. 74 -145 del Testo Unico sulle spese di giustizia.
Molti sono i vantaggi di tale paradigma, sottolineati da Garth già quarant’anni fa. In particolare, esso consentirebbe di sfruttare appieno le competenze apprese dagli avvocati nel libero foro in materie quali diritto di famiglia e diritto penale, in cui le controversie sono frequenti. Restano, accanto alle difficoltà organizzative, (poiché raramente gli studi di avvocati privati hanno sede nelle periferie ove per contro si concentrano le classi sociali più bisognose di sostegno), remore di natura psicologica. Sotto quest’ultimo aspetto è infatti frequente che non solo il soggetto non abbiente non sia a conoscenza dei propri diritti e della tutelabilità in giudizio di questi ultimi, ma che altresì continui a nutrire una certa diffidenza per il professionista ed il sistema legale in senso ampio inteso perché considerati espressione di una classe sociale e culturale percepita come lontana ed ostile .
La distanza tra cittadino e giustizia ben può essere colmata invece nel secondo modello, in parte adottato in Inghilterra e negli Stati Uniti. Il sistema di salaried staff attorney, proprio per la sua matrice pubblicistica, offre innanzitutto una migliore collocazione geografica. Gli uffici pubblici, preferibilmente gestiti a livello locale, possono infatti essere collocati nelle periferie, essere aperti anche ad orari serali, e tendenzialmente essere incaricati non solo di fornire assistenza giudiziale ma anche di fare formazione ed offrire consulenza stragiudiziale. I pubblici uffici consentirebbero anche di creare una rete di collegamento delle prestazioni con gli organismi che a vario titolo si occupano di assistenza sociale in aree territoriali o metropolitane disagiate. Si presterebbero, inoltre, ad una maggiore specializzazione nei problemi legali dei non abbienti nell’ampia prospettiva che la loro assistenza comporta, non limitata quindi ad una singola controversia.
L’elevato costo di un modello siffatto, totalmente pubblico, ha indotto il movimento per l’accesso alla giustizia ad evidenziare la bontà di una terza opzione “mista” costituita dall’integrazione tra prestazioni rese da avvocati stipendiati dallo Stato ed avvocati del libero foro . L’ordinamento statunitense ad esempio ha optato negli anni Sessanta per l’integrazione dell’attività prestata da avvocati privati con quella di avvocati stipendiati con fondi federali e dislocati dove erano meno numerosi gli avvocati del libero foro.

b) Le fonti europee di tutela dell’accesso alla giustizia.

L’accesso effettivo alla giustizia da parte della totalità dei cittadini, anche qualora non siano economicamente in grado di dotarsi di un supporto legale per tutelare i propri diritti, oltre ad aver animato il movimento brevemente ricordato nel paragrafo precedente costituisce uno dei cardini delle tradizioni costituzionali democratiche dei Paesi europei. È invero il suo carattere transnazionale a renderlo oggi un principio generale dell’ordinamento europeo se non un vero e proprio diritto fondamentale .
L’Unione europea va considerata, infatti, innanzitutto una comunità fondata sul diritto , che ha tra i suoi obiettivi primari proprio quello di creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per la totalità dei cittadini (art. 3 par. 2 e 67 TUE) nonché di facilitare l’accesso alla giustizia (art. 67 par. 4 TUE).
Ed ancora, poiché l’Unione intende sviluppare una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, Parlamento europeo e Consiglio, adottano, se necessario al buon funzionamento del mercato interno, misure volte a garantire non solo l’eliminazione di ostacoli processuali ma anche un accesso effettivo alla giustizia (art. 81 TUE).
Oltre a derivare dalle tradizioni costituzionali comuni ed essere parte integrante dell’ordinamento dell’Unione Europea il diritto di accedere alla giustizia è sancito agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) nonché dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta di Nizza) . Va detto che, tanto in virtù della CEDU quanto della Carta di Nizza e della giurisprudenza europea, l’accesso alla giustizia non si esaurisce in una mera dichiarazione di principio dovendo essere necessariamente “effettivo” «secondo il significato proprio dell’aggettivo in lingua inglese» ossia idoneo al raggiungimento dello scopo della tutela .
Indipendentemente dallo strumento che lo Stato deciderà di adottare allo scopo di garantire a tutti, indipendentemente dalla loro condizione economica, è quindi imprescindibile che l’accesso alla giustizia . L’Unione rappresenta infatti una comunità di diritto «based on the rule of law» in cui lo stato di diritto non è, tanto, quello basato su regole e proclamazione di diritti quanto piuttosto quello fondato su «meccanismi che consentono di far rispettare regole e diritti (ubi ius ibi remedium)» .
Alla luce di tali considerazioni «non sarebbe azzardato annoverare il diritto alla giurisdizione effettiva tra i dogmi del diritto comunitario, da porsi accanto a principi quali l’effetto diretto e la primauté cui si deve l’inarrestabile sviluppo di tale ordinamento» .

 

2) Il rischio nell’accesso alla giustizia del lavoro: la condanna alle spese di lite.

a) La liquidazione delle spese prima del 2014.

Il costo della giustizia (comprensivo delle spese legali nonché di imposte e tributi) è senz’altro in grado di rendere effettivo o tortuoso l’accesso alla giustizia e, data la natura strumentale del processo, al diritto che si pretende leso.
La veridicità di tale assunto trova una dimostrazione emblematica nel nostro ordinamento, segnatamente nell’iter modificativo di cui è stato oggetto ripetutamente, negli ultimi anni, l’art. 92 c.p.c.. La disciplina nazionale in materia di spese di giustizia è contenuta, come noto, nel d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 ma, con specifico riferimento alla liquidazione delle spese di lite a seguito di un provvedimento di condanna, nel menzionato articolo del codice di procedura civile.
In ragione del suo notevole impatto pratico quest’ultima norma, con particolare riguardo alla compensazione delle spese, ha catalizzato negli ultimi dieci anni l’interesse del legislatore e, conseguentemente, anche quello di dottrina e giurisprudenza.
È utile rammentare, seppur sinteticamente ma per rispetto dell’ordine cronologico dei provvedimenti, che prima dell’entrata in vigore della l. 18 giugno 2009 n. 69 , il giudice avrebbe potuto derogare alla regola secondo cui le spese di lite seguono la soccombenza, disponendone la compensazione, in presenza di una soccombenza reciproca delle parti o di altri «giusti motivi».
Ebbene, con la l. 69/2009 il legislatore limitò notevolmente il margine discretivo del giudice poiché la compensazione delle spese fu condizionata alla sussistenza di «gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione» . Secondo l’interpretazione offerta dalle Sezioni Unite la norma avrebbe così recepito una clausola generale prevista al fine di poter essere adeguata «ad un dato contesto storico sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito con un giudizio censurabile in sede di legittimità in quanto fondato su norme giuridiche» . Sulla base di tale qualificazione la Suprema corte si è così trovata volta per volta ad escludere dalla portata applicativa della previsione l’«oggettiva opinabilità della soluzione accolta» , la «natura processuale della pronuncia» , la «peculiare natura» del provvedimento di improcedibilità di un appello , il carattere ufficioso dell’eccezione di interruzione della prescrizione , i «motivi di opportunità e giustizia sostanziale» ed anche «la sussistenza di decisioni giurisprudenziali di merito di vario segno» .
Va detto che si è anche sostenuto come da tale modifica non fosse, in realtà, disceso un significativo stravolgimento della prospettiva giuridica, quanto piuttosto «un monito legislativo ad applicare il principio del victus victori e ad avere una maggiore prudenza nell'utilizzazione del potere di compensazione delle spese processuali» .
Vero è, infatti, che anche successivamente alla modifica del 2009, l’art. 92 c.p.c., soprattutto in controversie come quelle lavoristiche, sorte tra soggetti dotati di forza contrattuale e processuale diseguale, ha trovato un’applicazione del tutto peculiare . Nel processo del lavoro, cioè, fermo il rispetto delle norme processuali in materia di temerarietà della lite (art. 96 c.p.c.) nonché il sindacato su lealtà e correttezza delle parti processuali (artt. 88, 91 e 175 c.p.c.), i giudici hanno frequentemente optato per una compensazione delle spese di lite nel caso in cui il processo si concludesse con il rigetto delle istanze del lavoratore, fermo l’obbligo di specifica motivazione sul punto .
Decisioni siffatte, lungi dall’essere arbitrarie, erano del resto espressione di una valutazione equitativa del giudicante in grado di tradurre in sede processuale istanze di eguaglianza sostanziale già tutelate e presenti nell’ordinamento lavoristico nel suo complesso inteso .

b) La novella del 2014.

Successivamente alla l. 10 novembre 2014, n. 162, di conversione del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, l’art. 92 co. 2 c.p.c. ha acquisito un «tenore ulteriormente restrittivo» rendendo la valutazione del giudice – quantomeno apparentemente - impermeabile a circostanze “altre” rispetto all’esito della causa. Ci si riferisce, a mero titolo esemplificativo, alla differente padronanza di informazioni utili alla lite (ossia ad un differente grado di contiguità alla prova a fronte di un onere probatorio in larga misura gravante proprio sul lavoratore); alla diversa disponibilità economica (che incide sulla decisione stessa di instaurare o meno una lite od un gravame) od ancora al «comportamento preprocessuale delle parti» .
Eppure, con l’obiettivo manifesto di deflazionare il contenzioso , il legislatore – immutata l’ipotesi della soccombenza reciproca - ha condizionato la compensazione delle spese alla sussistenza di due dati tanto oggettivi quanto netti: la assoluta novità della questione trattata; la novità giurisprudenziale su una questione dirimente .
Le reazioni, giurisprudenziali e dottrinali, alla modifica introdotta dal d.l. 132/2014 non sono state uniformi. Per molti il novellato art. 92 co. 2 c.p.c. conterrebbe un elenco tassativo di ipotesi legittimanti la compensazione, rivelandosi pertanto incompatibile con la Costituzione (in particolare con l’art. 24 Cost.) ; è stata peraltro avanzata anche una tesi, minoritaria, secondo la quale - nonostante le innovazioni apportate – il Giudice avrebbe conservato la propria discrezionalità nel decidere sulla compensazione delle spese. Se si dovesse condividere tale lettura la norma non richiederebbe, quindi, alcun intervento della Consulta .
A questo riguardo è utile menzionare la sentenza del Tribunale di Torino sez. lavoro del 13/2/2017. Ad avviso del dott. Mollo, redattore della pronuncia, l’art.92 comma 2 c.p.c. continuerebbe a legittimare il ricorso alla compensazione (oltre che nell’ipotesi della soccombenza reciproca) nella totalità delle ipotesi di soccombenza incolpevole, al di là delle espresse tipizzazioni che, sottolinea il giudicante, non sono accompagnate da un aggettivo od una locuzione che ne attesti la natura esclusiva .
Anche successivamente al 2014, pertanto, l’art. 92 co. 2 c.p.c. dovrebbe essere considerato espressione di un principio generale immanente nell’ordinamento (in virtù degli artt. 3, 24 e 111 Cost.) che impone di tenere indenne dalle spese di lite di controparte chi sia soccombente senza colpa. In un’ottica di ricerca di una lettura costituzionalmente orientata e conforme , l’elenco contenuto nella disposizione ben potrebbe dirsi comprensivo, ad esempio, del caso in cui la soccombenza sia dovuta alla mancata conoscenza di presupposti di fatto su cui si sarebbe poi fondata la decisione negativa del giudice . Sono numerose, del resto, le decisioni con le quali la Corte costituzionale, nel ribadire la discrezionalità del legislatore in tale ambito, ha affermato che la disciplina della regolamentazione delle spese «non incide direttamente sulla tutela giurisdizionale del diritto di chi agisce o si difende in giudizio non potendosi sostenere che la possibilità di conseguire la ripetizione delle spese processuali (ovvero, dei diritti e degli onorari di avvocato) consenta alla parte di meglio difendere la sua posizione e di apprestare meglio le sue difese» .
Prima di entrare nel merito delle singole ordinanze che hanno sottoposto alla Consulta la valutazione dell’art. 92 co.2 c.p.c. è doveroso dare atto di un’ulteriore posizione che, per contro, sembra escludere che gli interventi normativi in materia di compensazione possano minare i valori fondamentali del processo del lavoro ed ancor meno, si deve dedurre, violare la Carta costituzionale. Secondo tale lettura, va detto minoritaria, al fine di evitare un uso “inappropriato” delle scarse risorse della giustizia e di contrastare «un’ampia tolleranza verso comportamenti di inadeguatezza processuale» degli stessi difensori, «per lungo tempo veicolati attraverso un uso compassionevole (ma in definitiva distorto) del favor lavoratoris», ben avrebbe fatto il legislatore a riportare il sistema alla regola per cui le spese seguono la soccombenza, per dipiù responsabilizzando le parti processuali .

c) le ordinanze di Torino e di Reggio Emilia.

Probabilmente, nonostante gli sforzi interpretativi segnalati, il dato testuale dell’art. 92, comma 2, c.p.c. non consentiva, neppure mediante il criterio analogico evocato nella sentenza del Tribunale di Torino del 13/2/2017, l’applicazione della compensazione ad ipotesi ulteriori rispetto a quelle individuate dal legislatore. Al di là dell’elemento letterale non può essere trascurato che la modifica del 2014 è espressione della volontà dichiarata di disincentivare «l’abuso del processo» , soprattutto in quei settori connotati da un massivo ricorso ad una compensazione “equitativa” da parte del giudicante. Motivo per cui, condivisibilmente, parte della dottrina e della giurisprudenza riteneva che la principale strada percorribile fosse il giudizio di costituzionalità che vada ad incidere direttamente sul corpo dell’art. 92 c.p.c., principalmente perché lesivo degli artt. 3 e 24 Cost.
La tesi della lamentata illegittimità dell’art. 92 co. 2 c.p.c. ha trovato supporto giurisprudenziale in due ordinanze di remissione alla Consulta, l’ordinanza del Tribunale di Torino sez. lavoro del 30 gennaio 2016 (dott. Ciocchetti) e l’ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia sez. lavoro del 28 febbraio 2017 (dott.ssa Vezzosi), connotate da argomenti e struttura differenti.
L’ordinanza di Torino dopo aver ricostruito la storia dell’art. 92 c.p.c. e della compensazione delle spese di lite conclude affermando che, di fatto, la modifica del 2014 abbia sostanzialmente sostituito alla clausola generale un elenco arbitrariamente tassativo di ipotesi compensative delle spese in violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost..
Con specifico riferimento all’art. 24 co. 1 Cost., fondamento costituzionale del diritto di accedere alla giustizia per conseguire, strumentalmente, il diritto sostanziale maturato, la novellata disciplina della compensazione scoraggerebbe «in modo indebito l’esercizio dei diritti in sede giudiziaria, divenendo così uno “strumento deflattivo (e punitivo) incongruo ad esempio nelle ipotesi in cui la condotta della parte (poi risultata soccombente) sia improntata a correttezza prudenza, buona fede, difetto di informazioni, difficoltà di conoscenza dei fatti, erroneo affidamento su condotte altrui (anche pre processuali)». Per sostenere la persuasività della propria tesi il Giudice di Torino richiama in conclusione le regole sulla liquidazione delle spese di lite nei procedimenti instaurati davanti alla Corte di Lussemburgo. L’art. 69 par. 3, comma 1 del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia del 1991 che, va segnalato, è stato oggetto di modifica, condizionava la compensazione delle spese a «motivi eccezionali». Tale norma, rammenta il Giudice torinese, è stata applicata dalla Corte in presenza di «valide ragioni per ritenere la buona fede della parte soccombente» o qualora fossero in discussione «difficili e complesse questioni giuridiche o si tratti di situazione giuridica incerta» oppure, ancora, laddove fosse stato opportuno sanzionare il comportamento pre processuale o processuale abusivo o scorretto di una delle parti. Nessuna tipizzazione, quindi, a beneficio della valutazione equitativa del Giudice europeo .
L’ordinanza di Torino è stata anche oggetto di critiche. Si è obiettato che il Giudice remittente (contrariamente al precedente giurisprudenziale dello stesso foro, soprarichiamato) abbia desistito da ogni tentativo di lettura costituzionalmente conforme – di cui effettivamente non v’è traccia nel provvedimento - benché, invece, residuasse ancora lo spazio per una valutazione discrezionale del giudice (grazie alla lettura sistematica dell’art. 92 co. 2 unitamente agli artt. 88 e 175 c.p.c.) .
In secondo luogo, si è contestato che il Giudice abbia fondato il proprio dubbio di legittimità su giudizi di valore non ascrivibili ai parametri che, invece, sono stati formalmente richiamati nell’ordinanza (3, 24 e 111 Cost.).
Pur privilegiando un’analisi più puntualmente letterale (e meno emotiva) dell’art. 92 c.p.c., che il Giudice remittente tenta di interpretare in combinato disposto con gli artt. 88 c.p.c. e 175 c.p.c. , l’ordinanza di Reggio Emilia non giunge, comunque, a conclusioni differenti. Secondo il giudice emiliano, invero, l’interpretazione dell’art. 92 c.p.c., debitamente contestualizzata ricorrendo alla Relazione ministeriale che ha accompagnato la riforma del 2014, non lascerebbe spazio a perplessità circa la natura tassativa dell’elenco dei motivi di compensazione . Di tal ché «l’unica lettura che alla scrivente pare possibile della norma qui censurata è quella in base alla quale solo volute dal legislatore ed esplicitamente previste unicamente tre ipotesi tassative di compensazione delle spese di lite nell’ambito dell’intero processo civile e delle plurime materie in esso trattate e decise» .
L’impatto della decisione della Consulta assume ancora più rilevanza se si considera, come osserva il Giudice di Reggio Emilia, che la decisione sulle spese costituisce sì una fase finale della pronuncia «ma non di minor giustizia», ragion per cui, anche con riferimento a tale profilo, il Giudice dovrà avere «la possibilità di valutare discrezionalmente le vicende oggettive e soggettive portate alla sua attenzione nel corso ed a causa del processo» .
Si è osservato che, se il processo è strumentale al diritto, il processo del lavoro è più strumentale di altri . Detta premessa, che enfatizza la peculiarità non solo giuridica ma anche culturale del processo del lavoro, sembra trasparire da entrambe le ordinanze di remissione, non a caso emesse da giudici del lavoro. L’esigenza di soddisfare ragioni di giustizia sostanziale anche in punto spese parrebbe infatti più stringente nel rito del lavoro, ancor più se si considera non solo il regime fiscale delle spese di lite ma anche quello dell’onere della prova, tendenzialmente gravante sulla parte attrice che ha per contro già subito il provvedimento datoriale di cui lamenta l’illegittimità.
Va detto quindi che neppure l’ordinanza di Reggio Emilia è scevra da giudizi di valore, i quali, però, vengono integrati da un’analisi del dato letterale (diretta ad escludere la percorribilità di una lettura costituzionalmente orientata) nonché da una ricca ricostruzione giurisprudenziale volta a dimostrare che, comunque, le sentenze della Consulta in materia di regolamentazione delle spese hanno sempre previsto la necessità di una norma «di chiusura» che garantisca la discrezionalità in capo al giudice, escludendo la tassatività delle ipotesi di compensazione. I parametri costituzionali asseritamente violati sono, in parte, i medesimi richiamati dall’ordinanza di Torino (artt. 3, 24 e 111 Cost.) ma ad essi vengono aggiunte le fonti europee, illustrate supra par. 2, che garantiscono il diritto transnazionale ad un accesso effettivo alla giustizia.
Interessante è poi la scelta del giudice del lavoro di Reggio Emilia di tradurre l’(asseritamente) illegittima lesione del diritto di accesso alla giustizia in una discriminazione per ragioni economiche ai sensi degli artt. 14 della CEDU e 21 della Carta di Nizza. Il divieto di discriminazione sarebbe, invero, stato violato dalla norma nella parte in cui impone al giudice di non tener conto, per decidere sulla eventuale compensazione delle spese, della condizione personale del lavoratore «così pregiudicandone il diritto di azione proprio in ragione della limitata capacità economica, anche a prescindere da ragioni di “colpevolezza processuale”». La tesi, pur suggestiva, rischia forse di banalizzare la disparità delle parti processuali, riducendola ad una diseguaglianza meramente economica, cui il legislatore ha già tentato di porre rimedio, ad esempio, mediante gli istituti del gratuito patrocinio od, ancora, con le regole sul contributo unificato. Al contrario, la necessità che il giudice possa valutare discrezionalmente la sussistenza di motivi di compensazione delle spese nasce da fattori ulteriori rispetto alla differente solidità patrimoniale, già sopra evidenziati.
Sull’esito del giudizio di legittimità costituzionale, promosso dalle analizzate ordinanze, torneremo tra breve.

3) Brevi considerazioni sul costo del processo del lavoro, al di là dell’art. 92 co. 2 c.p.c.

a) Il contributo unificato.
Completando l’impianto architettonico fondato con la l. 300/1970, attraverso la l. 533/1973 il legislatore italiano disegnò, per le controversie previdenziali e di lavoro, un rito “speciale” ispirato ad una più pervasiva attuazione dei principi chiovendiani di oralità ed immediatezza del processo. Detti principi vennero, peraltro, affiancati al peculiare carattere della gratuità del rito, da intendersi come esenzione fiscale dello stesso . A quest’ultimo riguardo si rammenta, infatti, che fu proprio la l. 533/1973 a modificare l’art. 1 della l. 319/1958, sì da rafforzare la totale esenzione del processo del lavoro dal pagamento di contributo unificato, imposta di bollo, imposta di registro, e di ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura, anche con riguardo alla fase esecutiva.
Tale principio, considerato uno dei pilastri del processo del lavoro, ha subito un’aggressiva erosione a seguito dell’adozione del d.l. 98/2011 . Per quanto di interesse in questa sede la modifica, per vero fortemente contestata non solo dalle associazioni sindacali ma anche dagli avvocati , ha portato all’introduzione di un nuovo comma all’art. 9 del d.p.r. 115/2002 (Testo unico delle spese di giustizia): nelle controversie di lavoro (pubblico o privato) le parti titolari di un reddito ai fini Irpef superiore ad un minimo quantificato dal legislatore, impiegando quale parametro il requisito di accesso al patrocinio a spese dello stato (cfr art. 76 d.p.r. 115/2002), avrebbero dovuto versare il c.d. contributo unificato, benché in misura dimidiata rispetto a quella tipica delle controversie civili ordinarie. Attualmente, quindi, chiunque abbia un reddito lordo complessivo pari ad € 34.479,6 lordi, considerando il nucleo familiare, è pertanto tenuto a versare il contributo unificato secondo scaglioni legati al valore della controversia nonché al grado di giudizio .
Se, per alcuni, la circoscrizione della platea dei beneficiari della gratuità, sulla base del parametro indicato, dovrebbe considerarsi «tutto sommato equa» poiché la gratuità del processo oltre ad essere un valore, costituisce un rischio (in specie la possibilità, «ampiamente sperimentata nella pratica, di un uso disinvolto e comunque non selettivo del principio stesso» ), per molti la misura costituirebbe un improprio strumento di deflazione del contenzioso al pari dell’irrigidimento della disciplina sulla compensazione.
Si concorda con quest’opinione.
Misure come quelle sin qui descritte (dal temperamento del principio di gratuità del processo al restrittivo regime di compensazione delle spese) perseguono l’obiettivo di riduzione del contenzioso non attraverso riforme sistematiche dell’apparato giudiziario o del processo (che siano valide per l’intera collettività) ma attraverso modifiche gravanti sui soggetti meno abbienti, (subdolamente) indotti – attraverso un aumento del suo costo - a desistere dall’iniziativa giudiziaria, rectius dal godimento del diritto strumentalmente tutelato dal processo.
Così facendo il legislatore, invece di rimuovere gli “ostacoli economici” che separano i cittadini dalla giustizia, già denunciati tempo addietro proprio dal “movimento per l’accesso”, ne ha creati di nuovi.

b) Spese dell’esecuzione.

Ci si limita infine a rammentare che la l. 98/2011 ha, per contro, lasciato immutato l’art. 10 della l. 533/1973 laddove dispone l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura relativi alle controversie individuali di lavoro. Parimenti ancora oggi l’art. 10 co. 2 della l. 533/1973 prevede che «sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi nonché quelli riferentesi a recupero di crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa». L’art. 10 è stato oggetto, per opera della Consulta, di interpretazione estensiva che consente di «ritenere compresi nell’ambito dell’esenzione anche procedimenti non formalmente contemplati ma pur sempre finalizzati alla tutela del credito di lavoro» . A ciò si aggiunga inoltre che, secondo la lettura delle Sezioni Unite, l’art. 10 conterrebbe una norma di chiusura che aggiunge all’area dell’esonero, accanto all’imposta di bollo, di registro e ogni tassa, «ogni spesa o diritto di qualsiasi specie e natura ricollegabili in termini ampi alla fruizione del servizio giustizia» .
L’ attrazione della fase esecutiva nell’area della gratuità assume notevole importanza viste le crescenti difficoltà incontrate dai lavoratori nel conseguire il pagamento spontaneo di quanto dovuto in seguito a provvedimenti di condanna della parte datoriale. In tale contesto, senz’altro imputabili alla crisi economica ma talvolta anche ad atteggiamenti volutamente dilatorii, i costi e l’eccessiva durata della procedura esecutiva, potrebbero costituire un notevole disincentivo all’avvio della stessa e, quindi, al godimento del diritto che quest’ultima mira a garantire. Se, infatti, il processo è strumentale rispetto al diritto sostanziale poiché, come si è ricordato, «deve dare, per quanto è possibile praticamente, a chi ha un diritto tutto quello e proprio quello ch’egli ha diritto di conseguire» a sua volta lo è anche l’esecuzione forzata, per il tramite della quale, l’ordinamento si pone l’obiettivo di «far sì che il creditore consegua ciò che gli è dovuto prescindendo dalla cooperazione del soggetto obbligato» .

 

4) La decisione della Corte costituzionale.

Quando questo contributo era in fase di elaborazione avanzata, la Corte costituzionale si è finalmente pronunciata sulle questioni di legittimità sollevate dai Tribunali di Torino e Reggio Emilia . Nello sviluppo del proprio percorso argomentativo la Consulta ha ribadito la natura “funzionalmente servente” della disciplina delle spese legali rispetto alla tutela giurisdizionale. Da tale premessa, fondata su consolidati precedenti giurisprudenziali, discenderebbe che la liquidazione delle spese a favore della parte vincitrice costituisca «il normale completamento dell’accoglimento della domanda», secondo «un principio di responsabilità» che grava chi sia risultato essere nel torto delle spese di lite. Detto principio, costituendo un effetto accessorio rispetto all’esito della controversia, sarebbe peraltro privo di carattere assoluto ed inderogabile , rientrando nella discrezionalità del legislatore modulare l’applicazione della regola generale della soccombenza .
Proprio nell’esercizio di tale discrezionalità il legislatore negli ultimi anni ha frequentemente modificato il testo dell’art. 92 c.p.c., consapevole che «a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera»; ratio, quella del contenimento del contenzioso, cui sarebbero riconducibili anche l’introduzione di strumenti di ADR tra cui la mediazione, la negoziazione assistita, il trasferimento della lite alla sede arbitrale. Ad avviso dei giudici costituzionali la modifica del 2014, adottata sulla scia di tale spirito riformatore, avrebbe, però, irragionevolmente ristretto l’ambito della deroga costituita dalla compensazione, riducendola – al di là della soccombenza reciproca – a due rigide ipotesi tassative: il mutamento giurisprudenziale su una questione dirimente e l’assoluta novità della questione.
Eppure, dette ipotesi sarebbero espressione di una incertezza - non imputabile alla condotta processuale delle parti - che per vero connota anche altre situazioni, non costringibili a priori in un catalogo ma da rimettersi necessariamente alla valutazione del giudice di merito.
Ad avviso della Corte, invero, «contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver (..) tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata». Parimenti, sarebbe la stessa tassatività dell’elenco a pregiudicare il principio del giusto processo ed il diritto ad una tutela giurisdizionale (artt. 111 e 24 Cost.) «perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti».
Sono quindi detti parametri costituzionali ad aver indotto la Corte a sancire l’«illegittimità costituzionale dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni», dovendosi ritenere assorbiti tutti gli altri profili di illegittimità elaborati sulla base di altre fonti .
Se, per la parte di accoglimento delle questioni di legititmità costituzionale, la Corte sembrerebbe avere ripristinato la formula dell’art. 92 precedente alle modifiche del 2014, bisogna tuttavia notare che l’individuazione delle “altre” gravi ed eccezionali ragioni di compensazione non è del tutto libera, poiché queste sono poste in rapporto di necessaria analogia con quelle tipizzate nella norma, “nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità. Le quali ultime quindi – l’«assoluta novità della questione trattata» ed il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» – hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale”.
Per questo aspetto, dunque, sembrerebbe che l’apertura all’apprezzamento giudiziario incontri un limite nella necessità che le ulteriori ragioni siano collocabili nella stessa prospettiva di quelle espressamente indicate dal testo del codice.
Sull’ipotesi del mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente la Corte individua la ratio nel mutamento in corso di causa del quadro di riferimento della controversia, tale da giustificare l’affidamento di chi abbia regolato la propria condotta processuale tenendo conto dell’orientamento poi superato: situazione che viene potenzialmente identificata, superando il carattere tassativo della previsione, in altre fattispecie di “sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa”, esemplificate (ma con elenco aperto ad altre ipotesi) nella norma di interpretazione autentica, nello ius superveniens (nazionale o sovranazionale), nella pronuncia di incostituzionalità o in pronunce delle Alte Corti ideonee a modificare il quadro giuridico di riferimento.
Meno vincolante sembra invece la lettura data dalla Corte all’altra ipotesi tipizzata dall’art. 92 – l’assoluta novità della questione – ricondotta, più in generale, “ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza”: in proposito, l’applicazione analogica della disposizione viene orientata in modo meno predeterminato, affermandosi la possibilità di “ipotizzare altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a «gravi ed eccezionali ragioni»”.
E’ nelle pieghe di quest’ultima osservazione che si colloca, come si vedrà tra breve, la parte forse più significativa, in termini di specifica ricaduta sulle controversie di lavoro, e sulla condizione processuale del lavoratore, della sentenza della Corte.

 

4.1) Sulla specificità della condizione processuale del lavoratore.

I richiamati ragionamenti della Corte e la pronuncia di illegititmità dell’art. 92 si pongono sul piano generale, come la stessa norma, riguardante cioè la condizione di ogni parte del processo, ricondotta per effetto della pronuncia a coerenza con gli artt. 3, co.1 Cost., 111 Cost e 24 Cost.
Come si è visto, le ordinanze di remissione, soprattutto quella del Tribunale di Reggio Emilia, sollevavano profili relativi alla specifica condizione di debolezza economica in cui versa il lavoratore , che vengono invece respinti dalla Corte, che su questo piano nega dunque che lo stesso sia contraddistinto da specificità che, in linea di principio, meriti una valorizzazione nel campo della disciplina del regolamento delle spese.
In particolare, la Corte costituzionale non ha rilevato alcuna violazione dell’art. 3, comma 2, Cost. né dei divieti di discriminazione di cui agli artt. 14 CEDU e 21 CDFUE sulla base di ricchezza, altre condizioni e patrimonio.
Le ragioni della decisione si fondano, da un lato, sul principio della par condicio processuale (art. 111 Cost.), dall’altro, come era presumibile, sull’esistenza di misure di riequlibrio dell’eventuale disparità economica delle parti processuali, quali ad esempio la disciplina del patrocinio a spese dello Stato (art. 24, comma 3 Cost.) .
In particolare, quanto all’art. 111 Cost., si legge nella sentenza che la qualità di “lavoratore” della parte che agisce (o resiste), nel giudizio avente ad oggetto diritti ed obblighi nascenti dal rapporto di lavoro, non costituisce, infatti, «di per sé sola, ragione sufficiente – pur nell’ottica della tendenziale rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale alla tutela giurisdizionale (art. 3, secondo comma, Cost.) – per derogare al generale canone di par condicio processuale quanto all’obbligo di rifusione delle spese processuali a carico della parte interamente soccombente». A ben vedere, sottolinea la Corte, neppure con l’entrata in vigore di un quadro normativo ad hoc per il processo del lavoro (l. 533/1973) il legislatore aveva ritenuto di enfatizzare la condizione soggettiva del lavoratore (economica, giuridica o processuale) ai fini della liquidazione delle spese.
Anche a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale, pertanto, le due ipotesi paradigmatiche delle «gravi ed eccezionali ragioni» autorizzeranno la compensazione, in tutto o in parte, delle spese di lite non in «situazioni strettamente soggettive della parte soccombente, quale l’essere essa la parte “debole” del rapporto controverso» ma in presenza di «condizioni prevalentemente oggettive»
Se dunque, su tale profilo, la pronuncia è di rigetto della questione di legititmità costituzionale, essa assume però un doppio valore progressivo nello sviluppo della motivazione.
In primo luogo, la Corte sottolinea come la condizione sostanzialmente diseguale del lavoratore giustifichi norme di favore su terreni diversi da quello della regolazione delle spese di lite, quali le (residue) disposizioni di favore sui costi di giustizia o la riduzione del contributo unificato, aggiungendo peraltro che su questo piano il legislatore ha ancora spazi di intervento “ad esempio rimodulando, in termini di minor rigore o finanche di esonero, il previsto raddoppio di tale contributo in caso di rigetto integrale, o di inammissibilità, o di improcedibilità dell’impugnazione”.
La Corte sembra dunque suggerire al legislatore l’opportunità di interventi correttivi, non per caso individuando il terreno specifico delle regole sanzionatore in termini di aumento dell’imposta per i casi di esito negativo delle impugnazioni, che costituiscono oggi, per i lavoratori di minore capacità reddituale (ma comunque superiore alla fascia di esenzione) una ragione di frequente rinuncia all’impugnazione, anche quando la stessa riguardi provvedimenti dal contenuto non convincente o non adeguatamente motivato.
Ma l’aspetto di più immediato impatto riguarda senz’altro il recupero della tematica delle gravi ed eccezionali ragioni di (eventuale) compensazione delle spese nella quale, come sopra accennato, la Corte si spinge a fornire un lettura della ratio dell’ipotesi della assoluta novità della questione trattata idonea (più di quanto avvenga per l’altro criterio) a fornire spazi di specifica valutazione della posizione processuale del lavoratore.
Come già rilevato, la Corte ritiene sul punto che tale ipotesi sia analogicamente applicabile ad altre situazioni “di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a «gravi ed eccezionali ragioni»”. Tornando sul punto, dunque, la motivazione considera la circostanza, segnalata dal Tribunale remittente, relativa al fatto che il lavoratore, per la tutela di suoi diritti, “debba talora promuovere un giudizio senza poter conoscere elementi di fatto, rilevanti e decisivi, che sono nella disponibilità del solo datore di lavoro (cosiddetto contenzioso a controprova)”, riconoscendo che essa possa costituire “elemento valutabile dal giudice della controversia al fine di riscontrare, o no, una situazione di assoluta incertezza in ordine a questioni di fatto in ipotesi riconducibili alle «gravi ed eccezionali ragioni» che consentono al giudice la compensazione delle spese di lite”.
In questo senso, si aprono per il Giudice spazi non angusti per una valutazione caso per caso della possibilità per il lavoratore di valutare ex ante, secondo un responsabile approccio al processo, gli elementi di fondamento in fatto e in diritto della propria azione, spesso condizionati dalla difficile conoscibilità di aspetti dell’organizzazione datoriale. Si pensi a questioni come il computo dei dipendenti, la consistenza delle ragioni organizzative addotte a giustificazione del provvedimento impugnato (e le altre ipotesi c.d. a controprova), la sussistenza del tipo di relazione commerciale tra imprese che può fondare, o non, una azione di responsabilità solidale, ecc.
In queste e consimili ipotesi il Giudice ha oggi recuperato, con la sentenza commentata, uno spazio di decisione che era tecnicamente precluso (anche se talvolta ancora praticato nei fatti) nella più recente formulazione dell’art. 92 c.p.c. Una novità che certamente non è idonea a motivare alcuna preoccupazione su un ipotetico ritorno ad abusi del processo, né basta di per sé a riequilibrare una condizione di difficoltà nella tutela dei diritti del lavoro che, per vari fattori, si è progressivamente aggravata negli anni: ma che restituisce al Giudice, su un piano peraltro tecnicamente misurato, spazi per una valutazione caso per caso più vicina a ragioni di giustizia sostanziale.

* Il contributo è frutto di una riflessione comune: comune è la stesura dei paragrafi 1 e 4; la Premessa è attribuibile a F. Scarpelli; i paragrafi 2 e 3 sono attribuibili a M. Giaconi.

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